Art. 16.

  1. All'articolo 32 del decreto 119/92:
    a)  al  comma  1,  dopo  la parola: "prescritta" sono aggiunte le
seguenti  parole:",  la  cui  validita'  e' stabilita con decreto del
Ministro della sanita'";
    b) al comma 2:
    1)  le  parole  da:  "e  su"  ad  "art. 34" sono sostituite dalle
seguenti:  "il Ministero della sanita' puo' autorizzare i titolari di
autorizzazione  al  commercio  all'ingrosso a vendere direttamente ai
titolari  degli impianti di cui all'articolo 34 medicinali veterinari
nelle  varie  tipologie  previste e puo' autorizzare i fabbricanti di
medicinali  veterinari  prefabbricati somministrabili per via orale e
di  premiscele  per  alimenti  medicamentosi  a vendere i medesimi ai
titolari  degli impianti di cui all'articolo 34. La vendita di cui al
presente  comma  puo'  essere  effettuata  anche  nel  caso  in cui i
titolari degli impianti di cui all'articolo 34 non sono autorizzati a
detenere scorte;";
    2)  le  parole  da:  "che  ne  facciano"  a  "dell'azienda"  sono
sostituite dalle seguenti: "autorizzati alla fabbricazione di mangimi
medicati  ai  sensi  del  decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. Le
modalita' della vendita diretta di cui al presente comma, nonche' gli
obblighi   del   farmacista   responsabile   sono   disciplinati  dal
regolamento ministeriale di cui all'articolo 31, comma 4.";
    c)  al  comma  3,  dopo  la  parola:  "vendita" le parole da: "di
premiscele"  a:  "psicotrope"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "di
medicinali veterinari ad azione immunologica e di premiscele medicate
nonche'   di   specialita'  medicinali  o  di  medicinali  veterinari
prefabbricati       contenenti      chemioterapici,      antibiotici,
antiparassitari,     corticosteroidi,    antinfiammatori,    sostanze
psicotrope, neurotrope, tranquillanti e betaagonisti";
    d) dopo il comma 3 viene aggiunto il seguente comma:
"3-bis.  In  deroga a quanto stabilito al comma 3, il Ministero della
sanita'  puo' autorizzare la vendita, dietro presentazione di ricetta
medico-veterinaria  ripetibile,  dei  medicinali  veterinari  per uso
orale   contenenti  chemioterapici,  antibiotici  ed  antiparassitari
destinati  al trattamento degli animali le cui carni o i cui prodotti
sono   destinati  al  consumo  umano  allevati  negli  allevamenti  a
carattere familiare che producono per autoconsumo, tenendo conto:
    1) delle caratteristiche delle confezioni;
    2)   della   quantita'  e  concentrazione  del  principio  attivo
contenuto nella confezione;
    3) delle modalita' d'uso;
    4)  del  numero  di  animali  che  possono essere trattati con la
singola confezione.";
    e)  al  comma  4,  tra  la  parola:  "farmacista"  e  la  parola:
"conservare"  sono  inserite  le  seguenti:  "in  farmacia  nonche' i
grossisti  e  i  fabbricanti  di  cui  al  comma  2, limitatamente ai
medicinali veterinari di cui al comma 3, devono";
    f)  al  comma  5,  dopo  la  parola:  "ispezione" le parole: "per
verificare"  sono  sostituite  dalle seguenti: "nel corso della quale
verifica anche".
 
          Nota all'art. 16:
          -  Il testo vigente dell'art. 32 del D.Lgs. n. 191/92 e' il
          seguente:
          "Art. 32. -  1.  La  vendita  al  dettaglio  di  medicinali
          veterinari e' effettuata soltanto da farmacisti in farmacia
          dietro  presentazione  di  ricetta  ove  prescritta  la cui
          validita' e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita'.
          2.  In  deroga  al  comma  1  e a condizione che la vendita
          avvenga  sotto  la  responsabilita'  di  persona  abilitata
          all'esercizio  della professione di farmacista il Ministero
          della sanita' puo' autorizzare i titolari di autorizzazione
          al  commercio  all'ingrosso  a  vendere   direttamente   ai
          titolari  degli  impianti di cui all'articolo 34 medicinali
          veterinari  nelle   varie   tipologie   previste   e   puo'
          autorizzare   i   fabbricanti   di   medicinali  veterinari
          prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele
          per alimenti medicamentosi a vendere i medesimi ai titolari
          degli impianti di cui all'articolo 34. La vendita di cui al
          presente comma puo' essere effettuata anche nel caso in cui
          i titolari degli impianti di cui all'articolo 34  non  sono
          autorizzati a detenere scorte; le premiscele possono essere
          vendute  direttamente  solo  ai  titolari  di  impianti  di
          allevamento;  autorizzati  alla  fabbricazione  di  mangimi
          medicati  ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
          90. Le modalita' della vendita diretta di cui  al  presente
          comma,  nonche'  gli  obblighi  del farmacista responsabile
          sono  disciplinati  dal  regolamento  ministeriale  di  cui
          all'articolo 31, comma 4.
          3. Fatte salve disposizioni piu' restrittive, la vendita di
          premiscele  di medicinali veterinari ad azione immunologica
          e di premiscele medicate nonche' di specialita'  medicinali
          o   di   medicinali   veterinari  prefabbricati  contenenti
          chemioterapici,        antibiotici,        antiparassitari,
          corticosteroidi,   antinfiammatori,   sostanze  psicotrope,
          neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti prescritti per la
          terapia di animali destinati alla  produzione  di  alimenti
          per  l'uomo  e' effettuata soltanto dietro presentazione di
          ricetta medica veterinaria non ripetibile in triplice copia
          delle quali, la prima viene conservata dal  farmacista,  la
          seconda  viene  da  questi  inviata  alla  unita' sanitaria
          locale entro una settimana dalla vendita e la  terza  viene
          conservata dal titolare degli impianti di cui all'art.  34.
          3.-bis.  In  deroga  a  quanto  stabilito  al  comma  3, il
          Ministero della sanita' puo' autorizzare la vendita, dietro
          presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile, dei
          medicinali   veterinari   per    uso    orale    contenenti
          chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari destinati al
          trattamento  degli  animali  le  cui carni o i cui prodotti
          sono destinati al consumo umano allevati negli  allevamenti
          a  carattere  famigliare  che  producono  per  autoconsumo,
          tenendo conto:
          1) delle caratteristiche delle confezioni;
          2)  della  quantita'  e concentrazione del principio attivo
          contenuto nella confezione;
          3) delle modalita' d'uso;
          4) del numero di animali che possono essere trattati con la
          singola confezione.
          4.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  registrazione  gia'
          previsti dalla normativa vigente, il farmacista in farmacia
          nonche'  i  grossisti  e  i  fabbricanti di cui al comma 2,
          limitatamente ai medicinali veterinari di cui al  comma  3,
          devono  conservare,  per almeno tre anni, la documentazione
          da cui risultino, per ogni transazione  in  entrata  ed  in
          uscita, le seguenti informazioni:
          a) data;
          b) identificazione precisa del medicinale veterinario;
          c) numero del lotto di fabbricazione;
          d) quantita' ricevuta o fornita;
          e) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario;
          f)  nome  ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il
          medicinale, nonche'  copia  della  ricetta  presentata  ove
          prescritta.
          5.  Almeno  una  volta  all'anno la unita' sanitaria locale
          effettua una ispezione nel corso della quale verifica anche
          la regolare tenuta della documentazione.
          6. Alla prescrizione  di  medicinali  veterinari  destinati
          agli  animali  da compagnia si applica il comma 3 quando le
          categorie di medicinali ivi  elencate  sono  presentate  in
          confezioni  autorizzate  anche o esclusivamente per animali
          destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.
          7.  Fatte  salve  le  norme  piu'  severe  prescritte   per
          particolari  categorie  di  medicinali,  la prescrizione di
          medicinali  veterinari  destinati  ai   soli   animali   da
          compagnia,  in confezioni ad essi esclusivamente destinate,
          e' effettuata mediante ricetta ripetibile".