Art. 8
                          (Valore dell'ECU)
1. Il valore dell'ECU per la conversione in  valuta  nazionale  degli
importi  indicati  nelle tabelle A e B annesse al presente decreto e'
quello relativo al primo giorno  lavorativo  di  ottobre  di  ciascun
anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee.