ART. 21 (Norme transitorie per gli stabilimenti e per i centri) 1. Gli stabilimenti ed i centri autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e gia' in esercizio, possono proseguire l'attivita' per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Gli stabilimenti ed i centri di cui al comma 1, per i quali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sia presentata istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 10, possono proseguire l'attivita' fino all'eventuale diniego del riconoscimento. 3. Qualora il servizio veterinario prescriva interventi di adeguamento, i relativi lavori dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 1997.
Nota all'art. 21: - Per l'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ved. nota all'art. 10.