ART. 23 (Norme transitorie per gli stabilimenti che utilizzano latte non conforme ai requisiti previsti dall'allegato A, capitolo IV) 1. Fino al 31 dicembre 1997 gli stabilimenti per la fabbricazione di prodotti a base di latte che richiedono un periodo di maturazione inferiore a sessanta giorni, riconosciuti, o che abbiano presentano istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che non sono in grado di approvvigionassi in tutto o in parte di latte conforme ai requisiti di cui all'allegato A, capitolo IV, possono proseguire l'attivita', con esclusiva limitazione della commercializzazione dei prodotti al mercato nazionale, alle seguenti condizioni: a) stoccaggio in silos o contenitori nettamente distinti dei due tipi di latte, conforme e non conforme ai requisiti di cui all'allegato A, capitolo IV; b) la fabbricazione dei prodotti preparati a partire da latte conforme e non conforme ai requisiti di cui all'allegato A, capitolo IV, puo' essere effettuata: 1) in locali e linee di produzione nettamente distinti tra loro; 2) nei medesimi locali e linee di produzione a condizione che i cicli di lavorazione, aventi durata prestabilita, siano effettuati in tempi nettamente distinti; c) nel contesto delle operazioni di autocontrollo di cui all'articolo 13, deve essere effettuata una registrazione particolareggiata delle operazioni di lavaggio e disinfezione delle linee di lavorazione e dei locali, in relazione, soprattutto, all'impiego di materia prima conforme dopo l'uso di materia prima non conforme; d) il magazzinaggio dei prodotti finiti, ad eccezione di quelli in confezione ermeticamente chiusa che possono essere conservati in aree distinte di uno stesso locale, deve avvenire in locali separati; e) le confezioni dei prodotti preparati a partire da latte non conforme ai requisiti di cui all'allegato A, capitolo IV, non devono riportare il numero di riconoscimento di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A, punto 3. 2. Fino ai 31 dicembre 1997 gli stabilimenti per la produzione di latte alimentare trattato termicamente possono produrre latte pastorizzato a temperatura elevata, latte U.H.T. e latte sterilizzato a partire da latte conforme ai requisiti di cui all'allegato A, capitolo IV, lettera A, punto 2, con esclusiva limitazione della commercializzazione sul mercato nazionale, alle stesse condizioni di cui al comma 1, lettera c), nonche' alle seguenti condizioni: a) stoccaggio in silos nettamente distinti dei due tipi di latte crudo secondo che siano conformi ai requisiti di cui all'allegato A, capitolo IV, lettera A, punto l, o ai requisiti di cui all'allegato A, capitolo IV, lettera A, punto 2; b) la fabbricazione di latte alimentare preparato a partire da latte conforme e non conforme ai requisiti di cui all'allegato A, capitolo IV, lettera A, punto 1, deve essere effettuata: 1) in locali e linee di produzione nettamente distinti tra loro; 2) nei medesimi locali e linee di produzione a condizione che i cicli di lavorazione, aventi durata prestabilita, siano effettuati in tempi nettamente distinti; c) le confezioni di latte alimentare preparate a partite da latte non conforme ai requisiti di cui all'allegato A, capitolo IV, lettera A, punto 1, non devono riportare il numero di riconoscimento di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A, punto 3.