Art. 4 (Casi di esclusione) 1. Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni rela- tive all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare: a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorita' pubbliche, le relazioni internazionali e le attivita' necessarie alla difesa nazionale; b) l'ordine e la sicurezza pubblici; c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state; d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprieta' intellettuale; e) la riservatezza dei dati o schedari personali; f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo. 2. Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione. 3. Il differimento dell'accesso e' disposto esclusivamente quando e' necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 1. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata. 4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma 1. 5. L'accesso alle informazioni puo' essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione. 6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata.