Art. 4
                     Norme transitorie e finali

  1.  Il  Comitato  di  cui all'articolo 1 resta in carica fino al 31
dicembre 1998.
  2.  Il  decreto-legge  5  ottobre  1990,  n.  279,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, e' abrogato.
  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i rapporti giuridici sorti sulla
base,  rispettivamente,  dell'articolo  3 del decreto-legge 29 aprile
1995,  n.  140,  dell'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n.
256,  dell'articolo  3  del  decreto-legge  28  agosto  1995, n. 358,
dell'articolo   3   del   decreto-legge  27  ottobre  1995,  n.  445,
dell'articolo   3   del  decreto-legge  23  dicembre  1995,  n.  546,
dell'articolo   3   del   decreto-legge  26  febbraio  1996,  n.  81,
dell'articolo   3   del   decreto-legge   26  aprile  1996,  n.  217,
dell'articolo   3  del  decreto-legge  25  giugno  1996,  n.  335,  e
dell'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.
 
          Note all'art. 4:
             - Il D.L.  5  ottobre  1990,  n.  279,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  1990,  n.  360,
          recante: "Interventi urgenti per  la  Torre  di  Pisa",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1990, n.
          282.
             -  I  DD.LL.  29 aprile 1995, n. 140; 28 giugno 1995, n.
          256; 28 agosto 1995, n. 358; 27 ottobre 1995,  n.  445;  23
          dicembre  1995, n.  546; 26 febbraio 1996, n. 81; 26 aprile
          1996,  n.  217,  non   convertiti   in   legge,   recavano:
          "Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative in  materia  di  opere  pubbliche  e  politiche
          ambientali e territoriali".
             -  I  DD.LL.  25 giugno 1996, n. 335 e 8 agosto 1996, n.
          443, non convertiti in legge,  recavano:  "Differimento  di
          termini  previsti da disposizioni legislative in materia di
          opere pubbliche  e  politiche  ambientali  e  territoriali,
          nonche'  disposizioni  urgenti per il recupero edilizio nei
          centri urbani".
             - Il testo dell'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995,  n.  256
          (Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative in  materia  di  opere  pubbliche  e  politiche
          ambientali e territoriali), era il seguente:
             "Art. 3 (Interventi in materia di opere pubbliche). - 1.
          E'  ulteriormente  differito al 31 dicembre 1995 il termine
          del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2,  della
          legge  23  dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento
          dei compiti  del  comitato  di  esperti  istituito  per  le
          operazioni  propedeutiche agli interventi di consolidamento
          e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
             2.  L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990,
          n. 279,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre 1990, n. 360, e' sostituito dal seguente:
             "1.  Per  gli  interventi  di  consolidamento e restauro
          della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di  alta
          qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato
          da  due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal
          direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito
          per   le   operazioni   propedeutiche  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del  Ministro
          per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori
          pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente,
          sulla  base  dell'esame  della  documentazione esistente in
          materia  presso   il   Ministero   dei   lavori   pubblici,
          all'individuazione  e definizione del progetto di massima e
          di quello esecutivo, stabilendo  i  tempi,  i  costi  e  le
          modalita'  di  esecuzione  e  designando, anche nel proprio
          seno, il soggetto responsabile della direzione dei  lavori,
          nonche'   all'attuazione   dei   necessari   interventi   e
          all'indicazione delle modalita' per la successiva fruizione
          del monumento. Il comitato, ai  fini  della  redazione  del
          progetto  di  restauro della torre di Pisa, si avvale della
          collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro.".
             3. La  facolta'  di  acquisizione  di  edifici  indicata
          all'art.  6,  quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n.
          16, e' estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione  agli
          stanziamenti  iscritti  al  capitolo  8412  dello  stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
          medesima legge n. 16 del 1985.
             4. Il termine del periodo di concessione di cui all'art.
          13 della legge 12 agosto 1982, n.  531,  e'  prorogato,  ai
          fini   dell'efficace   realizzazione  del  procedimento  di
          privatizzazione della societa' Autostrade S.p.a.,  di  anni
          quindici.
             5.   Per   consentire   la  prosecuzione  del  programma
          operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo  1,
          approvato   con   decisione   della   Commissione   CEE  n.
          C(89)2259/3  del  21   dicembre   1989,   nell'ambito   del
          regolamento  CEE  n.  2052/88, le somme esistenti presso la
          Cassa depositi e prestiti per  l'attuazione  del  programma
          generale   di  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  ai  sensi
          dell'art. 11 della  legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
          finanziamento  della  quota  di  competenza  nazionale  del
          predetto programma operativo. A tal fine la Cassa  depositi
          e  prestiti  e'  autorizzata a versare al conto corrente di
          tesoreria del fondo di rotazione di cui  all'art.  5  della
          legge  16 aprile 1987, n.  183, l'ammontare determinato dal
          CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802  dello
          stato di previsione del Ministero del tesoro.
             6.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
          economica stabilisce,  con  propri  decreti,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  termine  per  l'attuazione  dell'accordo   di
          programma relativo alla Val Basento.
             7.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 1, primo
          periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
          riferite agli esercizi finanziari  chiusi  al  31  dicembre
          1993.  I  consorzi  denominati idraulici di terza categoria
          che,  sulla  base  delle   rispettive   norme   statutarie,
          svolgono,  esclusivamente o promiscuamente con le attivita'
          di difesa idraulica, funzioni  aventi  natura  giuridica  e
          finalita'  diverse,  tra  cui  quelle  di cui al capo V del
          testo unico delle disposizioni di legge intorno alle  opere
          idrauliche  delle  diverse  categorie,  approvato con regio
          decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano  ad  operare  ai
          soli  fini  dello  svolgimento  di tali ultime funzioni. In
          caso  di  attivita'   promiscue,   alla   separazione   del
          patrimonio  provvede  il Ministero del tesoro - Ispettorato
          generale per gli affari e per la  gestione  del  patrimonio
          degli enti disciolti.
             8.  Il  termine  di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36, e' differito al 31 dicembre 1994.
             9. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge  18  gennaio
          1993,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          marzo 1993, n. 67, e' sostituito dal seguente:
             "7. Le somme disponibili sul capitolo 8420  dello  stato
          di   previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  non
          impegnate al  termine  degli  esercizi  1990  e  1992  sono
          conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate
          nell'esercizio 1995 all'Universita' degli studi di Siena.".
             10.  I  lavori  di  cui  al capitolo 9050 dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere
          eseguiti, limitatamente all'anno  1994,  avvalendosi  delle
          speciali  procedure  disposte  con  i commi terzo, quarto e
          quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977,  n.  546,  e
          successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono
          comunque essere utilizzate, per le finalita' orientate alla
          riparazione  e  ricostruzione delle zone del Belice colpite
          dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui  all'art.
          17,  comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in
          conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
             11. L'autorizzazione ai comuni  delle  zone  del  Belice
          colpite  dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale
          colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
          con istituti di credito speciale o sezioni autonome  e  con
          la  Cassa  depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1,
          della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3,  comma
          4-bis,   del   decreto-legge   20   maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, e' prorogata sino al 31 dicembre 1995".
             -  Il  testo dell'art. 3 del D.L. 29 aprile 1995, n. 140
          (Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative  in  materia  di  opere  pubbliche  e politiche
          ambientali e territoriali), era il seguente:
             "Art. 3 (Interventi in materia di opere pubbliche). - 1.
          E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1995  il  termine
          del  31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della
          legge 23 dicembre 1992, n. 493,  relativo  all'espletamento
          dei  compiti  del  comitato  di  esperti  istituito  per le
          operazioni propedeutiche agli interventi di  consolidamento
          e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2,
          del  decreto-legge  5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
             2.  L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990,
          n. 279,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre 1990, n. 360, e' sostituito dal seguente:
             "1.  Per  gli  interventi  di  consolidamento e restauro
          della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di  alta
          qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato
          da  due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal
          direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito
          per  le  operazioni  propedeutiche   dal   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro
          per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori
          pubblici provvede, anche in deroga alla normativa  vigente,
          sulla  base  dell'esame  della  documentazione esistente in
          materia  presso   il   Ministero   dei   lavori   pubblici,
          all'individuazione  e definizione del progetto di massima e
          di quello esecutivo, stabilendo, i  tempi,  i  costi  e  le
          modalita'  di  esecuzione  e  designando, anche nel proprio
          seno il soggetto responsabile della direzione  dei  lavori,
          nonche'   all'attuazione   dei   necessari   interventi   e
          all'indicazione delle modalita' per la successiva fruizione
          del monumento il comitato,  ai  fini  della  redazione  del
          progetto  di  restauro della torre di Pisa, si avvale della
          collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro.".
             3. La  facolta'  di  acquisizione  di  edifici  indicata
          all'art.  6,  quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n.
          16, e' estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione  agli
          stanziamenti  iscritti  al  capitolo  8412  dello  stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
          medesima legge n. 16 del 1985.
             4. Il termine del periodo di concessione di cui all'art.
          13 della legge 12 agosto 1982, n.  531,  e'  prorogato,  ai
          fini   dell'efficace   realizzazione  del  procedimento  di
          privatizzazione della societa' Autostrade S.p.a.,  di  anni
          quindici.
             5.   Per   consentire   la  prosecuzione  del  programma
          operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo  1,
          approvato   con   decisione   della   Commissione   CEE  n.
          C(89)2259/3  del  21   dicembre   1989,   nell'ambito   del
          regolamento  CEE  n.  2052/88, le somme esistenti presso la
          Cassa depositi e prestiti per  l'attuazione  del  programma
          generale   di  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  ai  sensi
          dell'art. 11 della  legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
          finanziamento  della  quota  di  competenza  nazionale  del
          predetto programma operativo. A tal fine la Cassa  depositi
          e  prestiti  e'  autorizzata a versare al conto corrente di
          tesoreria del fondo di rotazione di cui  all'art.  5  della
          legge  16 aprile 1987, n.  183, l'ammontare determinato dal
          CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802  dello
          stato di previsione del Ministero del tesoro.
             6.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
          economica stabilisce,  con  propri  decreti,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  termine  per  l'attuazione  dell'accordo   di
          programma relativo alla Val Basento.
             7.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 1, primo
          periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
          riferite agli esercizi finanziari  chiusi  al  31  dicembre
          1993.  I  consorzi  denominati idraulici di terza categoria
          che,  sulla  base  delle   rispettive   norme   statutarie,
          svolgono,  esclusivamente o promiscuamente con le attivita'
          di difesa idraulica, funzioni  aventi  natura  giuridica  e
          finalita'  diverse,  tra  cui  quelle  di cui al capo V del
          testo unico delle disposizioni di legge intorno alle  opere
          idrauliche  delle  diverse  categorie,  approvato con regio
          decreto 25 luglio 1904, n.  523, continuano ad  operare  ai
          soli  fini  dello  svolgimento  di tali ultime funzioni. In
          caso  di  attivita'   promiscue,   alla   separazione   del
          patrimonio  provvede  il Ministero del tesoro - Ispettorato
          generale per gli affari e per la  gestione  del  patrimonio
          degli enti disciolti.
             8.  Il  termine  di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36, e' differito al 31 dicembre 1994.
             9. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge  18  gennaio
          1993,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          marzo 1993, n. 67, e' sostituito dal seguente:
             "7. Le somme disponibili sul capitolo 8420  dello  stato
          di   previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  non
          impegnate al  termine  degli  esercizi  1990  e  1992  sono
          conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate
          nell'esercizio 1995 all'Universita' degli studi di Siena.".
             10.  I  lavori  di  cui  al capitolo 9050 dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere
          eseguiti, limitatamente all'anno  1994,  avvalendosi  delle
          speciali  procedure  disposte  con  i commi terzo, quarto e
          quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977,  n.  546,  e
          successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono
          comunque essere utilizzate, per le finalita' orientate alla
          riparazione  e  ricostruzione delle zone del Belice colpite
          dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui  all'art.
          17,  comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in
          conto residui, indipendentemente dall'anno di provenienza.
             11. L'autorizzazione ai comuni  delle  zone  del  Belice
          colpite  dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale
          colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
          con istituti di credito speciale o sezioni autonome  e  con
          la  Cassa  depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1,
          della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3,  comma
          4-bis,   del   decreto-legge   20   maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, e' prorogata sino al 31 dicembre 1995".
             -  Il testo dell'art. 3 del D.L. 27 ottobre 1995, n. 445
          (Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative  in  materia  di  opere  pubbliche  e politiche
          ambientali e territoriali), era il seguente:
             "Art. 3 (Interventi in materia di opere pubbliche). - 1.
          E'  ulteriormente  differito  al 31 dicembre 1995 stabilito
          dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493,
          relativo  all'espletamento  dei  compiti  del  comitato  di
          esperti  istituito  per  le  operazioni  propedeutiche agli
          interventi di consolidamento  e  restauro  della  torre  di
          Pisa,  di  cui  all'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 5
          ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 novembre 1990, n. 360.
             2.  L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990,
          n. 279,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre 1990, n. 360, e' sostituito dal seguente:
             "1.  Per  gli  interventi  di  consolidamento e restauro
          della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di  alta
          qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato
          da  due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal
          direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito
          per  le  operazioni  propedeutiche   dal   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro
          per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori
          pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente,
          sulla base dell'esame  della  documentazione  esistente  in
          materia   presso   il   Ministero   dei   lavori  pubblici,
          all'individuazione e definizione del progetto di massima  e
          di  quello  esecutivo,  stabilendo  i  tempi,  i costi e le
          modalita' di esecuzione e  designando,  anche  nel  proprio
          seno,  il soggetto responsabile della direzione dei lavori,
          nonche'   all'attuazione   dei   necessari   interventi   e
          all'indicazione delle modalita' per la successiva fruizione
          del  monumento.  Il  comitato,  ai fini della redazione del
          progetto di restauro della torre di Pisa, si  avvale  della
          collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro.".
             3.  La  facolta'  di  acquisizione  di  edifici indicata
          all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio  1985,  n.
          16,  e' estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli
          stanziamenti iscritti  al  capitolo  8412  dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
          medesima legge n. 16 del 1985.
             4.   Il  termine  del  periodo  di  concessione  di  cui
          all'artiocolo 13 della legge 12 agosto  1982,  n.  531,  e'
          prorogato,   ai   fini   dell'efficace   realizzazione  del
          procedimento di privatizzazione della  societa'  Autostrade
          S.p.a., di anni quindici.
             5.   Per   consentire   la  prosecuzione  del  programma
          operativo 'metanizzazione' delle regioni dell'obiettivo  1,
          approvato   con   decisione   della   Commissione   CEE  n.
          C(89)2259/3  del  21   dicembre   1989,   nell'ambito   del
          regolamento  CEE  n.  2052/88, le somme esistenti presso la
          Cassa depositi e prestiti per  l'attuazione  del  programma
          generale   di  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  ai  sensi
          dell'art. 11 della  legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
          finanziamento  della  quota  di  competenza  nazionale  del
          predetto programma operativo. A tal fine la Cassa  depositi
          e  prestiti  e'  autorizzata a versare al conto corrente di
          tesoreria  del  fondo  di rotazione di cui all'art. 5 della
          legge 16 aprile 1987, n.  183, l'ammontare determinato  dal
          CIPE  per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello
          stato di previsione del Ministero del tesoro.
             6. Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica  stabilisce,  con  propri  decreti,  entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,   il  termine  per  l'attuazione  dell'accordo  di
          programma relativo alla Val Basento.
             7. I progetti approvati dal CIPE  con  delibere  del  20
          dicembre  1990  e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla
          base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere
          stesse e nei termini temporali  allo  scopo  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  del bilancio e della programmazione
          economica.
             8. Le disposizioni di cui all'art.  1,  comma  1,  primo
          periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
          riferite  agli  esercizi  finanziari  chiusi al 31 dicembre
          1993. I consorzi denominati idraulici  di  terza  categoria
          che,   sulla   base   delle  rispettive  norme  statutarie,
          svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le  attivita'
          di  difesa  idraulica,  funzioni  aventi natura giuridica e
          finalita' diverse, tra cui quelle di  cui  al  capo  V  del
          testo  unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
          idrauliche delle diverse  categorie,  approvato  con  regio
          decreto  25  luglio 1904, n.  523, continuano ad operare ai
          soli fini dello svolgimento di  tali  ultime  funzioni.  In
          caso   di   attivita'   promoscue,   alla  separazione  del
          patrimonio provvede il Ministero del tesoro  -  Ispettorato
          generale  per  gli  affari e per la gestione del patrimonio
          degli enti disciolti.
             9. Il termine di cui all'art. 8 della  legge  5  gennaio
          1994, n. 36, e' differito al 31 dicembre 1994.
             10.  Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio
          1993, n.  9, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
          marzo 1993, n. 67, e' sostituito dal seguente:
             "7.  Le  somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato
          di  previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici   non
          impegnate  al  termine  degli  esercizi  1990  e  1992 sono
          conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate
          nell'esercizio 1995 all'Universita' degli studi di Siena.".
             11. I lavori di cui al  capitolo  9050  dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere
          eseguiti,  limitatamente  all'anno  1994, avvalendosi delle
          speciali procedure disposte con i  commi  terzo,  quarto  e
          quinto  dell'art.  11  della legge 8 agosto 1977, n. 546, e
          successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono
          comunque essere utilizzate, per le finalita' orientate alla
          riparazione e ricostruzione delle zone del  Belice  colpite
          dal  sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'art.
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte  in
          conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
              12.  L'autorizzazione  ai  comuni delle zone del Belice
          colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia  occidentale
          colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
          con  istituti  di credito speciale o sezioni autonome e con
          la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6,  comma  1,
          della  legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma
          4-bis,  del  decreto-legge  20   maggio   1993,   n.   148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, e' prorogata sino al 31 dicembre 1995.
              13. L'Ente  nazionale  per  le  strade,  ente  pubblico
          economico  istituito  con  decreto  legislativo 26 febbraio
          1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.
              14.    Il    bilancio    redatto    dall'amministratore
          straordinario  vige  fino  a  quando  non viene adottato il
          bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
          143, e  in  ogni  caso  non  oltre  il  31  dicembre  1995.
          Continuano   ad   essere  erogati  all'ANAS,  a  titolo  di
          trasferimenti di cui  all'art.  3,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  26  febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi
          speciali  ivi  richiamate,  gli  importi   iscritti   sugli
          appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dei  lavori pubblici per l'esercizio finanziario
          1995. All'ANAS sono attribuiti altresi' i  residui  passivi
          accertati  al  31  dicembre  1994 nel bilancio dell'Azienda
          nazionale autonoma delle strade".

             - Il testo dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 1995, n. 546
          (Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative in  materia  di  opere  pubbliche  e  politiche
          ambientali e territoriali), era il seguente:
             "Art. 3 (Interventi in materia di opere pubbliche). - 1.
          E'  ulteriormente  differito al 29 febbraio 1996 il termine
          del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2,  della
          legge  23  dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento
          dei compiti  del  comitato  di  esperti  istituito  per  le
          operazioni  propedeutiche agli interventi di consolidamento
          e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
             2.  L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990,
          n. 279,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre 1990, n. 360, e' sostituito dal seguente:
             "1.  Per  gli  interventi  di  consolidamento e restauro
          della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di  alta
          qualificazione  scientifica italiani e stranieri, integrato
          da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e  dal
          direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito
          per   le   operazioni   propedeutiche  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del  Ministro
          per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori
          pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente,
          sulla  base  dell'esame  della  documentazione esistente in
          materia   presso   il   Ministero   dei   lavori   pubblici
          all'individuazione  e definizione del progetto di massima e
          di quello esecutivo, stabilendo  i  tempi,  i  costi  e  le
          modalita'  di  esecuzione  e  designando, anche nel proprio
          seno, il soggetto responsabile della direzione dei  lavori,
          nonche'  all'attuazione  dei  necessari  interventi  e alla
          indicazione delle modalita' per la successiva fruizione del
          monumento.  Il  comitato,  ai  fini  della  redazione   del
          progetto  di  restauro della torre di Pisa, si avvale della
          collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro.".
             3. La  facolta'  di  acquisizione  di  edifici  indicata
          all'art.  6,  quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n.
          16, e' estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione  agli
          stanziamenti  iscritti  al  capitolo  8412  dello  stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
          medesima legge n. 16 del 1985.
             4. Il termine del periodo di concessione di cui all'art.
          13 della legge 12 agosto 1982, n.  531,  e'  prorogato,  ai
          fini   dell'efficace   realizzazione  del  procedimento  di
          privatizzazione della societa' Autostrade S.p.a.,  di  anni
          quindici.
             5.   Per   consentire   la  prosecuzione  del  programma
          operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo  1,
          approvato   con   decisione   della   Commissione   CEE  n.
          C(89)2259/3  del  21   dicembre   1989,   nell'ambito   del
          regolamento  CEE  n.  2052/88, le somme esistenti presso la
          Cassa depositi e prestiti per  l'attuazione  del  programma
          generale   di  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  ai  sensi
          dell'art. 11 della  legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
          finanziamento  della  quota  di  competenza  nazionale  del
          predetto programma operativo. A tal fine la Cassa  depositi
          e  prestiti  e'  autorizzata a versare al conto corrente di
          tesoreria del fondo di rotazione di cui  all'art.  5  della
          legge  16 aprile 1987, n.  183, l'ammontare determinato dal
          CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802  dello
          stato di previsione del Ministero del tesoro.
             6.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
          economica stabilisce,  con  propri  decreti,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  termine  per  l'attuazione  dell'accordo   di
          programma relativo alla Val Basento.
             7.  I  progetti  approvati  dal CIPE con delibere del 20
          dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono  proseguiti  sulla
          base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere
          stesse  e  nei  termini  temporali allo scopo stabiliti con
          decreto del Ministro del bilancio  e  della  programmazione
          economica.
             8.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 1, primo
          periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
          riferite agli esercizi finanziari  chiusi  al  31  dicembre
          1993.  I  consorzi  denominati idraulici di terza categoria
          che,  sulla  base  delle   rispettive   norme   statutarie,
          svolgono,  esclusivamente o promiscuamente con le attivita'
          di difesa idraulica, funzioni  aventi  natura  giuridica  e
          finalita'  diverse,  tra  cui  quelle  di cui al capo V del
          testo unico delle disposizioni di legge intorno alle  opere
          idrauliche  delle  diverse  categorie,  approvato con regio
          decreto 25 luglio 1904, n.  523, continuano ad  operare  ai
          soli  fini  dello  svolgimento  di tali ultime funzioni. In
          caso  di  attivita'   promiscue,   alla   separazione   del
          patrimonio  provvede  il Ministero del tesoro - Ispettorato
          generale per gli affari e per la  gestione  del  patrimonio
          degli enti disciolti.
             9.  Il  termine  di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36, e' differito al 31 dicembre 1994.
             10. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18  gennaio
          1993,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          marzo 1993, n. 67, e' sostituito dal seguente:
             "7. Le somme disponibili sul capitolo 8420  dello  stato
          di   previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  non
          impegnate al  termine  degli  esercizi  1990  e  1992  sono
          conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate
          nell'esercizio 1995 all'Universita' degli studi di Siena.".
             11.  I  lavori  di  cui  al capitolo 9050 dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere
          eseguiti, limitatamente all'anno  1994,  avvalendosi  delle
          speciali  procedure  disposte  con  i commi terzo, quarto e
          quinto  dell'art.  11  della legge 8 agosto 1977, n. 546, e
          successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono
          comunque essere utilizzate, per le finalita' orientate alla
          riparazione e ricostruzione delle zone del  Belice  colpite
          dal  sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'art.
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte  in
          conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
             12.  L'autorizzazione  ai  comuni  delle zone del Belice
          colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia  occidentale
          colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
          con  istituti  di credito speciale o sezioni autonome e con
          la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6,  comma  1,
          della  legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma
          4-bis,  del  decreto-legge  20   maggio   1993,   n.   148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, e' prorogata sino al 29 febbraio 1996.
             13.  L'Ente  nazionale  per  le  strade,  ente  pubblico
          economico  istituito  con  decreto  legislativo 26 febbraio
          1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.
             14.    Il    bilancio    redatto     dall'amministratore
          straordinario  vige  fino  a  quando  non viene adottato il
          bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
          143, e  in  ogni  caso  non  oltre  il  31  dicembre  1995.
          Continuano   ad   essere  erogati  all'ANAS,  a  titolo  di
          trasferimenti di cui  all'art.  3,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  26  febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi
          speciali  ivi  richiamate,  gli  importi   iscritti   sugli
          appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dei  lavori pubblici per l'esercizio finanziario
          1995. All'ANAS sono attribuiti altresi' i  residui  passivi
          accertati  al  31  dicembre  1994 nel bilancio dell'Azienda
          nazionale autonoma delle strade".
             - Il testo dell'art. 3 del D.L. 26 febbraio 1996, n.  81
          (Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative in  materia  di  opere  pubbliche  e  politiche
          ambientali e territoriali), era il seguente:
             "Art. 3 (Interventi in materia di opere pubbliche). - 1.
          E'  ulteriormente  differito al 31 dicembre 1997 il termine
          del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2,  della
          legge  23  dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento
          dei compiti  del  comitato  di  esperti  istituito  per  le
          operazioni  propedeutiche agli interventi di consolidamento
          e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
             2.  L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990,
          n. 279,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre 1990, n. 360, e' sostituito dai seguenti:
             "1.  Per  gli  interventi  di  consolidamento e restauro
          della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di  alta
          qualificazione  scientifica italiani e stranieri, integrato
          da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e  dal
          direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito
          per   le   operazioni   propedeutiche  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del  Ministro
          per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori
          pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente,
          alla individuazione e definizione del progetto di massima e
          di  quello  esecutivo,  stabilendo  i  tempi,  i costi e le
          modalita' di esecuzione e  designando,  anche  nel  proprio
          seno,  il soggetto responsabile della direzione dei lavori,
          nonche' all'attuazione  dei  necessari  interventi  e  alla
          indicazione delle modalita' per la successiva fruizione del
          monumento.   Il  comitato,  ai  fini  della  redazione  del
          progetto di restauro della torre di Pisa, si  avvale  della
          collaborazione  dell'Istituto  centrale per il restauro. Il
          Comitato  sovrintende  all'attivita'  di  controllo   delle
          condizioni  della  Torre  e attiva gli interventi necessari
          alla sicurezza della stessa.
              2.   Per   la   prosecuzione   degli   interventi    di
          consolidamento  e  di  restauro  della  torre  di  Pisa, e'
          autorizzata una ulteriore spesa di  lire  12  miliardi  per
          ciascuno  degli  anni  1996  e  1997.  Al relativo onere si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento   iscritto  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1996-1998 al capitolo 9001 dello stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero per i
          beni culturali ed ambientali.".
             3. La  facolta'  di  acquisizione  di  edifici  indicata
          all'art.  6,  quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n.
          16, e' estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione  agli
          stanziamenti  iscritti  al  capitolo  8412  dello  stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
          medesima legge n. 16 del 1985.
             4. Il termine del periodo di concessione di cui all'art.
          13 della legge 12 agosto 1982, n.  531,  e'  prorogato,  ai
          fini   dell'efficace   realizzazione  del  procedimento  di
          privatizzazione della societa' Autostrade S.p.a.,  di  anni
          quindici.
             5.   Per   consentire   la  prosecuzione  del  programma
          operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo  1,
          approvato   con   decisione   della   Commissione   CEE  n.
          C(89)2259/3  del  21   dicembre   1989,   nell'ambito   del
          regolamento  CEE  n.  2052/88, le somme esistenti presso la
          Cassa depositi e prestiti per  l'attuazione  del  programma
          generale   di  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  ai  sensi
          dell'art. 11 della  legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
          finanziamento  della  quota  di  competenza  nazionale  del
          predetto programma operativo. A tal fine la Cassa  depositi
          e  prestiti  e'  autorizzata a versare al conto corrente di
          tesoreria del fondo di rotazione di cui  all'art.  5  della
          legge  16 aprile 1987, n.  183, l'ammontare determinato dal
          CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802  dello
          stato di previsione del Ministero del tesoro.
             6.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
          economica stabilisce,  con  propri  decreti,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  termine  per  l'attuazione  dell'accordo   di
          programma relativo alla Val Basento.
             7.  I  progetti  approvati  dal CIPE con delibere del 20
          dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono  proseguiti  sulla
          base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere
          stesse  e  nei  termini  temporali allo scopo stabiliti con
          decreto del Ministro del bilancio  e  della  programmazione
          economica.
             8.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 1, primo
          periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
          riferite agli esercizi finanziari  chiusi  al  31  dicembre
          1993.  I  consorzi  denominati idraulici di terza categoria
          che,  sulla  base  delle   rispettive   norme   statutarie,
          svolgono,  esclusivamente o promiscuamente con le attivita'
          di difesa idraulica, funzioni  aventi  natura  giuridica  e
          finalita'  diverse,  tra  cui  quelle  di cui al capo V del
          testo unico delle disposizioni di legge intorno alle  opere
          idrauliche  delle  diverse  categorie,  approvato con regio
          decreto 25 luglio 1904, n.  523, continuano ad  operare  ai
          soli  fini  dello  svolgimento  di tali ultime funzioni. In
          caso  di  attivita'   promiscue,   alla   separazione   del
          patrimonio  provvede  il Ministero del tesoro - Ispettorato
          generale per gli affari e per la  gestione  del  patrimonio
          degli enti disciolti.
             9.  Il  termine  di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36, e' differito al 31 dicembre 1994.
             10. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18  gennaio
          1993,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          marzo 1993, n. 67, e' sostituito dal seguente:
              "7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello  stato
          di   previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  non
          impegnate al  termine  degli  esercizi  1990  e  1992  sono
          conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate
          nell'esercizio 1995 all'Universita' degli studi di Siena.".
             11.  I  lavori  di  cui  al capitolo 9050 dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere
          eseguiti, limitatamente all'anno  1994,  avvalendosi  delle
          speciali  procedure  disposte  con  i commi terzo, quarto e
          quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977,  n.  546,  e
          successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono
          comunque essere utilizzate, per le finalita' orientate alla
          riparazione  e  ricostruzione delle zone del Belice colpite
          dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui  all'art.
          17,  comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in
          conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
             12. L'autorizzazione ai comuni  delle  zone  del  Belice
          colpite  dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale
          colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
          con istituti di credito speciale o sezioni autonome  e  con
          la  Cassa  depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1,
          della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3,  comma
          4-bis,   del   decreto-legge   20   maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, e' prorogata sino al 30 aprile 1996.
             13.  L'Ente  nazionale  per  le  strade,  ente  pubblico
          economico  istituito  con  decreto  legislativo 26 febbraio
          1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.
             14.    Il    bilancio    redatto     dall'amministratore
          straordinario  vige  fino  a  quando  non viene adottato il
          bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
          143, e  in  ogni  caso  non  oltre  il  31  dicembre  1995.
          Continuano   ad   essere  erogati  all'ANAS,  a  titolo  di
          trasferimenti di cui  all'art.  3,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  26  febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi
          speciali  ivi  richiamate,  gli  importi   iscritti   sugli
          appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dei  lavori pubblici per l'esercizio finanziario
          1995. All'ANAS sono attribuiti altresi' i  residui  passivi
          accertati  al  31  dicembre  1994 nel bilancio dell'Azienda
          nazionale autonoma delle strade".
             - Il testo dell'art. 3 del D.L. 26 aprile 1996,  n.  217
          (Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative in  materia  di  opere  pubbliche  e  politiche
          ambientali e territoriali), era il seguente:
             "Art. 3 (Interventi in materia di opere pubbliche). - 1.
          E'  ulteriormente  differito al 31 dicembre 1997 il termine
          del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2,  della
          legge  23 dicembre 1992, n.  493, relativo all'espletamento
          dei compiti  del  comitato  di  esperti  istituito  per  le
          operazioni  propedeutiche agli interventi di consolidamento
          e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
             2.  L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990,
          n. 279,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre 1990, n. 360, e' sostituito dai seguenti:
             "1.  Per  gli  interventi  di  consolidamento e restauro
          della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di  alta
          qualificazione  scientifica italiani e stranieri, integrato
          da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e  dal
          direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito
          per   le   operazioni   propedeutiche  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del  Ministro
          per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori
          pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente,
          alla individuazione e definizione del progetto di massima e
          di  quello  esecutivo,  stabilendo  i  tempi,  i costi e le
          modalita' di esecuzione e  designando,  anche  nel  proprio
          seno,  il soggetto responsabile della direzione dei lavori,
          nonche' all'attuazione  dei  necessari  interventi  e  alla
          indicazione delle modalita' per la successiva fruizione del
          monumento.   Il  comitato,  ai  fini  della  redazione  del
          progetto di restauro della torre di Pisa, si  avvale  della
          collaborazione  dell'Istituto  centrale per il restauro. Il
          comitato  sovrintende  all'attivita'  di  controllo   delle
          condizioni  della  Torre  e attiva gli interventi necessari
          alla sicurezza della stessa.
              2.    Per   la   prosecuzione   degli   interventi   di
          consolidamento e  di  restauro  della  torre  di  Pisa,  e'
          autorizzata  una  ulteriore  spesa  di  lire 6 miliardi per
          ciascuno degli anni 1996  e  1997.  Al  relativo  onere  si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto  ai  fini  del  bilancio   triennale
          1996-1998  al  capitolo  9001 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per  i
          beni culturali e ambientali.".
             3.  La  facolta'  di  acquisizione  di  edifici indicata
          all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio  1985,  n.
          16,  e' estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli
          stanziamenti iscritti  al  capitolo  8412  dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
          medesima legge n. 16 del 1985.
             4. Il termine del periodo di concessione di cui all'art.
          13  della  legge  12  agosto 1982, n. 531, e' prorogato, ai
          fini  dell'efficace  realizzazione  del   procedimento   di
          privatizzazione  della  societa' Autostrade S.p.a., di anni
          quindici.
             5.  Per  consentire  la   prosecuzione   del   programma
          operativo  "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1,
          approvato  con   decisione   della   Commissione   CEE   n.
          C(89)2259/3   del   21   dicembre   1989,  nell'ambito  del
          regolamento CEE n. 2052/88, le somme  esistenti  presso  la
          Cassa  depositi  e  prestiti per l'attuazione del programma
          generale  di  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  ai   sensi
          dell'art.  11  della  legge  28  novembre  1980,  n. 784, e
          successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
          finanziamento  della  quota  di  competenza  nazionale  del
          predetto  programma operativo. A tal fine la Cassa depositi
          e prestiti e' autorizzata a versare al  conto  corrente  di
          tesoreria  del  fondo  di rotazione di cui all'art. 5 della
          legge 16 aprile 1987, n.  183, l'ammontare determinato  dal
          CIPE  per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello
          stato di previsione del Ministero del tesoro.
             6. Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica  stabilisce,  con  propri  decreti,  entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,   il  termine  per  l'attuazione  dell'accordo  di
          programma relativo alla Val Basento.
             7. I progetti approvati dal CIPE  con  delibere  del  20
          dicembre  1990  e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla
          base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere
          stesse e dei termini temporali  allo  scopo  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  del bilancio e della programmazione
          economica.
             8. Le disposizioni di cui all'art.  1,  comma  1,  primo
          periodo,  della legge 16 dicembre 1993, n. 520 si intendono
          riferite agli esercizi finanziari  chiusi  al  31  dicembre
          1993.  I  consorzi  denominati idraulici di terza categoria
          che,  sulla  base  delle   rispettive   norme   statutarie,
          svolgono,  esclusivamente o promiscuamente con le attivita'
          di difesa idraulica, funzioni  aventi  natura  giuridica  e
          finalita'  diverse,  tra  cui  quelle  di cui al capo V del
          testo unico delle disposizioni di legge intorno alle  opere
          idrauliche  delle  diverse  categorie,  approvato con regio
          decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano  ad  operare  ai
          soli  fini  dello  svolgimento  di tali ultime funzioni. In
          caso  di  attivita'   promiscue,   alla   separazione   del
          patrimonio  provvede  il Ministero del tesoro - Ispettorato
          generale per gli affari e per la  gestione  del  patrimonio
          degli enti disciolti.
             9.  Il  termine  di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36, e' differito al 31 dicembre 1994.
             10. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18  gennaio
          1993,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          marzo 1993, n. 67, e' sostituito dal seguente:
             "7. Le somme disponibili sul capitolo 8420  dello  stato
          di   previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  non
          impegnate al  termine  degli  esercizi  1990  e  1992  sono
          conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate
          nell'esercizio 1995 all'Universita' degli studi di Siena.".
             11.  I  lavori  di  cui  al capitolo 9050 dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere
          eseguiti, limitatamente all'anno  1994,  avvalendosi  delle
          speciali  procedure  disposte  con  i commi terzo, quarto e
          quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977,  n.  546,  e
          succesive  modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono
          comunque essere utilizzate, per le finalita' orientate alla
          riparazione e ricostruzione delle zone del  Belice  colpite
          dal  sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'art.
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte  in
          conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
             12.  L'autorizzazione  ai  comuni  delle zone del Belice
          colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia  occidentale
          colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
          con  istituti  di credito speciale o sezioni autonome e con
          la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6,  comma  1,
          della  legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma
          4-bis,  del  decreto-legge  20   maggio   1993,   n.   148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, e' prorogata sino al 30 giugno 1996".
             13.  L'Ente  nazionale  per  le  strade,  ente  pubblico
          economico  istituito  con  decreto  legislativo 26 febbraio
          1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.
             14.    Il    bilancio    redatto     dall'amministratore
          straordinario  vige  fino  a  quando  non viene adottato il
          bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
          143, e  in  ogni  caso  non  oltre  il  31  dicembre  1995.
          Continuano   ad   essere  erogati  all'ANAS,  a  titolo  di
          trasferimenti di cui  all'art.  3,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  26  febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi
          speciali  ivi  richiamate,  gli  importi   iscritti   sugli
          appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dei  lavori pubblici per l'esercizio finanziario
          1995.  All'ANAS  sono attribuiti altresi' i residui passivi
          accertati al 31 dicembre  1994  nel  bilancio  dell'Azienda
          nazionale autonoma delle strade".

             -  Il  testo dell'art. 3 del D.L. 25 giugno 1996, n. 335
          (Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative  in  materia  di  opere  pubbliche  e politiche
          ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per
          il recupero edilizio nei centri urbani), era il seguente:
             "Art. 3 (Interventi in materia di opere pubbliche). - 1.
          E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997  il  termine
          del  31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della
          legge 23 dicembre 1992, n. 493,  relativo  all'espletamento
          dei  compiti  del  comitato  di  esperti  istituito  per le
          operazioni propedeutiche agli interventi di  consolidamento
          e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2,
          del  decreto-legge  5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
             2. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre  1990,
          n.  279,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 30
          novembre 1990, n. 360, e' sostituito dai seguenti:
             "1. Per gli  interventi  di  consolidamento  e  restauro
          della  torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta
          qualificazione scientifica italiani e stranieri,  integrato
          da  due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal
          direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito
          per  le  operazioni  propedeutiche   dal   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro
          per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori
          pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente,
          alla individuazione e definizione del progetto di massima e
          di quello esecutivo, stabilendo  i  tempi,  i  costi  e  le
          modalita'  di  esecuzione  e  designando, anche nel proprio
          seno, il soggetto responsabile della direzione dei  lavori,
          nonche'  all'attuazione  dei  necessari  interventi  e alla
          indicazione delle modalita' per la successiva fruizione del
          monumento.  Il  comitato,  ai  fini  della  redazione   del
          progetto  di  restauro della torre di Pisa, si avvale della
          collaborazione dell'Istituto centrale per il  restauro.  Il
          comitato   sovrintende  all'attivita'  di  controllo  delle
          condizioni della Torre e attiva  gli  interventi  necessari
          alla sicurezza della stessa.
              2.    Per   la   prosecuzione   degli   interventi   di
          consolidamento e  di  restauro  della  torre  di  Pisa,  e'
          autorizzata  una  ulteriore  spesa  di  lire 6 miliardi per
          ciascuno degli anni 1996  e  1997.  Al  relativo  onere  si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto  ai  fini  del  bilancio   triennale
          1996-1998  al  capitolo  9001 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per  i
          beni culturali e ambientali.".
             3.  La  facolta'  di  acquisizione  di  edifici indicata
          all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio  1985,  n.
          16,  e' estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli
          stanziamenti iscritti  al  capitolo  8412  dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
          medesima legge n. 16 del 1985.
             4.   Per   consentire   la  prosecuzione  del  programma
          operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo  1,
          approvato   con   decisione   della   Commissione   CEE  n.
          C(89)2259/3  del  21   dicembre   1989,   nell'ambito   del
          regolamento  CEE  n.  2052/88, le somme esistenti presso la
          Cassa depositi e prestiti per  l'attuazione  del  programma
          generale   di  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  ai  sensi
          dell'art. 11 della  legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
          finanziamento  della  quota  di  competenza  nazionale  del
          predetto programma operativo. A tal fine la Cassa  depositi
          e  prestiti  e'  autorizzata a versare al conto corrente di
          tesoreria del fondo di rotazione di cui  all'art.  5  della
          legge  16 aprile 1987, n.  183, l'ammontare determinato dal
          CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802  dello
          stato di previsione del Ministero del tesoro.
             5.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
          economica stabilisce,  con  propri  decreti,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  termine  per  l'attuazione  dell'accordo   di
          programma relativo alla Val Basento.
             6.  I  progetti  approvati  dal CIPE con delibere del 20
          dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono  proseguiti  sulla
          base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere
          stesse  e  dei  termini  temporali allo scopo stabiliti con
          decreto del Ministro del bilancio  e  della  programmazione
          economica.
             7.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 1, primo
          periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
          riferite agli esercizi finanziari  chiusi  al  31  dicembre
          1993.  I  consorzi  denominati idraulici di terza categoria
          che,  sulla  base  delle   rispettive   norme   statutarie,
          svolgono,  esclusivamente o promiscuamente con le attivita'
          di difesa idraulica, funzioni  aventi  natura  giuridica  e
          finalita'  diverse,  tra  cui  quelle  di cui al capo V del
          testo unico delle disposizioni di legge intorno alle  opere
          idrauliche  delle  diverse  categorie,  approvato con regio
          decreto 25 luglio 1904, n.  523, continuano ad  operare  ai
          soli  fini  dello  svolgimento  di tali ultime funzioni. In
          caso  di  attivita'   promiscue,   alla   separazione   del
          patrimonio  provvede  il Ministero del tesoro - Ispettorato
          generale per gli affari e per la  gestione  del  patrimonio
          degli enti disciolti.
             8.  Il  termine  di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36, e' differito al 31 dicembre 1994.
             9. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge  18  gennaio
          1993,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          marzo 1993, n. 67, e' sostituito dal seguente:
             "7.  Le  somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato
          di  previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici   non
          impegnate  al  termine  degli  esercizi  1990  e  1992 sono
          conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate
          nell'esercizio 1995 all'Universita' degli studi di Siena.".
             10. I lavori di cui al  capitolo  9050  dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere
          eseguiti,  limitatamente  all'anno  1994, avvalendosi delle
          speciali procedure disposte con i  commi  terzo,  quarto  e
          quinto  dell'art.  11  della legge 8 agosto 1977, n. 546, e
          succesive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995  possono
          comunque essere utilizzate, per le finalita' orientate alla
          riparazione  e  ricostruzione delle zone del Belice colpite
          dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui  all'art.
          17,  comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in
          conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
            11. L'autorizzazione ai  comuni  delle  zone  del  Belice
          colpite  dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale
          colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
          con istituti di credito speciale o sezioni autonome  e  con
          la  Cassa  depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1,
          della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3,  comma
          4-bis,   del   decreto-legge   20   maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, e' prorogata sino al 30 giugno 1996.
             12.  L'Ente  nazionale  per  le  strade,  ente  pubblico
          economico istituito con  decreto  legislativo  26  febbraio
          1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.
             13.     Il    bilancio    redatto    dall'amministratore
          straordinario vige fino a  quando  non  viene  adottato  il
          bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
          143,  e'  in  ogni  caso  non  oltre  il  31 dicembre 1995.
          Continuano  ad  essere  erogati  all'ANAS,  a   titolo   di
          trasferimenti  di  cui  all'art.  3,  comma  1, del decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle  altre  leggi
          speciali   ivi   richiamate,  gli  importi  iscritti  sugli
          appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dei lavori pubblici per  l'esercizio  finanziario
          1995.  All'ANAS  sono attribuiti altresi' i residui passivi
          accertati al 31 dicembre  1994  nel  bilancio  dell'Azienda
          nazionale autonoma delle strade".
             -  Il  testo  dell'art. 3 del D.L. 8 agosto 1996, n. 443
          (Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative  in  materia  di  opere  pubbliche  e politiche
          ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per
          il recupero edilizio nei centri urbani), era il seguente:
             "Art. 3 (Interventi in materia di opere pubbliche). - 1.
          E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997  il  termine
          del  31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della
          legge 23 dicembre 1992, n. 493,  relativo  all'espletamento
          dei  compiti  del  comitato  di  esperti  istituito  per le
          operazioni propedeutiche agli interventi di  consolidamento
          e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2,
          del  decreto-legge  5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
             2.  L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990,
          n. 279,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre 1990, n. 360, e' sostituito dai seguenti:
              "1.  Per  gli  interventi  di consolidamento e restauro
          della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di  alta
          qualificazione  scientifica italiani e stranieri, integrato
          da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e  dal
          direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito
          per   le   operazioni   propedeutiche  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del  Ministro
          per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori
          pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente,
          alla individuazione e definizione del progetto di massima e
          di  quello  esecutivo,  stabilendo  i  tempi,  i costi e le
          modalita' di esecuzione e  designando  anche,  nel  proprio
          seno,  il soggetto responsabile della direzione dei lavori,
          nonche' all'attuazione  dei  necessari  interventi  e  alla
          indicazione delle modalita' per la successiva fruizione del
          monumento.   Il  comitato,  ai  fini  della  redazione  del
          progetto di restauro della torre di Pisa, si  avvale  della
          collaborazione  dell'Istituto  centrale per il restauro. Il
          comitato  sovrintende  all'attivita'  di  controllo   delle
          condizioni  della  Torre  e attiva gli interventi necessari
          alla sicurezza della stessa.
              2.   Per   la   prosecuzione   degli   interventi    di
          consolidamento  e  di  restauro  della  torre  di  Pisa, e'
          autorizzata una ulteriore spesa  di  lire  6  miliardi  per
          ciascuno  degli  anni  1996  e  1997.  Al relativo onere si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento   iscritto  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero per i
          beni culturali e ambientali.".
             3. La  facolta'  di  acquisizione  di  edifici  indicata
          all'art.  6,  quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n.
          16, e' estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione  agli
          stanziamenti  iscritti  al  capitolo  8412  dello  stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
          medesima legge n. 16 del 1985.
             4.  Per  consentire  la   prosecuzione   del   programma
          operativo  "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1,
          approvato  con   decisione   della   Commissione   CEE   n.
          C(89)2259/3   del   21   dicembre   1989,  nell'ambito  del
          regolamento CEE n. 2052/88, le somme  esistenti  presso  la
          Cassa  depositi  e  prestiti per l'attuazione del programma
          generale  di  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  ai   sensi
          dell'art.  11  della  legge  28  novembre  1980,  n. 784, e
          successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
          finanziamento  della  quota  di  competenza  nazionale  del
          predetto  programma operativo. A tal fine la Cassa depositi
          e prestiti e' autorizzata a versare al  conto  corrente  di
          tesoreria  del  fondo  di rotazione di cui all'art. 5 della
          legge  16 aprile 1987, n.  183, l'ammontare determinato dal
          CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802  dello
          stato di previsione del Ministero del tesoro.
             5.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
          economica stabilisce,  con  propri  decreti,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  termine  per  l'attuazione  dell'accordo   di
          programma relativo alla Val Basento.
             6.  I  progetti  approvati  dal CIPE con delibere del 20
          dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono  proseguiti  sulla
          base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere
          stesse  e  dei  termini  temporali allo scopo stabiliti con
          decreto del Ministro del bilancio  e  della  programmazione
          economica.
             7.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 1, primo
          periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
          riferite agli esercizi finanziari  chiusi  al  31  dicembre
          1993.  I  consorzi  denominati idraulici di terza categoria
          che,  sulla  base  delle   rispettive   norme   statutarie,
          svolgono,  esclusivamente o promiscuamente con le attivita'
          di difesa idraulica, funzioni  aventi  natura  giuridica  e
          finalita'  diverse,  tra  cui  quelle  di cui al capo V del
          testo unico delle disposizioni di legge intorno alle  opere
          idrauliche  delle  diverse  categorie,  approvato con regio
          decreto 25 luglio 1904, n.  523, continuano ad  operare  ai
          soli  fini  dello  svolgimento  di tali ultime funzioni. In
          caso  di  attivita'   promiscue,   alla   separazione   del
          patrimonio  provvede  il Ministero del tesoro - Ispettorato
          generale per gli affari e per la  gestione  del  patrimonio
          degli enti disciolti.
             8.  Il  termine  di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36, e' differito al 31 dicembre 1996.
             9. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge  18  gennaio
          1993,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          marzo 1993, n. 67, e' sostituito dal seguente:
             "7. Le somme disponibili sul capitolo 8420  dello  stato
          di  previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  non
          impegnate al termine  degli  esercizi  1990  e  1992,  sono
          conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate
          nell'esercizio 1995 all'Universita' degli studi di Siena.".
             10.  I  lavori  di  cui  al capitolo 9050 dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere
          eseguiti, limitatamente all'anno  1994,  avvalendosi  delle
          speciali  procedure  disposte  con  i commi terzo, quarto e
          quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977,  n.  546,  e
          successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1996 possono
          comunque essere utilizzate, per le finalita' orientate alla
          riparazione  e  ricostruzione delle zone del Belice colpite
          dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui  all'art.
          17,  comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in
          conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
             11. L'autorizzazione ai comuni  delle  zone  del  Belice
          colpite  dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale
          colpite dal terremoto del 1981 a contrarre mutui  decennali
          con  istituti  di credito speciale o sezioni autonome e con
          la  Cassa  depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1,
          della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3,  comma
          4-bis,   del   decreto-legge   20   maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, e' prorogata sino al 30 giugno 1996.
             12.  L'Ente  nazionale  per  le  strade,  ente  pubblico
          economico istituito con  decreto  legislativo  26  febbraio
          1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.
             13.  Il  bilancio  dell'ANAS redatto dall'amministratore
          straordinario vige fino a  quando  non  viene  adottato  il
          bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
          143,  e'  in  ogni  caso  non  oltre  il  31 dicembre 1995.
          Continuano  ad  essere  erogati  all'ANAS,  a   titolo   di
          trasferimenti  di  cui  all'art.  3,  comma  1, del decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle  altre  leggi
          speciali   ivi   richiamate,  gli  importi  iscritti  sugli
          appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dei lavori pubblici per  l'esercizio  finanziario
          1996.  All'ANAS  sono attribuiti altresi' i residui passivi
          accertati al 31 dicembre  1994  nel  bilancio  dell'Azienda
          nazionale autonoma delle strade".