ART. 5 (Latte trattato termicamente) 1. Il latte alimentare trattato termicamente, puo' essere commercializzato se: a) e' stato ottenuto a partire da latte crudo prodotto in conformita' alle disposizioni dell'articolo 3 e rispondente ai seguenti requisiti: 1) e' stato separato dalle impurita' o filtrato mediante le attrezzature di cui all allegato B, capitolo V, punto e); 2) qualora si tratti di latte di vacca e' stato prodotto in conformita' alle disposizioni dell'articolo 1, punto 2), lettera b), del regolamento CEE n. 2138/92, che modifica il regolamento (CEE) 1411/71; 3) nel caso di transito attraverso un centro di raccolta, quest'ultimo possiede i requisiti di cui all'allegato B, capitoli I, II, III e VI, in quanto applicabili; 4) nel caso di trasferimento da cisterna a cisterna, tale operazione e' stata effettuata con modalita' rispondenti a una buona prassi igienica e di distribuzione; 5) nel caso di transito attraverso un centro di standardizzazione, quest'ultimo possiede i requisiti di cui all'allegato B, capitoli I, II, IV e VI, in quanto applicabili; b) proviene da uno stabilimento di trattamento riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 il quale possiede i requisiti di cui all'allegato B, capitoli I, II, V e VI e viene controllato in conformita' agli articoli 12 e 13; c) e' prodotto in conformita' a quanto previsto dall'allegato C, capitolo I, lettera A; d) possiede i requisiti previsti dall'allegato C, capitolo II, lettera B; e) e' etichettato in conformita' a quanto previsto dall'allegato C, capitolo IV, e confezionato in conformita' a quanto previsto dall'allegato C, capitolo III presso lo stabilimento di trattamento nel quale il latte e' stato sottoposto al trattamento termico finale; f) e' immagazzinato in conformita' a quanto previsto dall'allegato C, capitolo V; g) e' trasportato, in conformita' a quanto previsto dall'allegato C, capitolo V; h) e' accompagnato, durante il trasporto, da un documento commerciale che deve: 1) contenere, oltre alle indicazioni previste all'allegato C, capitolo IV, un'indicazione che consenta l'identificazione della natura del trattamento termico subito e gli estremi di identificazione del servizio veterinario competente al controllo sullo stabilimento di provenienza, ove cio' non risulti chiaro dal numero di riconoscimento dello stabilimento; 2) essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno e mantenuto a disposizione dell'autorita' preposta al controllo. 2. Il latte crudo destinato alla produzione di latte sterilizzato o di latte UHT, puo' essere sottoposto a un trattamento termico iniziale in uno stabilimento che possiede i requisii di cui al comma 1, lettera b). 3. La disposizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica nel caso di trasporto per consegna diretta dal produttore al consumatore finale. 4. Il latte di vacca deve: a) avere un punto di congelazione inferiore o uguale a -0,520 C; e' tollerato tuttavia un punto di congelazione superiore a -0,520 C a condizione che i controlli previsti nell'allegato C, capitolo I, lettera A, punto 3, lettera b), escludano l'aggiunta di acqua; b) presentare un peso non inferiore a 1028 g per litro rilevato su latte a 20 C, o l'equivalente su latte completamente sgrassato a 20 (gradi) C; c) contenere almeno 28 g di materie proteiche per litro ottenute moltiplicando per 6,38 il tenore di azoto totale del latte espresso in percentuale; d) avere un tenore di materia secca sgrassata non inferiore all'8,50%.
Note all'art. 5: - Il regolamento (CEE) n. 2138/92 e' pubblicato in GUCE n. L. 214 del 30 luglio 1992. - Per il regolamento (CEE) n. 1411/71 ved. nota alle premesse.