Art. 4
                        (Casi di esclusione)

1.  Le  Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni rela-
tive  all'ambiente  qualora  dalla loro divulgazione possano derivare
danni   all'ambiente   stesso   o   quando   sussiste  l'esigenza  di
salvaguardare:
a)  la riservatezza delle deliberazioni delle autorita' pubbliche, le
relazioni  internazionali  e  le  attivita'  necessarie  alla  difesa
nazionale;
b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
c)  questioni  che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese
le  inchieste  disciplinari,  o  oggetto  di  un'azione investigativa
preliminare, o che lo siano state;
d)  la  riservatezza  commerciale  ed  industriale,  ivi  compresa la
proprieta' intellettuale;
e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
f)   il   materiale   fornito   da   terzi  senza  che  questi  siano
giuridicamente tenuti a fornirlo.
2.  Le  informazioni  non possono essere sottratte all'accesso se non
quando  sono  suscettibili  di  produrre  un  pregiudizio  concreto e
attuale agli interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti
contenenti  informazioni  connesse  a  tali  interessi sono sottratti
all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione.
3.  Il differimento dell'accesso e' disposto esclusivamente quando e'
necessario  assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al
comma  1.  L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche
motivazioni e la durata.
4.  Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del
responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai
casi di esclusione di cui al comma 1.
5.  L'accesso  alle  informazioni  puo'  essere  rifiutato o limitato
quando  la  richiesta  comporta  la  trasmissione di documenti o dati
incompleti  o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione
della  stessa  non  consente  l'individuazione  dei dati da mettere a
disposizione.
6.  Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta
giorni  decorrenti  dalla  presentazione  della  richiesta; trascorso
inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata.