ART. 23 
(Norme transitorie per gli  stabilimenti  che  utilizzano  latte  non
    conforme ai requisiti previsti dall'allegato A, capitolo IV) 
1. Fino al 31 dicembre 1997 gli stabilimenti per la fabbricazione  di
   prodotti a base di latte che richiedono un periodo di  maturazione
   inferiore  a  sessanta  giorni,  riconosciuti,   o   che   abbiano
   presentano istanza di riconoscimento ai  sensi  dell'articolo  21,
   comma 2, e che non sono in grado di approvvigionassi in tutto o in
   parte di latte  conforme  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  A,
   capitolo  IV,  possono  proseguire  l'attivita',   con   esclusiva
   limitazione della  commercializzazione  dei  prodotti  al  mercato
   nazionale, alle seguenti condizioni: 
   a) stoccaggio in silos o contenitori nettamente distinti dei due 
      tipi di latte, conforme e non  conforme  ai  requisiti  di  cui
      all'allegato A, capitolo IV; 
   b) la fabbricazione dei prodotti preparati a partire da latte 
      conforme e non conforme ai requisiti  di  cui  all'allegato  A,
      capitolo IV, puo' essere effettuata: 
     1) in locali e linee di produzione nettamente distinti tra loro;
     2) nei medesimi locali e linee di produzione a condizione che i 
        cicli  di  lavorazione,  aventi  durata  prestabilita,  siano
        effettuati in tempi nettamente distinti; 
   c) nel contesto delle operazioni di autocontrollo di cui 
      all'articolo  13,  deve  essere  effettuata  una  registrazione
      particolareggiata delle operazioni di lavaggio  e  disinfezione
      delle  linee  di  lavorazione  e  dei  locali,  in   relazione,
      soprattutto, all'impiego di materia prima conforme  dopo  l'uso
      di materia prima non conforme; 
   d) il magazzinaggio dei prodotti finiti, ad eccezione di quelli in 
      confezione ermeticamente chiusa che possono  essere  conservati
      in aree distinte di uno stesso locale, deve avvenire in  locali
      separati; 
   e) le confezioni dei prodotti preparati a partire da latte non 
      conforme ai requisiti di cui all'allegato A, capitolo  IV,  non
      devono  riportare  il   numero   di   riconoscimento   di   cui
      all'allegato C, capitolo IV, lettera A, punto 3. 
2. Fino ai 31 dicembre 1997 gli stabilimenti  per  la  produzione  di
   latte alimentare  trattato  termicamente  possono  produrre  latte
   pastorizzato  a  temperatura  elevata,  latte   U.H.T.   e   latte
   sterilizzato a partire da  latte  conforme  ai  requisiti  di  cui
   all'allegato A, capitolo IV, lettera A,  punto  2,  con  esclusiva
   limitazione della commercializzazione sul mercato nazionale,  alle
   stesse condizioni di cui al comma  1,  lettera  c),  nonche'  alle
   seguenti condizioni: 
   a) stoccaggio in silos nettamente distinti dei due tipi di latte 
      crudo  secondo  che  siano  conformi  ai   requisiti   di   cui
      all'allegato A, capitolo IV, lettera A, punto l, o ai requisiti
      di cui all'allegato A, capitolo IV, lettera A, punto 2; 
   b) la fabbricazione di latte alimentare preparato a partire da 
      latte conforme e non conforme ai requisiti di cui  all'allegato
      A, capitolo IV, lettera A, punto 1, deve essere effettuata: 
     1) in locali e linee di produzione nettamente distinti tra loro;
     2) nei medesimi locali e linee di produzione a condizione che i 
        cicli  di  lavorazione,  aventi  durata  prestabilita,  siano
        effettuati in tempi nettamente distinti; 
   c) le confezioni di latte alimentare preparate a partite da latte 
      non conforme ai requisiti di cui all'allegato A,  capitolo  IV,
      lettera  A,  punto  1,  non  devono  riportare  il  numero   di
      riconoscimento di cui all'allegato C, capitolo IV,  lettera  A,
      punto 3.