ART. 22 
(Norme  transitorie  per  gli  stabilimenti  che  non  possiedono   i
         requisiti previsti dall'allegato B, capitoli I e V) 
1. I lavori  di  ristrutturazione  degli  stabilimenti  di  cui  alla
   decisione 94/695/CE devono essere  completati  al  piu'  presto  e
   comunque non oltre il 30 giugno 1997. 
2. Non appena i lavori di ristrutturazione di cui  al  comma  1  sono
   completati, i responsabili degli stabilimenti  presentano  istanza
   di riconoscimento ai sensi dell'articolo 10. 
3. Fino alla conclusione del procedimento per il riconoscimento,  che
   dovra' comunque avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1997,  i
   prodotti provenienti dagli stabilimenti di cui al comma 1  possono
   essere commercializzati solo in Italia. 
 
          Nota all'art. 22:
             - La decisione della Commissione 94/695/CE e' pubblicata
          in GUCE L. 282 del 29 ottobre 1991.