Art. 14. 1. All'articolo 30 del decreto 119/92, al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il prezzo riportato sulla confezione e' il prezzo massimo al quale il medicinale veterinario puo' essere venduto al pubblico, anche da parte dei farmacisti in farmacia.".
Nota all'art. 14: - Il testo vigente dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 119/1992 e' il seguente: "1. Le disposizioni del presente capo fanno salve quelle concernenti le condizioni di distribuzione al pubblico l'indicazione del prezzo dei medicinali veterinari e la proprieta' industriale. Il prezzo riportato sulla confezione e' il prezzo massimo al quale il medicinale veterinario puo' essere venduto al pubblico, anche da parte dei farmacisti in farmacia".