Art. 4
                      (Norme transitorie per la
                determinazione della tassa per l'anno
1998)
1. Per la determinazione della tassa relativa all'anno 1998,  che  in
ogni caso dovra' garantire l'invarianza del gettito rispetto all'anno
precedente,  l'importo  cui  fare riferimento come base di calcolo ai
sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30  dicembre
1992,  n.  504,  e',  per  ciascuna  delle sette classi della tabella
annessa al presente decreto, quello della tassa prevista  per  l'anno
1997,  in ciascuna regione, per gli autocarri compresi nelle fasce di
portata sottoindicate:
per la classe           autocarri di fascia di portata
1                       oltre 50        fino a 60 q.li
2                         "   60        "   "  70   "
3                         "   70        "   "  80   "
4                         "   80        "   "  90   "
5                         "   90        "   " 100   "
6                         "  100        "   " 110   "
7                         "  110
2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 154, della  legge  28
   dicembre 1995, n. 549, continua ad applicarsi.
 
          Note all'art. 4:
                    -  Per l'art. 24, comma 1 del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, vedere note all'art. 2.
                    - L'art. 3, comma 154, della  legge  28  dicembre
          1995,  n.    549,  concernente  misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica, prevede che: "154. A fronte del re-
          gime  fiscale  recato  dai  commi  149,  150  e  152,   per
          compensazione  e  riequilibro interno dello stesso settore,
          in luogo dell'aumento del 6 per cento previsto dal comma 21
          dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno  1995,  n.  250
          (215),  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995,  n.    349,  l'importo  della  tassa  automobilistica
          erariale  e  regionale  in vigore alla data del 31 dicembre
          1994 e' aumentato del 7 per conto per l'anno 1996,  dell'11
          per  cento  per  l'anno  1997 e del 13 per cento per l'anno
          1998.  A  decorrere  dal  10   gennaio   1996,   le   tasse
          automobilistiche erariali e regionali, comprese quelle rel-
          ative  ai  ciclomotori  e  ai  motocicli  e motocarrozzette
          leggeri, il cui ammontare annuo  e'  inferiore  a  lire  20
          mila,  sono  elevate  a  tale importo. L'aumento si applica
          alla   tassa   il   cui   termine   di   pagamento    scade
          successivamente al 31 dicembre 1995".