ART. 9 (Formaggi a lunga maturazione) 1. Nel caso di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni sono consentite le seguenti deroghe: a) per quanto concerne le caratteristiche del latte crudo, all'allegato A, capitolo IV; b) per quanto concerne i requisiti degli stabilimenti, all'allegato B, capitoli I e V, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; c) per quanto riguarda il confezionamento, l'imballaggio e l'etichettatura, all'allegato C, capitolo III e al capitolo IV, lettera B), punto 2. 2. Le creme provenienti dal processo di lavorazione dei prodotti di cui al comma 1, possono essere destinate alla fabbricazione di burro alle seguenti condizioni: a) devono essere immediatamente raffreddate e conservate a temperatura pari o inferiore a +4 C fino alla pastorizzazione che dovra' avvenire entro settantasei ore dalla separazione; b) le operazioni di pastorizzazione e burrificazione possono essere effettuate in uno stabilimento diverso da quello di fabbricazione delle creme; in tal caso il trasporto deve essere effettuato in cisterne coibentate o autorefrigeranti conformi all'articolo 14. 3. Il siero di latte derivante dal processo di lavorazione dei prodotti di cui al comma 1 puo' essere destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte a condizione che nelle fasi di lavorazione successive venga applicato un trattamento termico almeno equivalente al trattamento di pastorizzazione. 4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, per la fabbricazione di prodotti a base di latte in stabilimenti aventi produzione limitata sono consentite deroghe all'allegato B, capitolo I e V, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
Nota all'art. 9: - Per il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, ved. nota all'articolo 1.