ART. 22 (Norme transitorie per gli stabilimenti che non possiedono i requisiti previsti dall'allegato B, capitoli I e V) 1. I lavori di ristrutturazione degli stabilimenti di cui alla decisione 94/695/CE devono essere completati al piu' presto e comunque non oltre il 30 giugno 1997. 2. Non appena i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1 sono completati, i responsabili degli stabilimenti presentano istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 10. 3. Fino alla conclusione del procedimento per il riconoscimento, che dovra' comunque avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1997, i prodotti provenienti dagli stabilimenti di cui al comma 1 possono essere commercializzati solo in Italia.
Nota all'art. 22: - La decisione della Commissione 94/695/CE e' pubblicata in GUCE L. 282 del 29 ottobre 1991.