Art. 2. 1. Le autorizzazioni periodiche gia' rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e dei relativi decreti interministeriali, in scadenza al 31 dicembre 1996, sono prorogate al 31 dicembre 1997. 2. Le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonche' dalle loro successive modificazioni, si applicano a partire dal 1 gennaio 1998. Fino a tale termine, qualora, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sia prevista la scorta, nel provvedimento di autorizzazione e' sempre prescritta la scorta della polizia stradale. Questa, ove le condizioni di traffico e di sicurezza stradale lo consentano, puo' autorizzare l'impresa a servirsi dei propri autoveicoli quale scorta, prescrivendone le modalita'. 3. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e' aggiunto il seguente periodo: "Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta".
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 10 del testo unico, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 10 (Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali). - Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni: 1) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'art. 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 32, sempreche' non vengano superati i limiti dell'art. 33; 2) il trasporto di determinate materie, in eccedenza rispetto ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33, effettuato con veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio per servire il ciclo operativo delle materie trasportate. Sono cosiderati veicoli eccezionali quelli che: a) superino anche al vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33; b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33. Non sono cosiderati trasporti eccezionali: a) il trasporto di veicoli, mediante autoveicoli aventi attrezzatura permanente specifica, con altezza che eccede nel limite di 20 centimetri e con lunghezza che eccede nel limite del 12 per cento le misure massime stabilite dall'art. 32. L'eccedenza in lunghezza puo' essere anteriore o posteriore, oppure soltanto posteriore, ma sempre entro il limite del 12 per cento; b) il trasporto di containers qualora all'altezza del veicolo carico ecceda di non oltre 30 centimetri l'altezza massima stabilita dall'art. 32. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita' del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire solo a nome o nella disponibilita' delle predette aziende. Si intendono per cose indivisibili quelle di cui e' tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto. I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera b) del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il rispetto della iscrizione nella fascia d'ingombro di cui all'art. 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313. L'autorizzazione e' data volta per volta o per piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada: ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potra' autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalita'. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilita' dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale e' causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale e' richiesta l'autorizzazione, deve altresi' essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di eserczio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'art. 58. Il provvedimento di autorizzazione non impone la scorta della polizia della strada con riferimento al trasporto delle seguenti cose indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda l'impegno di veicoli eccezionali ai sensi del secondo comma che non eccedono a pieno carico il peso complessivo di 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi a otto assi e che i veicoli o i complessi rispettino, anche con il carico, le dimensioni massime di cui al terzo comma: a) blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro; b) elementi indivisibili per la costruzione di opere pubbliche nonche' edili; c) prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils e laminati grezzi. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole operatrici, quando ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalita' di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonche' le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari. Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'art. 32, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'art. 33, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, e' soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'art. 121. Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Chiunque, avendola conseguita, circoli senza avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione)". - Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato sul supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 1994, e dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'). - 1. E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62. 2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita'. a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto del limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in mumero non superiore a tre unita', purche' almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile. 3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli: a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 dela lunghezza del veicolo stesso; b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli; c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo; d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purche' il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli, che eccedono i limiti previsti dall'art. 61; e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di containers o casse mobili di tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite nell'art. 62; f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi. 4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, puo' recare danni o compromettere la funzionalita' delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto. 5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita' del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessita' inerenti l'attivita' aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende. 6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche', per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza puo' essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4; b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese eclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4. 7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che: a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61; b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226; c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli; d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali. 8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purche' l'asse piu' caricato non superi le 13 t, non puo' eccedere: a) veicoli a motore isolati: - due assi: 20 t; - tre assi: 33 t; - quattro o piu' assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; b) complessi di veicoli: - quattro assi: 44 t; - cinque o piu' assi: 56 t; - cinque o piu' assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t. 9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o per piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, puo' autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalita' stabilite nel regolamento. 10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale e' causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero di transiti per i quali e' richiesta l'autorizzazione, deve altresi' essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalita' previste dal comma 17. L'autorizzazione e' comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonche' alle opere di rafforzamento necessarie. 11. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento. 12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la piu' vicina officina. 13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio e' allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61. 14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilita' di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone. 15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93. 16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi d'opera. 17. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dell'obbligo della scorta. 18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionicentoventimila. 19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila. 20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Il viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta. 21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adottera' il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, e' disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera. 22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. 23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. 24. Dalle sanzioni amministrative pecunarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonche' la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui e' stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e' da uno a tre mesi. 26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali". - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, e' il seguente: "Art. 16 (Provvedimento di autorizzazione). - 1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocita' da rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica, qualora non si preveda la necessita' della scorta della polizia della strada, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso. Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitare la perdita di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 164 del codice. Il provvedimento deve altresi' contenere prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilita' sia diurna che notturna, il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla piu' vicina area disponibile. 2. Sulle strade anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonche' sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada. 3. La scorta e' prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza; b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso; c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari; d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m; e) la velocita' consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade; f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo; g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo. Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'art. 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e) . 4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, e' prescritta la scorta tecnica: a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B a tre corsie, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m; b) sulle strade o tratti strada di tipo A e B a due corsie, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m; c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D a piu' di una corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m; d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,30 m e lunghezza fino a 27 m. 5. E' prescritta la scorta della polizia della strada quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4. 6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del traffico, salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi previsti dal comma 2, dal persone abilitato a norma del presente comma; l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta. La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilita' o puo' essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con il disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalita' di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'intero. Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica e' effettuata sulla base delle disposizioni previgenti. I concessionari di pubblici servizi di cui all'art. 28 del codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la disponibilita'. 7. Per le scorte assicurate dalla Polizia stradale sono a carico del richiedente gli oneri stabiliti dal regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale. 9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione e' subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale o dalle disposizioni localmente in vigore. 10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotate, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. 11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'art. 14, comma 3, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o telefax all'ente rilasciante, i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio. 12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11 non e' allegata al documento stesso, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso e' soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale e' stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. 13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza. 14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, alle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. Gli organi di polizia stradale informano di cio' gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione. 15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o piu' rimorchi puo' essere autorizzato, sempre che l'ammissibilita' alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale della M.C.T.C. 16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonche', nei casi di complessi, con unita' il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti. 17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza".