ART. 12 (Controllo sanitario) 1. Gli stabilimenti e i centri di cui all'articolo 2, comma 1, sono sottoposti a controllo permanente da parte del servizio veterinario. 2. Ai fini del controllo di cui al comma 1 la presenza permanente o periodica del servizio veterinario in un determinato stabilimento o centro dipende: a) dalle dimensioni dello stabilimento o del cento; b) dal tipo di prodotto fabbricato; c) dal sistema di valutazione dei rischi adottato dal responsabile dello stabilimento o del centro; d) dalle garanzie fornite in conformita' all'articolo 13, comma 2, lettere f) e g). 3. Il servizio veterinario accede agli stabilimenti ed ai centri al fine di accertare che siano osservate le disposizioni del presente regolamento, e in particolare: a) controlla, in caso di dubbio sull'origine del latte e dei prodotti a base di latte, i documenti contabili, per poter risalire all'azienda, al centro o allo stabilimento di provenienza della materia prima; b) verifica che le procedure di autocontrollo di cui all'articolo 13, comma 2, siano costantemente e correttamente eseguite; c) procede a regolari verifiche dei risultati dei controlli previsti dall'articolo 13, prescrivendo allo stabilimento, ove necessario, l'esecuzione di accertamenti complementari in tutte le fasi del ciclo di produzione o sui prodotti. 4. Il servizio veterinario predispone una relazione sulla verifica dei risultati delle analisi, da comunicare al responsabile dello stabilimento o del cento e indica, ove necessario, le misure idonee ad eliminare le carenze riscontrate, prescrivendo il termine entro cui provvedere; se entro tale termine le carenze non sono state eliminate, il servizio veterinario propone la sospensione del riconoscimento, eventualmente limitata al tipo di produzione, o la revoca del riconoscimento stesso. 5. Qualora il servizio veterinario constati che in uno stabilimento o in un centro vengano disattese in maniera evidente le norme igieniche previste dal presente regolamento o venga intralciata un'ispezione sanitaria, adotta i necessari provvedimenti circa l'utilizzazione delle attrezzature e dei locali, ivi compresa la sospensione temporanea della produzione. 6. Nel caso in cui le carenze si ripetano, si provvede ad una intensificazione dei controlli nonche', ove necessario, al divieto di uso delle etichette o degli altri supporti su cui e' apposto il numero di riconoscimento 7. Le sospensioni e le revoche di cui ai commi 4, 5 e 6 sono comunicate al Ministero della sanita'. 8. Il Ministero della sanita', in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, effettua periodicamente ispezioni a sondaggio degli stabilimenti e dei centri riconosciuti.