Art. 5 (Verifica CE) 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, m 311, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 - 1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE su ogni recipiente previa verifica della sua conformita' al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 9 ovvero alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, dichiarata conforme ai sensi del comma 3, lettera a). A tal fine il fabbricante deve redigere apposita dichiarazione di conformita'. 2. Ai fini della verifica CE, il fabbricante: a) adotta tutte le misure necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei recipienti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui d punto 3 dell'allegato H; b) presenta all'organismo autorizzato i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto; c) unisce a ciascun lotto l'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 9 oppure, qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente ad un modello approvato, la documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II. 3. Ai fini della verifica della conformita' del recipiente ai requisiti l'organismo di cui all'articolo 7: a) all'atto dell'esame di un lotto, esamina la documentazione tecnica di cui alla lettera c) del comma 2, verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica, ad una pressione Ph pari a 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare la loro integrita', ovvero una prova pneumatica di pari efficacia, e alla medesima pressione di prova, secondo proce- dure di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) esegue prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio campione di produzione o da un recipiente, allo scopo di controllare la qualita' delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature perimetrali. Per i recipienti di cui al punto 2.1.2 dell'allegato I, le suddette prove sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificare la conformita' alle relative prescrizioni. 4. Per i lotti per i quali sia stata accertata la conformita', l'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto di conformita' relativo alle prove effettuate. 5. Il fabbricante, o il suo rappresentante, deve conservare e presentare, su richiesta, gli attestati di conformita' dell'organismo. 6. Tutti i recipienti del lotto che ha ottenuto il certificato di conformita' possono essere immessi sul mercato, ad eccezione di quelli che non hanno subito con esito positivo la prova idraulica o la prova pneumatica. Se un loto e' rifiutato, l'organismo competente ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della adozione delle misure appropriate volte ad evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto dei lotti sia frequente, l'organismo puo' decidere di sospendere la verifica statistica, informandone il predetto Ministero. 7. Il fabbricante puo' apporre, sotto la responsabilita' dell'organismo, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.
Nota all'art. 5: - Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 10 recitava: "Art. 10 (Verifica CE). - 1. Un organismo autorizzato ai sensi dell'art. 7 procede alla verifica CE controllando e certificando la conformita' dei recipienti prodotti in serie ai requisiti di sicurezza indicati dall'allegato I e alle norme di cui all'art. 5, comma 1, oppure al modello approvato. Se i risultati della verifica sono positivi, l'organismo di controllo rilascia un certificato CE e appone il marchio CE di cui all'art. 4. 2. La verifica si effettua su lotti di recipienti, accompagnati dall'attestato di certificazione di cui all'art. 9; qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente a un modello approvato, devono essere accompagnati dal fascicolo tecnico di costruzione di cui a punto 3 dell'allegato II, che l'organismo deve preliminarmente esaminare per attestarne l'idoneita'. L'organismo autorizzato verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati dal fabbricante conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica ad una pressione Ph pari 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare la loro integrita'. La prova idraulica puo' essere sostituita da una prova pneumatica di pari efficacia e alla medesima pressione di prova Ph secondo procedure di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. L'organismo autorizzato esegue inoltre delle prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio campione di produzione o da un recipiente, allo scopo di controllare la qualita' delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono effettuate anche sulle saldature perimetrali. Per i recipienti di cui al punto 2.1.2 dell'allegato I le suddette prove sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificare la conformita' alle prescrizioni contemplate nel punto stesso.".