ART. 7 
                     (Prodotti a base di latte) 
1. I prodotti a base di latte ottenuti da latte prodotto  secondo  le
   disposizioni previste dall'articolo 6 o  da  prodotti  a  base  di
   latte, devono essere: 
   a) preparati in uno stabilimento di trasformazione che possiede i 
      requisiti dell'allegato B, capitoli I, II, V e VI, sottoposto a
      controllo ai sensi dell'articolo 12 e soggetto ad autocontrollo
      ai sensi dell'articolo 13; 
   b) conformi ai requisiti previsti dall'allegato C, capitolo II; 
   c) confezionati ed eventualmente imballati secondo quanto previsto 
      dall'allegato C, capitolo III; 
   d) etichettati secondo quanto previsto dall'allegato C, capitolo 
      IV; 
   e) immagazzinati e trasportati secondo quanto previsto 
      dall'allegato C, capitolo V; 
   f) soggetti ad autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 
      13  e  sottoposti   a   controllo   secondo   quanto   previsto
      dall'allegato C, capitolo VI; 
   g) fabbricati soltanto con sostanze atte al consumo umano; 
   h) sottoposti ad un trattamento termico durante la fabbricazione o 
      fabbricati  con   prodotti   previamente   sottoposti   ad   un
      trattamento termico o  assoggettati  a  prescrizioni  igieniche
      fissate dal Ministero della sanita'; 
   i) accompagnati, durante il trasporto, dal documento di cui 
      all'articolo 5, comma 1, lettera h). 
2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),  b),  c)  e
   d), non devono  essere  sottoposi  a  trattamento  con  radiazioni
   ionizzanti, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  7  della
   legge 30 aprile 1962, n. 283. 
 
          Nota all'art. 7:
             -  Per  la  legge  30  aprile  1962,  n.  283, ved. nota
          all'art. 4.