ART. 5 
                    (Latte trattato termicamente) 
1. Il   latte   alimentare   trattato   termicamente,   puo'   essere
   commercializzato se: 
   a) e' stato ottenuto a partire da latte crudo prodotto in 
      conformita' alle disposizioni dell'articolo 3 e rispondente  ai
      seguenti requisiti: 
     1) e' stato separato dalle impurita' o filtrato mediante le 
        attrezzature di cui all allegato B, capitolo V, punto e); 
     2) qualora si tratti di latte di vacca e' stato prodotto in 
        conformita' alle  disposizioni  dell'articolo  1,  punto  2),
        lettera b), del regolamento CEE n. 2138/92, che  modifica  il
        regolamento (CEE) 1411/71; 
     3) nel caso di transito attraverso un centro di raccolta, 
        quest'ultimo possiede i  requisiti  di  cui  all'allegato  B,
        capitoli I, II, III e VI, in quanto applicabili; 
     4) nel caso di trasferimento da cisterna a cisterna, tale 
        operazione e' stata effettuata con  modalita'  rispondenti  a
        una buona prassi igienica e di distribuzione; 
     5) nel caso di transito attraverso un centro di 
        standardizzazione, quest'ultimo possiede i requisiti  di  cui
        all'allegato  B,  capitoli  I,  II,  IV  e  VI,   in   quanto
        applicabili; 
   b) proviene da uno stabilimento di trattamento riconosciuto ai 
      sensi dell'articolo 10 il quale possiede  i  requisiti  di  cui
      all'allegato B, capitoli I, II, V e VI e viene  controllato  in
      conformita' agli articoli 12 e 13; 
   c) e' prodotto in conformita' a quanto previsto dall'allegato C, 
      capitolo I, lettera A; 
   d) possiede i requisiti previsti dall'allegato C, capitolo II, 
      lettera B; 
   e) e' etichettato in conformita' a quanto previsto dall'allegato 
      C, capitolo IV, e confezionato in conformita' a quanto previsto
      dall'allegato  C,  capitolo  III  presso  lo  stabilimento   di
      trattamento  nel  quale  il  latte  e'  stato   sottoposto   al
      trattamento termico finale; 
   f) e' immagazzinato in conformita' a quanto previsto dall'allegato 
      C, capitolo V; 
   g) e' trasportato, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 
      C, capitolo V; 
   h) e' accompagnato, durante il trasporto, da un documento 
      commerciale che deve: 
     1) contenere, oltre alle indicazioni previste all'allegato C, 
        capitolo IV, un'indicazione  che  consenta  l'identificazione
        della natura del trattamento termico subito e gli estremi  di
        identificazione  del  servizio  veterinario   competente   al
        controllo sullo stabilimento di  provenienza,  ove  cio'  non
        risulti   chiaro   dal   numero   di   riconoscimento   dello
        stabilimento; 
     2) essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di 
        un anno e mantenuto a disposizione dell'autorita' preposta al
        controllo. 
2. Il latte crudo destinato alla produzione di latte  sterilizzato  o
   di latte UHT, puo' essere  sottoposto  a  un  trattamento  termico
   iniziale in uno stabilimento che possiede i  requisii  di  cui  al
   comma 1, lettera b). 
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica  nel
   caso  di  trasporto  per  consegna  diretta  dal   produttore   al
   consumatore finale. 
4. Il latte di vacca deve: 
   a) avere un punto di congelazione inferiore o uguale a -0,520› C; 
      e' tollerato tuttavia un  punto  di  congelazione  superiore  a
      -0,520› C a condizione che i controlli  previsti  nell'allegato
      C, capitolo I,  lettera  A,  punto  3,  lettera  b),  escludano
      l'aggiunta di acqua; 
   b) presentare un peso non inferiore a 1028 g per litro rilevato su 
      latte a 20› C, o l'equivalente su latte completamente sgrassato
      a 20 (gradi) C; 
   c) contenere almeno 28 g di materie proteiche per litro ottenute 
      moltiplicando per 6,38 il tenore  di  azoto  totale  del  latte
      espresso in percentuale; 
   d) avere un tenore di materia secca sgrassata non inferiore 
      all'8,50%. 
 
          Note all'art. 5:
             -  Il regolamento (CEE) n. 2138/92 e' pubblicato in GUCE
          n. L. 214 del 30 luglio 1992.
             - Per il regolamento (CEE) n.  1411/71  ved.  nota  alle
          premesse.