Art. 5 (Modalita' del procedimento di accesso) 1. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilita', su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. 2. Il responsabile del procedimento, le modalita' e le forme per l'esercizio del diritto di accesso sono individuati, in quanto applicabili, dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifiche e integrazioni. 3. Le autorita' pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, nell'ambito della propria organizzazione, strutture idonee a garantire l'effettivita' dell'accesso alle informazioni in materia ambientale senza ulteriori oneri a carico dello Stato. 4. La visione e l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve essere disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione di tali materiali e' subordinato al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.
Nota all'art. 5: - Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, reca il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli articoli 2, 3, 4, 6 e 6 cosi' recitano: " Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorita' che e' competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. 3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalita' stabilite dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241". "Art. 3 (Accesso informale). - 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o periferico, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identita' e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi. 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e' accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea. 4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e' presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo". "Art. 4 (Procedimento di accesso formale)." - 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilita' del documento, il richiedente e' invitato contestualmente a presentare istanza formale. 2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente puo' sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio e' tenuto a rilasciare ricevuta. 3. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato. 4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 3. 5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla recezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3. 6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, e tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la recezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. 7. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unita' organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento e', parimenti, il dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente". "Art. 5 (Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso). - 1. Fatta salva la piu' specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si esercita secondo le modalita' che seguono. 2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonche' di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento. 4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. 5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, e' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. 6. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalita', che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 7. La copia dei documenti e' rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo le modalita' determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate". "Art. 6 (Contenuto minimo delle misure organizzative delle singole amministrazioni). - 1. Le misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare: a) le modalita' di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante l'uso di pre-stampati; b) le categorie di documenti da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione; c) la tariffa da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta; d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita accidentale, nonche' dalla divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente. 2. Le singole amministrazioni valutano altresi' l'opportunita' di istituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e comunque individuano un ufficio che fornisca tutte le informazioni sulle modalita' di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi".