Art. 2
(Tassazione degli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico
                  pari o superiore a 12 tonnellate)
1. Ai fini dell'applicazione  della  tassa  automobilistica  e  della
   relativa  addizionale erariale del 5 per cento, di seguito denomi-
   nate  tassa,  gli  autoveicoli  per  trasporto  di  cose  di   cui
   all'articolo 2, primo comma, lettera d-bis), del D.P.R. 5 febbraio
   1953, n. 39, aggiunta dall'articolo 1, sono suddivisi nelle classi
   indicate nella tabella A annessa al presente decreto.
2.  La  tassa  per ciascuna classe degli autoveicoli per trasporto di
   cose di cui al comma 1  non  puo'  essere  determinata  in  misura
   inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella di cui
   al medesimo comma 1.
3.  L'esercizio  della  facolta' di cui all'articolo 24, comma 1, del
   decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non puo'  comportare
   una  misura  della  tassa  inferiore agli importi minimi di cui al
   comma 2.
4. Per gli autoveicoli per trasporto di cose muniti, all'asse o  agli
   assi   motore,   di   sospensione   pneumatica  o  di  sospensione
   riconosciuta ad essa equivalente, come definite ai  punti  1  e  2
   dell'allegato  III  al  decreto del Ministero dei trasporti del 22
   gennaio 1988, n.   78, aggiunto dall'articolo 6  del  decreto  del
   Ministero  dei  trasporti  del 28 settembre 1993, pubblicato nella
   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7  ottobre  1993,
   n.  236,  concernente l'attuazione della direttiva n. 92/7/CEE del
   Consiglio del 10 febbraio 1992, la tassa e'  ridotta  del  20  per
   cento, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
5.  Ai  fini  dell'applicazione  della riduzione prevista al comma 4,
   qualora  la  presenza  di  sospensione  pneumatica   o   ad   essa
   riconosciuta  equivalente,  sull'asse o sugli assi motore, non sia
   annotata sulla carta di  circolazione,  gli  interessati  dovranno
   avanzare   apposita   istanza  ad  un  ufficio  provinciale  della
   motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai  fini  di
   ottenere l'aggiornamento della carta di circolazione. La direzione
   generale   della   motorizzazione   civile   e  dei  trasporti  in
   concessione emanera' le conseguenti disposizioni attrattive.
 
          Note all'art. 2:
                    - L'art. 24, comma 1, del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504 e' cosi formulato:
                    "Art  24 (Poteri delle regioni). - 1. Entro il 10
          novembre di ogni anno ciascuna regione puo' determinare con
          propria legge gli importi  dei  tributi  regionali  di  cui
          all'articolo  23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal
          primo  gennaio  successivo  e  relativi  a  periodi   fissi
          posteriori  a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed
          il 110 per cento degli  stessi  importi  vigenti  nell'anno
          precedente".
                    I  punti  1  e 2 dell'allegato III al decreto del
          Ministero  dei  trasporti  del  22  gennaio  1988,  n.  78,
          aggiunto   dall'art.   6  del  decreto  del  Ministero  dei
          trasporti del 28 settembre  1993  concernente  l'attuazione
          della  direttiva  92/7/CEE  del  Consiglio  del 10 Febbraio
          1992, prevedono quanto segue:
                   "1. DEFINIZIONE Dl SOSPENSIONE PNEUMATICA
                    Un  sistema di sospensione e' considerato di tipo
          pneumatico se almeno  il  75%  del  suo  effetto  molla  e'
          determinato da un dispositivo pneumatico.
                    2. EQUIVALENZA
                    Una  sospensione  e'  riconosciuta equivalente ad
          una sospensione pneumatica  se  e'  conforme  ai  requisiti
          sotto elencati:
                    2.1.   durante  l'oscillazione  verticale  libera
          transitoria a bassa frequenza della  massa  sospesa  su  un
          carrello   o  un  asse  motore,  i  valori  misurati  della
          frequenza e dello smorzamento con la sospensione sottoposti
          al suo carico massimo devono  essere  compresi  nei  limiti
          indicati ai punti da 2.2 a 2.5;
                    2.2.  ciascuno  degli  assi deve essere munito di
          ammortizzatori idraulici. Su carrelli ad assi  tandem  tali
          ammortizzatori devono essere disposti in modo da ridurre al
          minimo l'oscillazione del carrello;
                    2.3.  il tasso medio di smorzamento D deve essere
          superiore  al  20%  dello  smorzamento   critico   per   le
          sospensioni  con  ammortizzatori  idraulici  in  condizioni
          normali di funzionamento;
                    2.4.  il  tasso  massimo  di  smorzamento   delle
          sospensioni in cui tutti gli ammortizzatori idraulici siano
          stati rimossi o inattivati non deve essere superiore al 50%
          del tasso medio di smorzamento D;
                    2.5. la frequenza massima della massa sospesa sul
          carrello  o  sull'asse  motore  nell'oscillazione verticale
          libera transitoria non dev'essere superiore a 2 Hz;
                    2.6.  la  definizione  della  frequenza  e  dello
          smorzamento delle sospensioni e' riportata nel paragrafo 3.
          Le  modalita' di prova per la misurazione della frequenza e
          dello smorzamento sono riportate nel paragrafo 4".