Art. 2
                            (Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a)   "informazioni  relative  all'ambiente",  qualsiasi  informazione
disponibile  in  forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi
di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della
fauna, dalla flora, del territorio e degli spazi naturali, nonche' le
attivita', comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono
incidere  negativamente  sulle  predette  componenti  ambientali e le
attivita'  o  le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure
amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;
b)   "autorita'   pubbliche"',  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
statali,  regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e
i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che
esercitano competenze giurisdizionali o legislative.