ART. 7 (Prodotti a base di latte) 1. I prodotti a base di latte ottenuti da latte prodotto secondo le disposizioni previste dall'articolo 6 o da prodotti a base di latte, devono essere: a) preparati in uno stabilimento di trasformazione che possiede i requisiti dell'allegato B, capitoli I, II, V e VI, sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 12 e soggetto ad autocontrollo ai sensi dell'articolo 13; b) conformi ai requisiti previsti dall'allegato C, capitolo II; c) confezionati ed eventualmente imballati secondo quanto previsto dall'allegato C, capitolo III; d) etichettati secondo quanto previsto dall'allegato C, capitolo IV; e) immagazzinati e trasportati secondo quanto previsto dall'allegato C, capitolo V; f) soggetti ad autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 13 e sottoposti a controllo secondo quanto previsto dall'allegato C, capitolo VI; g) fabbricati soltanto con sostanze atte al consumo umano; h) sottoposti ad un trattamento termico durante la fabbricazione o fabbricati con prodotti previamente sottoposti ad un trattamento termico o assoggettati a prescrizioni igieniche fissate dal Ministero della sanita'; i) accompagnati, durante il trasporto, dal documento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h). 2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), non devono essere sottoposi a trattamento con radiazioni ionizzanti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Nota all'art. 7: - Per la legge 30 aprile 1962, n. 283, ved. nota all'art. 4.