ALLEGATO A CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DI LATTE CRUDO AGLI STABILIMENTI DI TRATTAMENTO E Dl TRASFORMAZIONE CAPITOLO I Disposizioni veterinarie relative al latte crudo 1. Il latte crudo deve provenire: a) da vacche e da bufale: 1) appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi; 2) che non presentino sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il latte; 3) non suscettibili di trasmettere al latte caratteristiche organolettiche anormali; 4) il cui stato sanitario generale non riveli problemi evidenti e che non presentino malattie del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre o infiammazioni individuabili della mammella; 5) che non presentino ferite della mammella tali da poter alterare il latte; 6) che, per quanto riguarda le vacche, abbiano una resa pari ad almeno due litri di latte al giorno; 7) che non abbiano subito trattamenti suscettibili di trasmettere al latte sostanze, pericolose o potenzialmente pericolose per la salute umana, a meno che il latte sia stato sottoposto a un periodo ufficiale di attesa previsto dalle disposizioni comunitarie o, in assenza di tali disposizioni, dalle normative nazionali vigenti; b) da ovini i caprini: 1) appartenenti ad aziende ufficialmente indenni o indenni da brucellosi; tale prescrizione puo' non essere rispettata nei casi in cui il latte viene destinato alla fabbricazione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni; 2) che possiedano i requisiti di cui alla lettera a), tranne quelli previsti ai punti 1) e 6). 2. Il latte ed i prodotti a base di latte non devono provenire da una zona di sorveglianza delimitata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, e successive modifiche, a meno che il latte sia stato sottoposto, sono il controllo del servizio veterinario, ad una prima pastorizzazione (71,7 C per 15 secondi) seguita da: a) un secondo trattamento termico avente come conseguenza una reazione negativa alla prova di perossidasi; ovvero b) un procedimento di essiccazione comprendente un riscaldamento di effetto equivalente al trattamento termico di cui alla lettera a); ovvero c) un secondo trattamento mediante il quale il pH e' stato abbassato e mantenuto per almeno un'ora ad un livello inferiore a 6. 3. Quando nell'azienda coabitano varie specie animali, ogni specie deve possedere i requisiti sanitari che sarebbero richiesti se presso l'azienda fosse detenuta una sola specie. 4. In caso di coabitazione di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo per la tubercolosi. 5. Il latte crudo deve essere escluso dal trattamento, dalla trasformazione, dalla vendita e dal consumo qualora: a) provenga da animali a cui sono state somministrate illecitamente sostanze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118; b) contenga residui di sostanze di cui all'articolo 13, comma 4, superiori al livello di tolleranza ammesso. CAPITOLO II Igiene dell'azienda 1. Il latte crudo deve provenire da aziende autorizzate ai sensi dell'articolo 4 o registrate e controllate ai sensi dell'articolo 11. I locali utilizzati, qualora non si tratti di allevamenti bufalini od ovi-caprini di tipo brado o semibrado, debbono essere costruiti, mantenuti e governati in modo da garantire: a) buone condizioni di stabulazione, di igiene, di pulizia e di salute degli animali; b) soddisfacenti condizioni d'igiene per quanto riguarda la mungitura, la manipolazione, la refrigerazione ed il magazzinaggio del latte. 2. I locali nei quali si effettua la mungitura o il latte viene fatto sostare, manipolato o refrigerato, devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte. Essi devono essere facilmente pulibili e disinfettabili e devono almeno: a) avere paresi e pavimenti di agevole pulizia nelle zone in cui possono presentarsi rischi di sudiciume o infezioni; b) avere pavimenti costruiti in modo da agevolare il drenaggio dei liquidi e mezzi soddisfacenti per l'evacuazione dei rifiuti; c) essere muniti di una ventilazione e di una illuminazione adeguata; d) disporre di un impianto adeguato e sufficiente di erogazione di acqua potabile che rispetti i parametri indicati negli allegati D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, da utilizzare nelle operazioni di mungitura e di pulizia delle attrezzature e degli strumenti specificati al capitolo III, lettera B; nel caso di allevamenti siti in territorio di montagna o comunque disagiato, l'acqua utilizzata, ancorche' non riconosciuta come potabile, deve possedere al controllo, i requisiti previsti per l'acqua destinata al consumo umano diretto; e) presentare un'adeguata separazione da tutte le possibili fonti di contaminazione, quali gabinetti e cumuli di letame; f) disporre di dispositivi e attrezzature di agevole lavaggio, pulizia e disinfezione. Inoltre, i locali per il magazzinaggio del latte devono essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati, essere opportunamente protetti contro i parassiti ed essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali. 3. Qualora venga utilizzata una rimessa da mungitura mobile, questa deve essere conforme ai requisiti di cui al punto 2, lettere d) e f); essa inoltre deve: a) essere collocata sul suolo ripulito da escrementi o altri rifiuti; b) essere concepita in modo che il latte sia protetto durante l'intero periodo di utilizzazione; c) essere costruita e rifinita in modo da poter mantenete pulite le superfici interne. 4. Se le femmine da latte sono tenute in stabulazione libera all'aria aperta, l'azienda deve disporre anche di una sala o una zona di mungitura adeguatamente separata tal locale di stabulazione. 5. Deve essere possibile isolare efficacemente gli animali colpiti o che si sospetta siano colpiti da una delle malattie di cui al capitolo I, puto 1, o separare dal resto della mandria gli animali di cui allo stesso capitolo, punto 3. 6. Gli animali di tutte le specie devono essere tenuti separati dai locali e dai luoghi in cui viene immagazzinato, manipolato o refrigerato il latte. CAPITOLO III Norme di igiene relative alla mungitura, alla raccolta e al trasporto di latte crudo dall'azienda di produzione al centro di raccolta o di standardizzazione o allo stabilimento di trattamento o di trasformazione del latte. Igiene del personale. A. Norme di igiene relative alla mungitura 1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene appropriate e con l'osservanza delle seguenti condizioni: a) ciascun animale della mandria deve poter essere identificato dal servizio veterinario; b) durante e immediatamente prima della mungitura non deve essere consentito alcun lavoro che influisca sfavorevolmente sul latte; c) prima di sottoporre una vacca alla mungitura si deve curare che i capezzoli, la mammella ed eventualmente le parti adiacenti dell'inguine, della coscia e dell'addome siano puliti; d) prima di mungere una vacca il mungitore deve controllare l'aspetto dei primi getti del latte. Qualora si rilevi una qualsiasi anomalia fisica, il latte della vacca in causa deve essere escluso dalla consegna. Le vacche che presentano malattie cliniche alla mammella devono essere munte per ultime o con una macchina separata oppure a mano ed il loro latte deve essere escluso dalla consegna; e) il trattamento per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli delle bovine in fase di lattazione deve essere effettuato soltanto immediatamente dopo la mungitura, salvo diversa autorizzazione dal servizio veterinario. I prodotti chimici utilizzati per tali operazioni devono essere approvati dal Ministero della sanita'. 2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito e attrezzato in modo da evitare eventuali alterazioni delle sue caratteristiche. Qualora la raccolta non venga effettuata entro due ore dalla mungitura, il latte deve essere raffreddato ad una temperatura pari o inferiore a 8 C in caso di raccolta giornaliera e a 6 C se la raccolta non viene effettuata giornalmente; durante il trasporto del latte refrigerato sino agli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione la temperatura non deve superare i 10 C, salvo il caso in cui il latte sia stato raccolto nelle due ore successive alla mungitura. Per motivi tecnici relativi alla fabbricazione di alcuni prodotti a base di latte, il servizio veterinario puo' concedere deroghe relative alle temperature di cui al precedente capoverso, purche' il prodotto finale sia conforme alle norme, enunciate nell'allegato C, capitolo II. B. Norme di igiene relative ai locali, alle attrezzature e agli strumenti 1. Le attrezzature e gli strumenti, o le loro superfici, destinati a venir a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasposto del latte) debbono essere fabbricati con un materiale liscio, che sia di agevole lavaggio, pulizia e disinfezione, resistente alla corrosione e tale da non cedere sostanze in quantitativi che possano risultare dannosi per la salute umana, alterare la composizione del latte o avere un'incidenza negativa sulle sue caratteristiche organolettiche. 2. Dopo l'impiego, gli utensili usati per la mungitura, le attrezzature per la mungitura meccanica e i contenitori che sono stati a contatto con il latte debbono essere lavati, puliti e disinfettati. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo e' estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e le cisterne usati per il trasporto del latte crudo al centro di raccolta o di standardizzazione del latte o allo stabilimento di trattamento o di trasformazione devono essere lavati, puliti e disinfettati prima di una loro riutilizzazione. 3. I secchi contenenti il latte devono essere coperti finche' restano nella stalla. Se il latte ! sottoposto a filtrazione, il filtro utilizzato deve essere sostituito o pulito, a seconda del tipo, prima che si esaurisca la sua capacita di assorbimento. Il filtro deve in ogni caso essere sostituito o pulito prima di ciascuna mungitura. E' vietato l'uso di tessuti filtranti. C. Igiene del personale 1. Il personale deve trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia. In particolare: a) le persone addette alla mungitura e alla manipolazione del latte crudo devono indossare abiti da lavoro idonei e puliti; b) le persone addette alla mungitura devono lavarsi le mani immediatamente prima della mungitura e restare per quanto possibile con le mani pulite per tutta la durata dell'operazione. A questo scopo devono trovarsi installazioni idonee attigue al lo- cale di mungitura per consentire agli addetti alla mungitura e alla manipolazione del latte crudo di lavarsi le mani e le braccia. 2. Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari per impedire la manipolazione del latte crudo alle persone che potrebbero contaminarlo fintanto che non sia dimostrato che sono atte a manipolarlo senza pericolo. Le persone addette alla mungitura e alla manipolazione del latte crudo sono tenute a dimostrare che, sotto l'aspetto sanitario, nulla osta alla loro assegnazione. A tal fine devono essere munite del libretto di idoneita' sanitaria di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 e successive modifiche. D. Norme di igiene relative alla produzione 1. E' posto in essere un sistema di controllo, sotto la sorveglianza dal servizio veterinario, per prevenire l'aggiunta di acqua nel latte crudo. Tale sistema deve comprendere, in particolare, controlli regolari del punto di congelazione del latte di ciascuna delle aziende di produzione secondo le seguenti modalita': a) il latte crudo di ciascuna azienda produttrice deve essere sottoposto a controllo regolare mediante prelievi effettuati per sondaggio. In caso di fornitura diretta del latte da una sola azienda produttrice allo stabilimento di trattamento i prelievi devono essere effettuati: 1) durante l'operazione di raccolta o di trasformazione del latte, presso lo stabilimento, a condizione che siano prese precauzioni per impedire frodi durante il trasporto; 2) prima dello scarico presso lo stabilimento di trattamento o di trasformazione, quando il latte e' fornito direttamente dal conduttore dell'azienda. b) Qualora i risultati del controllo di cui alla lettera a) inducano il servizio veterinario a sospettare l'aggiunta di acqua al latte crudo, essa preleva presso l'azienda un campione ufficiale. Un campione ufficiale e' un campione rappresentativo del latte di una mungitura mattutina o serale totalmente controllata, iniziata non meno di 11 e non piu' di 13 ore dopo la mungitura precedente. c) In caso di forniture provenienti da piu' aziende produttrici i prelievi possono essere effettuati soltanto al momento dell'ammissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento o di trasformazione o presso il centro di raccolta o di standardizzazione, purche' sia comunque effettuato nelle aziende un controllo mediante prelievo di campioni. d) Qualora controlli effettuati inducano a sospettare un'aggiunta d'acqua, il servizio veterinario effettua prelievi in tutte le aziende presso le quali e' stata fatta la raccolta del latte crudo in questione. Se necessario, l'autorita' territorialmente competente effettua prelievi di campioni ufficiali ai sensi della lettera b). e) Se i risultati del controllo eliminano il sospetto di aggiunta di acqua, il latte crudo puo' essere utilizzato per la produzione di latte crudo alimentare, di latte trattato termicamente o di latte per la fabbricazione di prodotti a base di latte. 2. Il responsabile dello stabilimento di trattamento e/o di trasformazione deve informare il servizio veterinario non appena i livelli massimi per il tenore di germi e il titolo di cellule somatiche sono raggiunti. L'autorita' territorialmente competente prende i provvedimenti appropriati. 3. Qualora entro tre mesi dalla notifica dei risultati dei controlli previsti al punto 1, lettera a), e dalle indagini previste al capitolo IV, lettera D, e dopo superamento dei livelli indicati al capitolo IV il latte proveniente dall'azienda in questione non soddisfi le suddette norme, l'azienda non e' piu' autorizzata a fornire latte crudo finche' il latte crudo non sia conforme alle suddette norme. 4. Non puo' essere destinato al consumo umano il latte il cui tenore in residui di sostanze farmacologiche attive superi i livelli autorizzati per ciascuna delle sostanze previste negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90. CAPITOLO IV Norme da osservare al momento della raccolta presso l'azienda di produzione per l'ammissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento o di trasformazione. Ai fini dell'osservanza delle norme sottoindicate, l'analisi del latte crudo e' effettuata separatamente su un campione rappresentativo della raccolta di ciascuna azienda di produzione. A. Latte crudo di vacca Fatta salva l'osservanza dei limiti fissati agli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90: 1. Il latte crudo di vacca destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, di latte con aggiunta di fermenti, cagliato, gelificato o aromatizzato e di creme deve soddisfare i seguenti valori: Tenore di germi a 30 gradi C (per ml) <= 100.000 (1) Titolo di cellule somatiche (per ml) <= 400.000 (2) 2. Il latte crudo di vacca destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte diversi da quelli di cui al punto 1 deve soddisfare i seguenti valori: fino al a decorrere 31.12.97 dall'1.1.98 Tenore di germi a 30 gradi C (per ml) <= 400 000 (1) <= 100 000 (1) Tenore di cellule somatiche (per ml) <= 500 000 (2) <= 400 000 (2) 3. Il latte crudo di vacca destinato alla fabbricazione di prodotti "al latte crudo", il cui processo di fabbricazione non comprenda alcun trattamento termico, deve: a) soddisfare i valori indicati al punto 1; b) conformarsi inoltre ai seguenti valori (3); Staphylococcus aureus (per ml): n = 5 M = 2000 m = 500 c = 2 (1) Media geometrica calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese. (2) Media geometrica calcolata con almeno un prelievo al mese, su un periodo di tre mesi; qualora il livello della produzione sia molto variabile secondo la stagione, potra' essere applicato un diverso metodo di calcolo dei risultati secondo quanto stabilito in sede comunitaria. (3) Dove: n = numero di unita' di campionamento che costituiscono il campione; m = limite entro il quale il risultato e' soddisfacente; M = limite al di sopra del quale il risultato e' insoddisfacente; c = numero di unita' campionarie nelle quali e' ammessa la presenza di germi entro il limite di M, se M e' superato anche in una sola unita' di campionamento il risultato e' inaccettabile. B. Latte crudo di bufala 1. Il latte crudo di bufala destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte deve soddisfare i seguenti valori: fino al 30.11.99 dall'1.12.99 Tenore di germi <= 3.000.000 < 1.500.000 (4) a 30 gradi C (per ml) 2. Il latte crudo di bufala destinato alla fabbricazione di prodotti "al latte crudo", il cui processo di fabbricazione non comprenda alcun trattamento termico, deve soddisfare i seguenti valori: fino al 30.11.99 dall'1.12.99 Tenore di germi <= 1.000.000 < 500.000 (4) a 30 gradi C (per ml) C. Latte crudo ovino e caprino 1. Il latte crudo ovino o caprino destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente o alla fabbricazione di prodotti a base di latte ovino o caprino trattati termicamente deve soddisfare i seguenti valori: fino al 30.11.99 dall'1.12.99 Tenore di germi <= 3.000.000 < 1.500.000 (4) a 30 gradi C (per ml) 2. Il latte crudo ovino o caprino destinato alla fabbricazione di prodotti al latte crudo, il cui processo di fabbricazione non comprenda alcun trattamento termico, deve soddisfare i seguenti valori: fino al 30.11.99 dall'1.12.99 Tenore di germi <= 1.000.000 < 500.000 (4) a 30 gradi C (per ml) D. Qualora i valori massimi fissati alle lettere A, B e C vengano superati e le analisi effettuate in seguito evidenzino rischi potenziali per la salute, il servizio veterinario prende i provvedimenti appropriati. E. L'osservanza delle norme indicate alle lettere A, B e C deve essere verificata con prelievi effettuati per sondaggio al momento della raccolta presso l'azienda di produzione, o al momento dell'ammissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento o di trasformazione. (4) Media geometrica, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.