Art. 10 1. Per le specialita' medicinali gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di stabilimento nel territorio comunitario del responsabile dell'immissione in commercio, previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato da ultimo dal presente decreto, si applica a decorrere dal rinnovo dell'autorizzazione attualmente in vigore.
Note all'art. 10: - Per quanto concerne il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, vedi note alle premesse. - Per quanto concerne l'art. 8, comma 2, del suddetto D.Lgs., vedi note all'art. 1.