Art. 2.
                        Funzioni del Comitato
  1.  Il  Comitato  di cui all'articolo 1 e' organo di consulenza del
Governo  per gli interventi di consolidamento e restauro della Torre.
Esso, in particolare:
    a)  definisce,  anche  in  deroga  alla normativa vigente ed alle
competenze  collegiali  in  materia,  il progetto di massima e quello
esecutivo  necessari  al  restauro della Torre, ed inoltre dispone in
ordine all'attuazione dei necessari interventi;
    b) indica i tempi e gli oneri necessari, in relazione ai progetti
di cui alla lettera a);
    c)  indica  i criteri di fruizione del monumento, compatibili con
la sua tutela.
  2.  Il Comitato, nelle more dell'attuazione di quanto previsto alle
lettere a) e b) del comma 1, adotta, altresi', gli interventi tecnici
necessari alla salvaguardia della Torre di Pisa.
  3. Per le attivita' di cui al comma 1, lettere a) e c), il Comitato
puo'  individuare  e  avvalersi  di  soggetti  tecnici  di comprovata
idoneita'  ed  esperienza.  Gli  oneri  relativi al funzionamento del
Comitato sono a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3.
  4. Ogni sei mesi il Comitato presenta una relazione sulla attivita'
svolta  e  sulle  spese  sostenute  e da sostenersi al Presidente del
Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.