ART. 9 
                   (Formaggi a lunga maturazione) 
1. Nel caso di formaggi che richiedono un periodo di  maturazione  di
   almeno sessanta giorni sono consentite le seguenti deroghe: 
   a) per quanto concerne le caratteristiche del latte crudo, 
      all'allegato A, capitolo IV; 
   b) per quanto concerne i requisiti degli stabilimenti, 
      all'allegato B, capitoli I e V, fermo restando il possesso  dei
      requisiti  prescritti  dall'articolo   28   del   decreto   del
      Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; 
   c) per quanto riguarda il confezionamento, l'imballaggio e 
      l'etichettatura, all'allegato C, capitolo III e al capitolo IV,
      lettera B), punto 2. 
2. Le creme provenienti dal processo di lavorazione dei  prodotti  di
   cui al comma 1, possono essere  destinate  alla  fabbricazione  di
   burro alle seguenti condizioni: 
   a) devono essere immediatamente raffreddate e conservate a 
      temperatura pari o inferiore a +4› C fino alla  pastorizzazione
      che dovra' avvenire entro settantasei ore dalla separazione; 
   b) le operazioni di pastorizzazione e burrificazione possono 
      essere effettuate in uno  stabilimento  diverso  da  quello  di
      fabbricazione delle creme; in tal caso il trasporto deve essere
      effettuato in cisterne coibentate o  autorefrigeranti  conformi
      all'articolo 14. 
3. Il siero di  latte  derivante  dal  processo  di  lavorazione  dei
   prodotti  di  cui  al  comma  1   puo'   essere   destinato   alla
   fabbricazione di prodotti a base di latte a condizione  che  nelle
   fasi di lavorazione  successive  venga  applicato  un  trattamento
   termico almeno equivalente al trattamento di pastorizzazione. 
4. Fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  7,  comma  1,  per  la
   fabbricazione di prodotti a base di latte in  stabilimenti  aventi
   produzione  limitata  sono  consentite  deroghe  all'allegato   B,
   capitolo  I  e  V,  fermo  restando  il  possesso  dei   requisiti
   prescritti dall'articolo  28  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. 
 
          Nota all'art. 9:
             -  Per  il  D.P.R.  26  marzo  1980,  n.  327, ved. nota
          all'articolo 1.