ART. 21 
       (Norme transitorie per gli stabilimenti e per i centri) 
1. Gli stabilimenti ed i centri autorizzati ai sensi dell'articolo  2
   della legge 30 aprile 1962, n. 283, e gia' in  esercizio,  possono
   proseguire l'attivita' per sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
   vigore del presente regolamento. 
2. Gli stabilimenti ed i centri di cui al comma 1, per i quali  entro
   sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento
   sia presentata istanza di riconoscimento  ai  sensi  dell'articolo
   10, possono proseguire l'attivita' fino all'eventuale diniego  del
   riconoscimento. 
3. Qualora  il   servizio   veterinario   prescriva   interventi   di
   adeguamento, i relativi lavori dovranno concludersi  entro  e  non
   oltre il 30 giugno 1997. 
 
          Nota all'art. 21:
             - Per l'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283,  ved.
          nota all'art. 10.