Art. 4 (Norme transitorie per la determinazione della tassa per l'anno 1998) 1. Per la determinazione della tassa relativa all'anno 1998, che in ogni caso dovra' garantire l'invarianza del gettito rispetto all'anno precedente, l'importo cui fare riferimento come base di calcolo ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e', per ciascuna delle sette classi della tabella annessa al presente decreto, quello della tassa prevista per l'anno 1997, in ciascuna regione, per gli autocarri compresi nelle fasce di portata sottoindicate: per la classe autocarri di fascia di portata 1 oltre 50 fino a 60 q.li 2 " 60 " " 70 " 3 " 70 " " 80 " 4 " 80 " " 90 " 5 " 90 " " 100 " 6 " 100 " " 110 " 7 " 110 2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continua ad applicarsi.
Note all'art. 4: - Per l'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vedere note all'art. 2. - L'art. 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, prevede che: "154. A fronte del re- gime fiscale recato dai commi 149, 150 e 152, per compensazione e riequilibro interno dello stesso settore, in luogo dell'aumento del 6 per cento previsto dal comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (215), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale in vigore alla data del 31 dicembre 1994 e' aumentato del 7 per conto per l'anno 1996, dell'11 per cento per l'anno 1997 e del 13 per cento per l'anno 1998. A decorrere dal 10 gennaio 1996, le tasse automobilistiche erariali e regionali, comprese quelle rel- ative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozzette leggeri, il cui ammontare annuo e' inferiore a lire 20 mila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alla tassa il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1995".