ART. 12 
                        (Controllo sanitario) 
1. Gli stabilimenti e i centri di cui all'articolo 2, comma  1,  sono
   sottoposti  a  controllo  permanente   da   parte   del   servizio
   veterinario. 
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1 la presenza  permanente  o
   periodica del servizio veterinario in un determinato  stabilimento
   o centro dipende: 
   a) dalle dimensioni dello stabilimento o del cento; 
   b) dal tipo di prodotto fabbricato; 
   c) dal sistema di valutazione dei rischi adottato dal responsabile 
      dello stabilimento o del centro; 
   d) dalle garanzie fornite in conformita' all'articolo 13, comma 2, 
      lettere f) e g). 
3. Il servizio veterinario accede agli stabilimenti ed ai  centri  al
   fine di accertare che siano osservate le disposizioni del presente
   regolamento, e in particolare: 
   a) controlla, in caso di dubbio sull'origine del latte e dei 
      prodotti a base di latte,  i  documenti  contabili,  per  poter
      risalire  all'azienda,  al  centro  o  allo   stabilimento   di
      provenienza della materia prima; 
   b) verifica che le procedure di autocontrollo di cui all'articolo 
      13, comma 2, siano costantemente e correttamente eseguite; 
   c) procede a regolari verifiche dei risultati dei controlli 
      previsti dall'articolo 13, prescrivendo allo stabilimento,  ove
      necessario, l'esecuzione di accertamenti complementari in tutte
      le fasi del ciclo di produzione o sui prodotti. 
4. Il servizio veterinario predispone una  relazione  sulla  verifica
   dei risultati delle analisi, da comunicare al  responsabile  dello
   stabilimento o del cento  e  indica,  ove  necessario,  le  misure
   idonee  ad  eliminare  le  carenze  riscontrate,  prescrivendo  il
   termine entro cui provvedere; se entro tale termine le carenze non
   sono  state  eliminate,  il  servizio   veterinario   propone   la
   sospensione del riconoscimento, eventualmente limitata al tipo  di
   produzione, o la revoca del riconoscimento stesso. 
5. Qualora il servizio veterinario constati che in uno stabilimento o
   in un centro  vengano  disattese  in  maniera  evidente  le  norme
   igieniche previste dal presente regolamento  o  venga  intralciata
   un'ispezione sanitaria, adotta  i  necessari  provvedimenti  circa
   l'utilizzazione delle attrezzature e dei locali, ivi  compresa  la
   sospensione temporanea della produzione. 
6. Nel caso in cui  le  carenze  si  ripetano,  si  provvede  ad  una
   intensificazione dei controlli nonche', ove necessario, al divieto
   di uso delle etichette o degli altri supporti su cui e' apposto il
   numero di riconoscimento 
7. Le sospensioni e le revoche  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6  sono
   comunicate al Ministero della sanita'. 
8. Il Ministero della sanita', in collaborazione con le Regioni e  le
   Province autonome, effettua periodicamente ispezioni  a  sondaggio
   degli stabilimenti e dei centri riconosciuti.