Art. 5
                        (Comunicazione dati)
1. I dati occorrenti per  l'applicazione  della  tassa  di  cui  alla
tabella  A  annessa  al  Presente  decreto,  in  particolare  il peso
complessivo a pieno carico e il numero di assi, nonche'  la  presenza
della  sospensione  pneumatica  o  riconosciuta  equivalente  di  cui
all'articolo 2, comma 4, sono  comunicati,  in  via  informatica,  ai
sensi  dell'articolo  5, commi 39 e 40, del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge  28  febbraio
1983, n. 53.
 
          Nota all'art. 5:
                    -  L'art.  5, commi 39 e 40, del decreto-legge 30
          dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge  28  febbraio
          1983,  n.  53,  concernente  misure  in materia tributaria,
          prevede che: "39. Gli  uffici  che  curano  la  tenuta  del
          pubblico  registro  automobilistico  e di altri registri di
          immatricolazione per veicoli  e  autoscafi  sono  tenuti  a
          comunicare   all'amministrazione   finanziaria  le  notizie
          occorrenti  per  l'applicazione  del  tributo  e   per   la
          individuazione    del    proprietario    del    veicolo   o
          dell'autoscafo nonche' le relative variazioni.
                    40. Se il Ministro delle finanze si avvale  della
          facolta'  prevista  dalI'articolo  4  del testo unico delle
          leggi sulle tasse automobilistiche, approvato  con  decreto
          del  Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le
          comunicazioni di cui  al  precedente  comma  devono  essere
          inviate   al   competente   ufficio   dell'Automobile  Club
          d'Italia".