Art. 6
                         (Rinvio alle norme)

  1.  Si presume conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo
4  il  dispositivo  fabbricato in conformita' delle norme armonizzate
comunitarie e delle norme nazionali che le recepiscono.
  2.  I  riferimenti  alle  norme  nazionali che recepiscono le norme
armonizzate  comunitarie  sono  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana con decreto del Ministro dell'Industria del
commercio e dell'artigianato.
  3.  Ai  fini  del presente decreto il rinvio alle norme armonizzate
comprende  anche  le  monografie della Farmacopea europea relative in
particolare alle suture chirurgiche e agli aspetti di interazione tra
medicinali  e  materiali per dispositivi da usarsi come recipienti, i
cui  riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee.