Art. 2 (Definizioni) 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, dalla flora, del territorio e degli spazi naturali, nonche' le attivita', comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attivita' o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente; b) "autorita' pubbliche"', tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.