Art. 6
                   (Tutela del diritto di accesso)

1.  Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di
accesso  alle  informazioni in materia ambientale e nel caso previsto
al  comma  6  dell'articolo 4 e' dato ricorso in sede giurisdizionale
secondo  la  procedura di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
 
          Nota all'art. 6:
                    - La legge 7 agosto  1990,  n.  241,  reca  nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'art.  25,
          comma  5,  cosi'  recita:  "5.    Contro  le determinazioni
          amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi
          previsti dal comma 4 e' dato ricorso, nel termine di trenta
          giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale de-
          cide in camera  di  consiglio  entro  trenta  giorni  dalla
          scadenza  del  termine per il deposito del ricorso, uditi i
          difensori delle parti che ne abbiano  fatto  richiesta.  La
          decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni
          dalla  notifica  della  stessa,  al  Consiglio di Stato, il
          quale decide con  le  medesime  modalita'  e  negli  stessi
          termini".