Art. 2 (Tassazione degli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate) 1. Ai fini dell'applicazione della tassa automobilistica e della relativa addizionale erariale del 5 per cento, di seguito denomi- nate tassa, gli autoveicoli per trasporto di cose di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d-bis), del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, aggiunta dall'articolo 1, sono suddivisi nelle classi indicate nella tabella A annessa al presente decreto. 2. La tassa per ciascuna classe degli autoveicoli per trasporto di cose di cui al comma 1 non puo' essere determinata in misura inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella di cui al medesimo comma 1. 3. L'esercizio della facolta' di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non puo' comportare una misura della tassa inferiore agli importi minimi di cui al comma 2. 4. Per gli autoveicoli per trasporto di cose muniti, all'asse o agli assi motore, di sospensione pneumatica o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, come definite ai punti 1 e 2 dell'allegato III al decreto del Ministero dei trasporti del 22 gennaio 1988, n. 78, aggiunto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dei trasporti del 28 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 1993, n. 236, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/7/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992, la tassa e' ridotta del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 5. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista al comma 4, qualora la presenza di sospensione pneumatica o ad essa riconosciuta equivalente, sull'asse o sugli assi motore, non sia annotata sulla carta di circolazione, gli interessati dovranno avanzare apposita istanza ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai fini di ottenere l'aggiornamento della carta di circolazione. La direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione emanera' le conseguenti disposizioni attrattive.
Note all'art. 2: - L'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e' cosi formulato: "Art 24 (Poteri delle regioni). - 1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione puo' determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente". I punti 1 e 2 dell'allegato III al decreto del Ministero dei trasporti del 22 gennaio 1988, n. 78, aggiunto dall'art. 6 del decreto del Ministero dei trasporti del 28 settembre 1993 concernente l'attuazione della direttiva 92/7/CEE del Consiglio del 10 Febbraio 1992, prevedono quanto segue: "1. DEFINIZIONE Dl SOSPENSIONE PNEUMATICA Un sistema di sospensione e' considerato di tipo pneumatico se almeno il 75% del suo effetto molla e' determinato da un dispositivo pneumatico. 2. EQUIVALENZA Una sospensione e' riconosciuta equivalente ad una sospensione pneumatica se e' conforme ai requisiti sotto elencati: 2.1. durante l'oscillazione verticale libera transitoria a bassa frequenza della massa sospesa su un carrello o un asse motore, i valori misurati della frequenza e dello smorzamento con la sospensione sottoposti al suo carico massimo devono essere compresi nei limiti indicati ai punti da 2.2 a 2.5; 2.2. ciascuno degli assi deve essere munito di ammortizzatori idraulici. Su carrelli ad assi tandem tali ammortizzatori devono essere disposti in modo da ridurre al minimo l'oscillazione del carrello; 2.3. il tasso medio di smorzamento D deve essere superiore al 20% dello smorzamento critico per le sospensioni con ammortizzatori idraulici in condizioni normali di funzionamento; 2.4. il tasso massimo di smorzamento delle sospensioni in cui tutti gli ammortizzatori idraulici siano stati rimossi o inattivati non deve essere superiore al 50% del tasso medio di smorzamento D; 2.5. la frequenza massima della massa sospesa sul carrello o sull'asse motore nell'oscillazione verticale libera transitoria non dev'essere superiore a 2 Hz; 2.6. la definizione della frequenza e dello smorzamento delle sospensioni e' riportata nel paragrafo 3. Le modalita' di prova per la misurazione della frequenza e dello smorzamento sono riportate nel paragrafo 4".