Art. 2.
  1.  Le  autorizzazioni  periodiche   gia'   rilasciate   ai   sensi
dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni,
e dei relativi decreti interministeriali, in scadenza al 31  dicembre
1996, sono prorogate al 31 dicembre 1997.
  2.  Le  disposizioni  relative  al servizio di scorta tecnica per i
veicoli ed i trasporti  eccezionali,  fissate  dall'articolo  10  del
decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
nonche'  dalle  loro successive modificazioni, si applicano a partire
dal  1  gennaio  1998.  Fino  a  tale  termine,  qualora,  ai   sensi
dell'articolo  16  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni,  sia  prevista  la
scorta,  nel  provvedimento di autorizzazione e' sempre prescritta la
scorta della polizia stradale. Questa, ove le condizioni di  traffico
e  di  sicurezza stradale lo consentano, puo' autorizzare l'impresa a
servirsi dei  propri  autoveicoli  quale  scorta,  prescrivendone  le
modalita'.
  3.  All'articolo  10,  comma  17, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato dal decreto  legislativo  10  settembre
1993,  n. 360, e' aggiunto il seguente periodo: "Nelle autorizzazioni
periodiche rilasciate per i veicoli adibiti  al  trasporto  di  carri
ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta".
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo dell'art. 10 del testo unico, approvato con
          D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive  modificazioni,
          e' il seguente:
             "Art.  10 (Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali).
          - Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti  a
          speciali autorizzazioni:
              1)  il  trasporto  di una o piu' cose indivisibili che,
          per le loro dimensioni, determinano eccedenze  rispetto  ai
          limiti  dimensionali  stabiliti dall'art. 32, ma sempre nel
          rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'art. 33; insieme
          alle cose indivisibili, possono  essere  trasportate  anche
          altre  cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art.
          32, sempreche' non vengano superati i limiti dell'art. 33;
              2) il trasporto di determinate  materie,  in  eccedenza
          rispetto   ai   limiti  di  peso  stabiliti  nell'art.  33,
          effettuato con  veicoli  dotati  di  speciali  attrezzature
          permanentemente   installate   e   aventi   caratteristiche
          strutturali che li rendono idonei  allo  specifico  impiego
          nei  cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio
          per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.
             Sono cosiderati veicoli eccezionali quelli che:
               a) superino anche al vuoto,  per  specifiche  esigenze
          funzionali  i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli
          articoli 32 e 33;
               b) siano destinati  a  trasportare  cose  indivisibili
          tali  da  far superare i limiti stabiliti negli articoli 32
          e/o 33.
             Non sono cosiderati trasporti eccezionali:
               a)  il  trasporto  di  veicoli,  mediante  autoveicoli
          aventi attrezzatura permanente specifica, con  altezza  che
          eccede  nel  limite  di  20  centimetri e con lunghezza che
          eccede nel limite  del  12  per  cento  le  misure  massime
          stabilite  dall'art.  32.  L'eccedenza  in  lunghezza  puo'
          essere anteriore o posteriore, oppure soltanto  posteriore,
          ma sempre entro il limite del 12 per cento;
               b)  il trasporto di containers qualora all'altezza del
          veicolo carico ecceda di non oltre 30 centimetri  l'altezza
          massima stabilita dall'art. 32.
             I  veicoli  eccezionali  possono  essere utilizzati solo
          dalle aziende che esercitano ai sensi di legge  l'attivita'
          del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi
          veicoli  potra' avvenire solo a nome o nella disponibilita'
          delle predette aziende.
             Si intendono per cose  indivisibili  quelle  di  cui  e'
          tecnicamente  impossibile  ridurre  le dimensioni e/o pesi,
          entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare
          danni alle cose stesse  o  pregiudicare  la  sicurezza  del
          trasporto.
             I  trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono
          soggetti a specifica  autorizzazione  rilasciata  dall'ente
          proprietario   o  concessionario  per  le  strade  statali,
          militari e  per  le  autostrade  e  dalle  regioni  per  la
          rimanente rete viaria.
             L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta per
          i  veicoli  eccezionali  di cui alla lettera b) del secondo
          comma, quando circolano senza superare nessuno  dei  limiti
          stabiliti  dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il
          rispetto della iscrizione nella fascia  d'ingombro  di  cui
          all'art. 7 della legge 5 maggio 1976, n.  313.
             L'autorizzazione  e'  data  volta  per  volta o per piu'
          transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti  del
          peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di
          autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti
          e  la scorta della polizia della strada:  ove le condizioni
          di  traffico  e  la   sicurezza   della   circolazione   lo
          consentano,  la  polizia  della  strada  potra' autorizzare
          l'impresa  a  servirsi  di  un  proprio  autoveicolo  quale
          scorta, prescrivendone le modalita'.
             L'autorizzazione   puo'  essere  data  solo  quando  sia
          compatibile  con  la  conservazione  delle   sovrastrutture
          stradali  e  la  stabilita'  dei  manufatti.  In  essa sono
          prescritte le opportune  cautele  e  condizioni  anche  nei
          riguardi   della   sicurezza   della  circolazione.  Se  il
          trasporto eccezionale e'  causa  di  maggiore  usura  della
          strada  in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione
          del carico sugli assi ed al periodo di tempo  o  al  numero
          dei  transiti  per  il quale e' richiesta l'autorizzazione,
          deve    altresi'     essere     determinato     l'ammontare
          dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.
             L'autorizzazione   non   puo'  essere  accordata  per  i
          motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di  peso  ed
          alle  prescrizioni  di  eserczio  indicate nel documento di
          circolazione prescritto dal primo e quinto comma  dell'art.
          58.
             Il  provvedimento di autorizzazione non impone la scorta
          della polizia della strada  con  riferimento  al  trasporto
          delle  seguenti  cose indivisibili, a condizione che almeno
          una di esse richieda l'impegno di  veicoli  eccezionali  ai
          sensi  del secondo comma che non eccedono a pieno carico il
          peso complessivo di 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48
          tonnellate se isolati a  quattro  assi,  86  tonnellate  se
          complessi  a  sei assi e 108 tonnellate se complessi a otto
          assi e che i veicoli o i complessi rispettino, anche con il
          carico, le dimensioni massime di cui al terzo comma:
               a) blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo  di
          lavoro;
               b)  elementi  indivisibili per la costruzione di opere
          pubbliche nonche' edili;
               c) prodotti  siderurgici  e  industriali,  compresi  i
          coils e laminati grezzi.
             Il   Ministro   dei  trasporti  stabilisce,  con  propri
          decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali  delle
          macchine   agricole   operatrici,   quando   ricorrono   le
          disposizioni contenute nel presente articolo.
             Il Ministro dei lavori  pubblici,  di  concerto  con  il
          Ministro  dei  trasporti,  stabilisce con propri decreti le
          modalita' di rilascio delle  autorizzazioni  e  l'eventuale
          indennizzo   dovuto,   nonche'   le   disposizioni  per  la
          circolazione dei veicoli eccezionali adibiti  al  trasporto
          di carri ferroviari.
             Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua
          trasporti   eccezionali,   ovvero   circoli   con   veicoli
          eccezionali  superando  i  limiti  dimensionali   stabiliti
          nell'art. 32, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.
             Le  sanzioni  amministrative   previste   dal   presente
          articolo si applicano sia al conducente che al proprietario
          del  veicolo,  nonche'  al  committente quando si tratti di
          trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
             Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua
          trasporti   eccezionali,   ovvero   circoli   con   veicoli
          eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'art.
          33,   ovvero  quelli  stabiliti  nella  autorizzazione,  e'
          soggetto alle sanzioni amministrative del  pagamento  delle
          somme previste dall'art. 121.
             Chiunque  esegua  trasporti  eccezionali, ovvero circoli
          con un veicolo eccezionale senza osservare le  norme  e  le
          cautele  stabilite  nell'autorizzazione,  e'  soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          duecentomila a lire ottocentomila.
             Chiunque,  avendola  conseguita, circoli senza avere con
          se'   l'autorizzazione   e'    soggetto    alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila
          a  lire  ventimila.  Il viaggio potra' proseguire solo dopo
          l'esibizione della autorizzazione)".
             -  Il  testo  dell'art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
          285, come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n.  360,
          pubblicato  sul  supplemento  ordinario n. 49 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 67 del 22 marzo 1994, e dalla presente  legge,
          e' il seguente:
             "Art.  10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni
          di eccezionalita'). - 1.  E'  eccezionale  il  veicolo  che
          nella   propria   configurazione   di   marca  superi,  per
          specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o  massa
          stabiliti negli articoli 61 e 62.
             2.   E'   considerato   trasporto   in   condizioni   di
          eccezionalita'.
               a) il trasporto di una o piu' cose  indivisibili  che,
          per  le  loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai
          limiti di sagoma stabiliti  dall'art.  61,  ma  sempre  nel
          rispetto  del  limiti  di  massa  stabiliti  nell'art.  62;
          insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
          anche altre cose non  eccedenti  per  dimensioni  i  limiti
          dell'art.  61,  sempreche' non vengano superati i limiti di
          massa stabiliti dall'art. 62;
               b) il trasporto di blocchi di  pietre  naturali  o  di
          manufatti  indivisibili, prodotti siderurgici e industriali
          compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con  veicoli
          eccezionali,  fino alla concorrenza della massa complessiva
          riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque
          in mumero non superiore a tre  unita',  purche'  almeno  un
          carico  delle  cose  indicate richieda l'impiego di veicoli
          eccezionali  e  la  predetta  massa  complessiva  non   sia
          superiore  a  40  t  se  isolati  ed  86  t se complessi; i
          richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
          caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.
             3.   E'   considerato   trasporto   in   condizioni   di
          eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli:
               a)  il  cui  carico indivisibile sporge posteriormente
          oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 dela  lunghezza
          del veicolo stesso;
               b)  che,  pur  avendo un carico indivisibile sporgente
          posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza,  compreso  il
          carico,  superiore  alla sagoma limite in lunghezza propria
          di ciascuna categoria di veicoli;
               c) il cui  carico  indivisibile  sporge  anteriormente
          oltre la sagoma del veicolo;
               d)    isolati    o    costituenti   autotreno   ovvero
          autoarticolati, purche' il carico non sporga  anteriormente
          dal  semirimorchio,  caratterizzati  in  modo permanente da
          particolari attrezzature risultanti dalle rispettive  carte
          di  circolazione,  destinati esclusivamente al trasporto di
          veicoli, che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
               e)   isolati   o   costituenti    autotreno,    ovvero
          autoarticolati  allestiti  per  il  trasporto  esclusivo di
          containers o casse mobili di tipo unificato,  eccedenti  le
          dimensioni  stabilite  dall'art.  61  o  le masse stabilite
          nell'art. 62;
               f)  mezzi  d'opera  definiti  all'art.  54,  comma  1,
          lettera n), quando eccedono i  limiti  di  massa  stabiliti
          dall'art. 62;
               g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano
          trasporti di animali vivi.
             4.  Si  intendono  per  cose indivisibili, ai fini delle
          presenti norme, quelle per  le  quali  la  riduzione  delle
          dimensioni  o delle masse, entro i limiti degli articoli 61
          o 62, puo' recare danni o  compromettere  la  funzionalita'
          delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
             5.  I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo
          dalle aziende che esercitano ai sensi di legge  l'attivita'
          del   trasporto  eccezionale  ovvero  in  uso  proprio  per
          necessita'      inerenti       l'attivita'       aziendale;
          l'immatricolazione  degli  stessi  veicoli  potra' avvenire
          solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende.
             6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti  a
          specifica   autorizzazione  alla  circolazione,  rilasciata
          dall'ente proprietario o concessionario per le  autostrade,
          strade  statali e militari e dalle regioni per la rimanente
          rete viaria.
             Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
               a) di cui al comma 3, lettera d),  quando,  ancorche',
          per  effetto  del  carico, non eccedano in altezza 4,20 m e
          non eccedano in lunghezza di oltre il 12%,  con  il  limite
          massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per
          gli  autotreni  e  17,36  m  per  gli  autoarticolati; tale
          eccedenza  puo'  essere  anteriore  e  posteriore,   oppure
          soltanto  posteriore,  per  i veicoli isolati o costituenti
          autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati,  a
          condizione  che  chi  esegue il trasporto verifichi che nel
          percorso siano comprese esclusivamente strade o  tratti  di
          strada  aventi  le  caratteristiche indicate nell'art. 167,
          comma 4;
                b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando
          non eccedano l'altezza  di  4,30  m  con  il  carico  e  le
          dimensioni  stabilite  dall'art.  61  o  le masse stabilite
          dall'art. 62, a condizione  che  chi  esegue  il  trasporto
          verifichi  che  nel  percorso  siano comprese eclusivamente
          strade  o  tratti  di  strada  aventi  le   caratteristiche
          indicate nell'art. 167, comma 4.
             7.  I  veicoli  di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
          classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
          stabiliti   nell'art.      62,   non   sono   soggetti   ad
          autorizzazione alla circolazione a condizione che:
               a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8
          e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
               b)  circolino  nelle  strade o in tratti di strade che
          nell'archivio di cui all'art.  226  risultino  transitabili
          per  detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma
          4 dello stesso art.  226;
               c)  da parte di chi esegue il trasporto sia verificato
          che lungo il percorso non  esistano  limitazioni  di  massa
          totale  a  pieno carico o per asse segnalate dai prescritti
          cartelli;
               d) per essi  sia  stato  corrisposto  l'indennizzo  di
          usura di cui all'art. 34.
             Qualora  non  siano rispettate le condizioni di cui alle
          lettere a), b) e c)  i  suddetti  mezzi  devono  richiedere
          l'apposita  autorizzazione  prevista  per  tutti  gli altri
          trasporti eccezionali.
             8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi
          d'opera, purche' l'asse piu' caricato non superi le  13  t,
          non puo' eccedere:
               a) veicoli a motore isolati:
              - due assi: 20 t;
              - tre assi: 33 t;
              -   quattro   o  piu'  assi,  con  due  assi  anteriori
          direzionali: 40 t;
               b) complessi di veicoli:
              - quattro assi: 44 t;
              - cinque o piu' assi: 56 t;
              - cinque o piu' assi, per il trasporto di  calcestruzzo
          in betoniera: 54 t.
             9.  L'autorizzazione  e'  rilasciata o volta per volta o
          per piu' transiti o per determinati periodi  di  tempo  nei
          limiti    della   massa   tecnicamente   ammissibile.   Nel
          provvedimento  di  autorizzazione  possono  essere  imposti
          percorsi  prestabiliti  ed  un  servizio  di  scorta  della
          polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi
          stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista  la  scorta
          della  polizia  stradale,  questa,  ove  le  condizioni  di
          traffico  e  la  sicurezza  stradale  lo  consentano,  puo'
          autorizzare  l'impresa  ad  avvalersi,  in  sua vece, della
          scorta  tecnica,  secondo  le   modalita'   stabilite   nel
          regolamento.
             10.  L'autorizzazione  puo'  essere data solo quando sia
          compatibile  con  la  conservazione  delle   sovrastrutture
          stradali,   con  la  stabilita'  dei  manufatti  e  con  la
          sicurezza della circolazione.  In  essa  sono  indicate  le
          prescrizioni  nei  riguardi della sicurezza stradale. Se il
          trasporto eccezionale e'  causa  di  maggiore  usura  della
          strada  in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione
          del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero  di
          transiti  per  i  quali e' richiesta l'autorizzazione, deve
          altresi' essere  determinato  l'ammontare  dell'indennizzo,
          dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalita'
          previste   dal   comma  17.  L'autorizzazione  e'  comunque
          subordinata  al  pagamento  delle   spese   relative   agli
          eventuali    accertamenti   tecnici   preventivi   e   alla
          organizzazione del traffico  eventualmente  necessaria  per
          l'effettuazione   del   trasporto  nonche'  alle  opere  di
          rafforzamento necessarie.
             11. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta
          per  i  veicoli  eccezionali  di  cui  al  comma  1  quando
          circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli
          articoli  61  e  62 e quando garantiscono il rispetto della
          iscrizione   nella   fascia   di   ingombro   prevista  dal
          regolamento.
             12. Non costituisce trasporto  eccezionale,  e  pertanto
          non  e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di
          veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e  di
          massa  stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino
          sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
          costruttive e funzionali indicate  nel  regolamento  e  sia
          limitato  al  solo  itinerario  necessario a raggiungere la
          piu' vicina officina.
             13.  Non  costituisce  altresi'  trasporto   eccezionale
          l'autoarticolato  il  cui  semirimorchio  e'  allestito con
          gruppo frigorifero autorizzato, sporgente  anteriormente  a
          sbalzo,  a  condizione  che  il  complesso  non  ecceda  le
          dimensioni stabilite dall'art. 61.
             14. I veicoli  per  il  trasporto  di  persone  che  per
          specificate  e giustificate esigenze funzionali superino le
          dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
          compresi tra i veicoli di cui  al  comma  1.    I  predetti
          veicoli,  qualora  utilizzino  i  sistemi di propulsione ad
          alimentazione   elettrica,   sono   esenti    dal    titolo
          autorizzativo    allorche'   presentano   un'eccedenza   in
          lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa  di
          corrente  in  posizione di riposo.  L'immatricolazione, ove
          ricorra, e l'autorizzazione all'impiego  potranno  avvenire
          solo  a  nome e nella disponibilita' di imprese autorizzate
          ad effettuare il trasporto di persone.
             15. L'autorizzazione non puo'  essere  accordata  per  i
          motoveicoli  ed  e' comunque vincolata ai limiti di massa e
          alle prescrizioni di  esercizio  indicate  nella  carta  di
          circolazione prevista dall'art. 93.
             16.  Nel  regolamento  sono stabilite le caratteristiche
          costruttive e  funzionali  dei  veicoli  eccezionali  e  di
          quelli  adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi
          d'opera.
             17. Nel regolamento sono stabilite le modalita'  per  il
          rilascio   delle   autorizzazioni   per   l'esecuzione  dei
          trasporti   eccezionali,   ivi   comprese   le    eventuali
          tolleranze,   l'ammontare   dell'indennizzo   nel  caso  di
          trasporto  eccezionale  per  massa  e  i  criteri  per   la
          imposizione  della  scorta  tecnica  o  della  scorta della
          polizia  della  strada.  Nelle  autorizzazioni   periodiche
          rilasciate  per  i  veicoli  adibiti  al trasporto di carri
          ferroviari vige l'esonero dell'obbligo della scorta.
             18.  Chiunque,  senza  aver  ottenuto  l'autorizzazione,
          esegua  uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2,
          3 e 7, ovvero  circoli  con  uno  dei  veicoli  eccezionali
          indicati   nel   comma   1,   e'   soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          unmilioneottantamila a lire quattromilionicentoventimila.
             19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli
          con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni
          stabilite  nell'autorizzazione,  e'  soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
             20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con
          se'    l'autorizzazione    e'    soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.  Il viaggio
          potra'      proseguire      solo      dopo     l'esibizione
          dell'autorizzazione;   questa   non   sana   l'obbligo   di
          corrispondere la somma dovuta.
             21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose
          diverse  da  quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera
          n), e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento
          di   una  somma  da  lire  cinquecentoquarantamila  a  lire
          duemilionicentosessantamila, e alla sanzione amministrativa
          accessoria della sospensione della carta di circolazione da
          uno a sei  mesi.  La  carta  di  circolazione  e'  ritirata
          immediatamente  da  chi  accerta la violazione e trasmessa,
          senza  ritardo,  all'ufficio  provinciale  della  Direzione
          generale  della  M.C.T.C. che adottera' il provvedimento di
          sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo
          di cinque anni, e'  disposta  la  revoca,  sulla  carta  di
          circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
             22.  Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza
          ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62  sulle  strade  e
          sulle  autostrade  non  percorribili  ai sensi del presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma da lire cinquecentoquarantamila a
          lire duemilionicentosessantamila.
             23. Le sanzioni amministrative pecuniarie  previste  nei
          commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al
          proprietario  del veicolo, nonche' al committente quando si
          tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
             24. Dalle sanzioni amministrative pecunarie previste nei
          commi 18, 19, 21 e 22 consegue la  sanzione  amministrativa
          accessoria  della  sospensione  della  patente di guida del
          conducente per un periodo da quindici  a  sessanta  giorni,
          nonche'  la  sospensione  della  carta  di circolazione del
          veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al  capo
          I, sezione II, del titolo VI.
             25.  Nelle  ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e
          22  l'agente  accertatore  intima  al  conducente  di   non
          proseguire   il   viaggio   fino   a  che  non  sia  munito
          dell'autorizzazione,  ovvero  non  abbia  ottemperato  alle
          norme  ed  alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli
          deve, quando la sosta nel luogo in cui e'  stata  accertata
          la  violazione  costituisce  intralcio  alla  circolazione,
          provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino
          in cui effettuare  la  sosta.  Di  quanto  sopra  e'  fatta
          menzione  nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
          responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al
          conducente. Se le disposizioni  come  sopra  impartite  non
          sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della
          sospensione della patente e' da uno a tre mesi.
             26.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle  macchine  agricole  eccezionali   e   alle
          macchine operatrici eccezionali".
             -  Il testo dell'art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
          495, modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, e' il
          seguente:
             "Art. 16 (Provvedimento di  autorizzazione).  -  1.  Nel
          provvedimento   di   autorizzazione   sono   stabilite   le
          prescrizioni  ritenute  opportune   per   la   tutela   del
          patrimonio  stradale e la sicurezza della circolazione e in
          particolare,  gli  eventuali  percorsi  da  seguire  o   da
          evitare, i limiti di velocita' da rispettare, la necessita'
          o  meno  della  scorta  tecnica,  qualora non si preveda la
          necessita' della scorta della  polizia  della  strada,  gli
          eventuali  periodi  temporali  (orari e giornalieri) di non
          validita' delle autorizzazioni, le  modalita'  inerenti  la
          marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso.
          Resta  fermo  che  la  sistemazione  del carico deve essere
          fatta in modo da evitare la perdita di carico, ai sensi  di
          quanto  previsto dall'art. 164 del codice. Il provvedimento
          deve altresi' contenere prescrizione che, in caso di  neve,
          ghiaccio,  nebbia  o  scarsa  visibilita'  sia  diurna  che
          notturna,   il   veicolo   debba   essere   tempestivamente
          allontanato dalla sede stradale e condotto alla piu' vicina
          area disponibile.
             2.  Sulle strade anche temporaneamente ad una corsia per
          senso  di  marcia,  nel  caso  di   trasporto   o   veicolo
          eccezionale  avente  larghezza  superiore  a  quella  della
          corsia, nonche' sui tratti  di  strada  in  curva,  ove  il
          trasporto  con  il  suo  ingombro superi la larghezza della
          corsia, deve essere  prescritta  la  circolazione  a  senso
          unico  alternato  per  brevi tratti di strada regolamentata
          con specifiche segnalazioni da  effettuarsi  a  cura  della
          scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte
          della polizia della strada.
             3.  La  scorta e' prescritta, qualora si verifichi anche
          una sola delle seguenti condizioni:
               a) la larghezza della corsia sia inferiore  a  3,50  m
          per  i  veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in
          larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti  che  non
          sono eccezionali in larghezza;
               b)  la  fascia di ingombro del veicolo o del trasporto
          eccezionale sia superiore alla larghezza  della  corsia  di
          marcia,  decurtata  di  20  cm  in  relazione all'andamento
          planimetrico del percorso;
               c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia  larghezza
          superiore   a  3  m  o  a  3,20  m,  nel  caso  di  veicoli
          classificati o utilizzati come sgombraneve  o  in  caso  di
          trasporto di carri ferroviari;
               d)  il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza
          superiore a 25 m;
               e) la velocita' consentita sia  inferiore  a  40  km/h
          sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
               f)   il   carico  presenti  una  sporgenza  posteriore
          superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
               g)  il  carico  presenti   una   sporgenza   anteriore
          superiore  a  2,50  m  rispetto  al  limite  anteriore  del
          veicolo.
            Per i veicoli ed i trasporti eccezionali  che  rispettano
          tutti  i  limiti  dell'art. 61 del codice, le condizioni di
          cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica
          della condizione di cui alla lettera e) .
             4. Ferme restando le condizioni di cui al  comma  3,  e'
          prescritta la scorta tecnica:
               a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B a tre
          corsie,  per  veicoli  o trasporti eccezionali di larghezza
          fino a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m;
               b) sulle strade o tratti strada di tipo A e  B  a  due
          corsie,  per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza
          fino a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m;
               c) sulle strade o tratti di strada di tipo  C  e  D  a
          piu'  di  una  corsia  per senso di marcia, per i veicoli o
          trasporti eccezionali di larghezza fino a  3,60  m  e/o  di
          lunghezza fino a 28 m;
               d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia
          per  senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali
          di larghezza fino a 3,30 m e lunghezza fino a 27 m.
             5. E' prescritta la scorta della  polizia  della  strada
          quando  le  dimensioni  del veicolo o trasporto eccezionale
          eccedono i valori indicati nel comma 4.
             6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata  ad  eseguire
          la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati:
          il  divieto,  per  gli incaricati della scorta, di porre in
          atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del
          traffico, salvo quelli strettamente indispensabili posti in
          essere,  nei  casi  previsti  dal  comma  2,  dal   persone
          abilitato   a   norma  del  presente  comma;  l'obbligo  di
          rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni  circa
          l'uso   dei   dispositivi   di  segnalazione  visiva  e  di
          illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di  scorta.
          La  scorta  tecnica  puo' essere svolta direttamente da una
          delle imprese interessate al trasporto con  autoveicoli  di
          cui  abbia  la  disponibilita'  o  puo'  essere  affidata a
          imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono
          essere  munite  di  autorizzazione  allo  svolgimento   del
          servizio  di  scorta  tecnica e le persone incaricate della
          scorta   tecnica   devono   essere   munite   di   apposita
          abilitazione.  Con  il  disciplinare  tecnico approvato con
          decreto del Ministro dei lavori pubblici, di  concerto  con
          il  Ministro  dell'interno,  da  pubblicare  nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le
          modalita'   per   l'autorizzazione   delle   imprese   allo
          svolgimento   del   servizio   di   scorta  tecnica  e  per
          l'abilitazione delle persone atte  ad  eseguire  la  scorta
          tecnica.  Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti
          i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli
          autoveicoli adibiti al servizio  di  scorta  tecnica  e  le
          modalita'  di  svolgimento della stessa.   L'autorizzazione
          allo  svolgimento  del  servizio di scorta tecnica da parte
          dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono
          rilasciati da  parte  del  Ministero  dell'intero.  Fino  a
          quando  non  siano  attuati tutti gli adempimenti di cui al
          presente comma, la scorta tecnica e' effettuata sulla  base
          delle  disposizioni previgenti. I concessionari di pubblici
          servizi di cui all'art. 28 del codice possono effettuare la
          scorta tecnica per i veicoli  ed  i  trasporti  di  proprio
          interesse,  utilizzando  personale proprio e autoveicoli di
          cui abbiano la disponibilita'.
             7. Per le scorte assicurate dalla Polizia stradale  sono
          a   carico   del   richiedente   gli  oneri  stabiliti  dal
          regolamento   di   amministrazione   e   di    contabilita'
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
             8.   Il  conducente  o  il  responsabile  dell'eventuale
          scorta, sono  tenuti  ad  accertare  che  il  transito  del
          trasporto  o  del  veicolo  eccezionale  per massa su opere
          d'arte avvenga in  modo  tale  che  non  sia  presente,  su
          ciascuna  opera  d'arte  o singola campata del viadotto, un
          altro veicolo o trasporto eccezionale.
             9.  In  ogni  caso  l'efficacia  del  provvedimento   di
          autorizzazione e' subordinata al pieno rispetto, durante il
          transito,  degli  obblighi  e  delle limitazioni localmente
          imposti e risultanti dalla  segnaletica  stradale  o  dalle
          disposizioni localmente in vigore.
             10.  Sulle  autorizzazioni  singole  e  multiple  devono
          essere annotate, prima di iniziare il viaggio, l'ora  e  il
          giorno    di    effettuazione    di   ciascun   viaggio   e
          l'autorizzazione,  al  termine  del  suo  uso  o  alla  sua
          scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato
          l'autorizzazione stessa.
             11.   Nel  caso  in  cui  nella  domanda  si  sia  fatto
          riferimento a veicoli di riserva,  conformemente  a  quanto
          disposto  all'art.  14,  comma  3,  prima  dell'inizio  del
          viaggio devono essere  comunicati  per  via  telegrafica  o
          telefax  all'ente  rilasciante, i numeri delle targhe e gli
          estremi del documento di circolazione del veicolo  con  cui
          si inizia il viaggio.
             12.  Se  l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta
          iscritta  sul  documento  di  autorizzazione,   e   se   la
          comunicazione  di  cui  al  comma  11  non  e'  allegata al
          documento stesso, il trasporto eccezionale  deve  ritenersi
          non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte
          degli  organi  di polizia stradale, lo stesso e' soggetto a
          tutte   le   conseguenze   previste    per    la    mancata
          autorizzazione.  Alla fine del viaggio, durante il quale e'
          stata  accertata  la  inadempienza,  l'autorizzazione  deve
          essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.
             13.  I  documenti  di  autorizzazione  in  originale, da
          conservarsi in buono stato, devono accompagnare  sempre  il
          veicolo  durante la sua circolazione in regime di trasporto
          eccezionale e non devono essere in  alcun  modo  manomessi,
          pena la immediata decadenza.
             14.   Sui  documenti  di  autorizzazione  devono  essere
          formulati, da  parte  degli  organi  di  polizia  stradale,
          rilievi  circa  le accertate inadempienze alle prescrizioni
          imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni  al  codice
          della  strada,  alle  quali  consegue  la sospensione della
          patente  fin  dal  primo   accertamento,   da   parte   del
          trasportatore.  Gli organi di polizia stradale informano di
          cio'  gli enti proprietari della strada e la segreteria del
          comitato centrale  dell'albo  degli  autotrasportatori.  Il
          titolare   dell'autorizzazione  deve,  nei  casi  suddetti,
          restituire  con  effetto  immediato  all'ente  proprietario
          della strada l'autorizzazione.
             15.  Il  trasporto  eccezionale effettuato con complessi
          costituiti da uno o piu' rimorchi puo' essere  autorizzato,
          sempre  che  l'ammissibilita'  alla  circolazione  di  tali
          complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli
          uffici competenti della Direzione generale della M.C.T.C.
             16. I trasporti eccezionali  per  massa  possono  essere
          autorizzati   soltanto   nei   limiti   di  massa  massima,
          complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo,  quale
          risulta  dalla  documentazione  rilasciata  dalla Direzione
          generale   della   M.C.T.C.,   ovvero   dalla   carta    di
          circolazione, nonche', nei casi di complessi, con unita' il
          cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.
             17.   Disposizioni   particolari,   fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 138, comma 2,  del  codice,  possono
          essere  stabilite con provvedimento del Ministro dei lavori
          pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o  con
          veicoli   eccezionali   militari   su  richiesta  dell'ente
          militare competente in  accordo  con  l'ente  proprietario,
          ovvero  per  quanto  riguarda i trasporti eccezionali o con
          veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della
          Protezione civile in caso di emergenza".