Art. 5 (Comunicazione dati) 1. I dati occorrenti per l'applicazione della tassa di cui alla tabella A annessa al Presente decreto, in particolare il peso complessivo a pieno carico e il numero di assi, nonche' la presenza della sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente di cui all'articolo 2, comma 4, sono comunicati, in via informatica, ai sensi dell'articolo 5, commi 39 e 40, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Nota all'art. 5: - L'art. 5, commi 39 e 40, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernente misure in materia tributaria, prevede che: "39. Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e di altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonche' le relative variazioni. 40. Se il Ministro delle finanze si avvale della facolta' prevista dalI'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia".