Art. 5
               (Modalita' del procedimento di accesso)

1. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilita', su
istanza   del   richiedente,   di   duplicazione  o  di  esame  delle
informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.
2.  Il  responsabile  del  procedimento,  le modalita' e le forme per
l'esercizio  del  diritto  di  accesso  sono  individuati,  in quanto
applicabili, dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 27 giugno 1992,
n. 352, e successive modifiche e integrazioni.
3.  Le  autorita' pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, individuano, nell'ambito della propria
organizzazione,   strutture   idonee   a   garantire   l'effettivita'
dell'accesso  alle informazioni in materia ambientale senza ulteriori
oneri a carico dello Stato.
4.  La  visione  e  l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve
essere  disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la
duplicazione  di  tali materiali e' subordinato al rimborso dei costi
relativi  alla  riproduzione,  fatte salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.
 
          Nota all'art. 5:
                    -  Il  D.P.R.  27  giugno  1992,  n. 352, reca il
          regolamento per la disciplina delle modalita' di  esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi.
                    Gli articoli 2, 3, 4, 6 e 6 cosi' recitano:
                    " Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  -  1.  Il
          diritto   di   accesso   ai   documenti  amministrativi  e'
          esercitato   nei   confronti   di   tutte   le    pubbliche
          amministrazioni  e dei concessionari di pubblici servizi da
          chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per  la
          tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
                    2.   Il  diritto  di  accesso  si  esercita,  con
          riferimento agli atti del procedimento, e anche durante  il
          corso  dello  stesso,  nei  confronti dell'autorita' che e'
          competente  a  formare  l'atto  conclusivo  o  a  detenerlo
          stabilmente.
                    3.  Il  diritto  di accesso si intende realizzato
          con  la  pubblicazione,  il  deposito  o  altra  forma   di
          pubblicita',  comprese  quelle attuabili mediante strumenti
          informatici, elettronici e telematici,  dei  documenti  cui
          sia  consentito  l'accesso,  secondo le modalita' stabilite
          dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art.  2,  comma
          3, della legge 7 agosto 1990, n. 241".
                    "Art.  3  (Accesso informale). - 1. Il diritto di
          accesso si esercita in via  informale  mediante  richiesta,
          anche  verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o
          periferico,  competente  a  formare  l'atto  conclusivo  di
          procedimento o a detenerlo stabilmente.
                    2.  L'interessato  deve  indicare gli estremi del
          documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi  che
          ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra,
          comprovare    l'interesse    connesso   all'oggetto   della
          richiesta, far constare  della  propria  identita'  e,  ove
          occorra, dei propri poteri rappresentativi.
                    3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza
          formalita',   e'   accolta   mediante   indicazione   della
          pubblicazione  contenente  le   notizie,   esibizione   del
          documento,  estrazione  di  copie,  ovvero  altra modalita'
          idonea.
                    4. La richiesta, ove  provenga  da  una  pubblica
          amministrazione,  e'  presentata  dal titolare dell'ufficio
          interessato   o   dal   responsabile    del    procedimento
          amministrativo".
                    "Art.  4 (Procedimento di accesso formale)." - 1.
          Qualora non sia possibile  l'accoglimento  immediato  della
          richiesta  in  via  informale,  ovvero  sorgano dubbi sulla
          legittimazione del richiedente, sulla  sua  identita',  sui
          suoi     poteri    rappresentativi,    sulla    sussistenza
          dell'interesse alla  stregua  delle  informazioni  e  delle
          documentazioni fornite o sull'accessibilita' del documento,
          il  richiedente  e'  invitato  contestualmente a presentare
          istanza formale.
                    2. Al di fuori dei casi indicati al comma  1,  il
          richiedente  puo'  sempre  presentare richiesta formale, di
          cui l'ufficio e' tenuto a rilasciare ricevuta.
                    3.   La   richiesta   formale    presentata    ad
          amministrazione  diversa  da  quella  nei  cui confronti va
          esercitato  il  diritto  di   accesso   e'   dalla   stessa
          immediatamente  trasmessa  a  quella  competente.  Di  tale
          trasmissione e' data comunicazione all'interessato.
                    4.  Al  procedimento  di   accesso   formale   si
          applicano  le  disposizioni  contenute  nei  commi  2  e  4
          dell'art. 3.
                    5. Il procedimento di  accesso  deve  concludersi
          nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4,
          della   legge  7  agosto  1990,  n.  241  decorrenti  dalla
          presentazione  della  richiesta  all'ufficio  competente  o
          dalla  recezione  della  medesima nell'ipotesi disciplinata
          dal comma 3.
                    6. Ove la richiesta sia irregolare  o  incompleta
          l'amministrazione,  entro  dieci  giorni,  e tenuta a darne
          tempestiva comunicazione al  richiedente  con  raccomandata
          con   avviso  di  ricevimento  od  altro  mezzo  idoneo  ad
          accertare  la  recezione.  Il  termine   del   procedimento
          ricomincia  a decorrere dalla presentazione della richiesta
          perfezionata.
                    7. Responsabile del procedimento di accesso e' il
          dirigente o, su designazione di  questi,  altro  dipendente
          addetto   all'unita'  organizzativa  competente  a  formare
          l'atto  od  a  detenerlo  stabilmente.  Nel  caso  di  atti
          infraprocedimentali,   responsabile  del  procedimento  e',
          parimenti, il dirigente, o il dipendente da  lui  delegato,
          competente  all'adozione  dell'atto  conclusivo,  ovvero  a
          detenerlo stabilmente".
                    "Art. 5 (Accoglimento della richiesta e modalita'
          di accesso). - 1. Fatta salva la piu' specifica  disciplina
          contenuta  nelle  misure  organizzative di cui all'art. 22,
          comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il  diritto  di
          accesso si esercita secondo le modalita' che seguono.
                    2.  L'atto  di  accoglimento  della  richiesta di
          accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della
          sede, presso cui rivolgersi, nonche' di un congruo  periodo
          di  tempo,  comunque  non  inferiore a quindici giorni, per
          prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
                    3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un
          documento comporta anche la facolta' di accesso agli  altri
          documenti   nello   stesso  richiamati  e  appartenenti  al
          medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge  o
          regolamento.
                    4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio
          indicato  nell'atto  di accoglimento della richiesta, nelle
          ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale
          addetto.
                    5.  Salva  comunque  l'applicazione  delle  norme
          penali,  e'  vietato asportare i documenti dal luogo presso
          cui sono dati in visione, tracciare  segni  su  di  essi  o
          comunque alterarli in qualsiasi modo.
                    6.   L'esame  dei  documenti  e'  effettuato  dal
          richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale
          accompagnamento di altra persona di cui  vanno  specificate
          le  generalita',  che devono essere poi registrate in calce
          alla  richiesta.  L'interessato  puo'  prendere  appunti  e
          trascrivere  in  tutto  o  in  parte  i  documenti presi in
          visione.
                    7.  La  copia   dei   documenti   e'   rilasciata
          subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi
          dell'art.  25  della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo le
          modalita' determinate  dalle  singole  amministrazioni.  Su
          richiesta   dell'interessato   le   copie   possono  essere
          autenticate".
                    "Art.   6   (Contenuto   minimo   delle    misure
          organizzative  delle  singole  amministrazioni).  -  1.  Le
          misure organizzative di cui all'art.  22,  comma  3,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare:
                    a)  le  modalita' di compilazione delle richieste
          di accesso, preferibilmente mediante l'uso di pre-stampati;
                    b) le categorie di  documenti  da  pubblicare  in
          luoghi  accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare
          adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei  documenti,
          in  particolare  con  la  predisposizione  di  indici  e la
          indicazione dei luoghi di consultazione;
                    c) la tariffa da corrispondere per il rilascio di
          copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta;
                    d)  l'accesso  alle  informazioni  contenute   in
          strumenti   informatici   che   vanno  salvaguardate  dalla
          distruzione o  dalla  perdita  accidentale,  nonche'  dalla
          divulgazione  non  autorizzata.  In tali casi, le copie dei
          dati  informatizzati  possono   essere   rilasciate   sugli
          appositi  supporti,  ove  forniti  dal  richiedente, ovvero
          mediante collegamento in rete, ove esistente.
                    2.  Le  singole amministrazioni valutano altresi'
          l'opportunita' di istituire un ufficio per le relazioni con
          il pubblico e comunque individuano un ufficio che  fornisca
          tutte  le  informazioni  sulle  modalita'  di esercizio del
          diritto di accesso e sui relativi costi".