(Allegato A)
                             ALLEGATO A 
           CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DI LATTE CRUDO AGLI 
           STABILIMENTI DI TRATTAMENTO E Dl TRASFORMAZIONE 
                             CAPITOLO I 
          Disposizioni veterinarie relative al latte crudo 
1. Il latte crudo deve provenire: 
   a) da vacche e da bufale: 
     1) appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da 
        tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi; 
     2) che non presentino sintomi di malattie infettive 
        trasmissibili all'uomo attraverso il latte; 
     3) non suscettibili di trasmettere al latte caratteristiche 
        organolettiche anormali; 
     4) il cui stato sanitario generale non riveli problemi evidenti 
        e che non presentino malattie del tratto genitale con scolo, 
        enteriti con diarrea accompagnate da febbre  o  infiammazioni
individuabili della mammella; 
     5) che non presentino ferite della mammella tali da poter 
        alterare il latte; 
     6) che, per quanto riguarda le vacche, abbiano una resa pari ad 
        almeno due litri di latte al giorno; 
     7) che non abbiano subito trattamenti suscettibili di 
        trasmettere al latte sostanze, pericolose o potenzialmente 
        pericolose per la salute umana, a meno che il latte sia stato 
        sottoposto a un periodo ufficiale di attesa previsto dalle 
        disposizioni comunitarie o, in assenza di tali  disposizioni,
dalle normative nazionali vigenti; 
   b) da ovini i caprini: 
     1) appartenenti ad aziende ufficialmente indenni o indenni da 
        brucellosi; tale prescrizione puo' non essere rispettata nei 
        casi in cui il latte viene destinato alla fabbricazione di 
        formaggi  con  periodo  di  maturazione  di  almeno  sessanta
giorni; 
     2) che possiedano i requisiti di cui alla lettera a), tranne 
        quelli previsti ai punti 1) e 6). 
2. Il latte ed i prodotti a base di latte non devono provenire da una
   zona di sorveglianza delimitata a norma del decreto del Presidente
   della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, e successive  modifiche,  a
   meno che il latte sia stato  sottoposto,  sono  il  controllo  del
   servizio veterinario, ad una prima pastorizzazione (71,7› C per 15
   secondi) seguita da: 
   a) un secondo trattamento termico avente come conseguenza una 
      reazione negativa alla prova di perossidasi; 
ovvero 
   b) un procedimento di essiccazione comprendente un riscaldamento 
      di effetto equivalente  al  trattamento  termico  di  cui  alla
lettera a); 
ovvero 
   c) un secondo trattamento mediante il quale il pH e' stato 
      abbassato e mantenuto per almeno un'ora ad un livello inferiore
a 6. 
3. Quando nell'azienda coabitano varie specie  animali,  ogni  specie
   deve possedere i requisiti sanitari  che  sarebbero  richiesti  se
   presso l'azienda fosse detenuta una sola specie. 
4. In caso di coabitazione di caprini  e  bovini,  i  caprini  devono
essere soggetti ad un controllo per la tubercolosi. 
5.  Il  latte  crudo  deve  essere  escluso  dal  trattamento,  dalla
trasformazione, dalla vendita e dal consumo qualora: 
   a) provenga da animali a cui sono state somministrate 
      illecitamente sostanze di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 118; 
   b) contenga residui di sostanze di cui all'articolo 13, comma 4, 
      superiori al livello di tolleranza ammesso. 
                             CAPITOLO II 
                         Igiene dell'azienda 
1. Il latte crudo deve provenire  da  aziende  autorizzate  ai  sensi
   dell'articolo 4 o registrate e controllate ai sensi  dell'articolo
   11. I locali utilizzati, qualora  non  si  tratti  di  allevamenti
   bufalini od ovi-caprini di tipo brado o semibrado, debbono  essere
   costruiti, mantenuti e governati in modo da garantire: 
   a) buone condizioni di stabulazione, di igiene, di pulizia e di 
      salute degli animali; 
   b) soddisfacenti condizioni d'igiene per quanto riguarda la 
      mungitura,  la   manipolazione,   la   refrigerazione   ed   il
magazzinaggio del latte. 
2. I locali nei quali si effettua la mungitura o il latte viene fatto
   sostare,  manipolato  o  refrigerato,  devono  essere  situati   e
   costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione  del  latte.
   Essi devono essere facilmente pulibili e disinfettabili  e  devono
   almeno: 
   a) avere paresi e pavimenti di agevole pulizia nelle zone in cui 
      possono presentarsi rischi di sudiciume o infezioni; 
   b) avere pavimenti costruiti in modo da agevolare il drenaggio dei 
      liquidi e mezzi soddisfacenti per l'evacuazione dei rifiuti; 
   c) essere muniti di una ventilazione e di una illuminazione 
      adeguata; 
   d) disporre di un impianto adeguato e sufficiente di erogazione di 
      acqua potabile che rispetti i parametri indicati negli allegati 
      D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 
      1988, n. 236, da utilizzare nelle operazioni di mungitura e di 
      pulizia delle attrezzature e degli strumenti specificati al 
      capitolo III, lettera B; nel caso di allevamenti siti in 
      territorio di montagna o comunque disagiato, l'acqua 
      utilizzata, ancorche' non riconosciuta come potabile, deve 
      possedere  al  controllo,  i  requisiti  previsti  per  l'acqua
destinata al consumo umano diretto; 
   e) presentare un'adeguata separazione da tutte le possibili fonti 
      di contaminazione, quali gabinetti e cumuli di letame; 
   f) disporre di dispositivi e attrezzature di agevole lavaggio, 
      pulizia e disinfezione. 
   Inoltre, i locali per il magazzinaggio del latte devono essere 
   muniti di impianti di refrigerazione adeguati, essere 
   opportunamente protetti contro i parassiti ed essere separati  dai
locali in cui sono stabulati gli animali. 
3. Qualora venga utilizzata una rimessa da mungitura  mobile,  questa
   deve essere conforme ai requisiti di cui al punto 2, lettere d)  e
   f); essa inoltre deve: 
   a) essere collocata sul suolo ripulito da escrementi o altri 
      rifiuti; 
   b) essere concepita in modo che il latte sia protetto durante 
      l'intero periodo di utilizzazione; 
   c) essere costruita e rifinita in modo da poter mantenete pulite 
      le superfici interne. 
4. Se le femmine da latte sono tenute in stabulazione libera all'aria
   aperta, l'azienda deve disporre anche di una sala o  una  zona  di
   mungitura adeguatamente separata tal locale di stabulazione. 
5. Deve essere possibile isolare efficacemente gli animali colpiti  o
   che si sospetta siano colpiti da una  delle  malattie  di  cui  al
   capitolo I, puto 1, o separare dal resto della mandria gli animali
   di cui allo stesso capitolo, punto 3. 
6. Gli animali di tutte le specie devono essere tenuti  separati  dai
   locali e dai luoghi  in  cui  viene  immagazzinato,  manipolato  o
   refrigerato il latte. 
                            CAPITOLO III 
Norme di igiene relative alla mungitura, alla raccolta e al trasporto
di latte crudo dall'azienda di produzione al centro di raccolta o  di
standardizzazione  o  allo   stabilimento   di   trattamento   o   di
                      trasformazione del latte. 
                        Igiene del personale. 
A. Norme di igiene relative alla mungitura 
1. La mungitura deve  essere  effettuata  nel  rispetto  delle  norme
      d'igiene  appropriate  e  con   l'osservanza   delle   seguenti
      condizioni: a) ciascun animale della mandria deve poter  essere
      identificato dal servizio veterinario; 
   b) durante e immediatamente prima della mungitura non deve essere 
      consentito  alcun  lavoro  che  influisca  sfavorevolmente  sul
latte; 
   c) prima di sottoporre una vacca alla mungitura si deve curare che 
      i capezzoli, la mammella ed eventualmente  le  parti  adiacenti
dell'inguine, della coscia e dell'addome siano puliti; 
   d) prima di mungere una vacca il mungitore deve controllare 
      l'aspetto dei primi getti del latte. Qualora si rilevi una 
      qualsiasi anomalia fisica, il latte della vacca in causa deve 
      essere escluso dalla consegna. Le vacche che presentano 
      malattie cliniche alla mammella devono essere munte per ultime 
      o con una macchina separata oppure a mano ed il loro latte deve
essere escluso dalla consegna; 
   e) il trattamento per immersione o per vaporizzazione dei 
      capezzoli delle bovine in fase di lattazione deve essere 
      effettuato soltanto immediatamente dopo la mungitura, salvo 
      diversa autorizzazione dal servizio veterinario. I prodotti 
      chimici utilizzati per tali operazioni devono essere  approvati
dal Ministero della sanita'. 
2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la  mungitura,  in
   un  luogo  pulito  e  attrezzato  in  modo  da  evitare  eventuali
   alterazioni delle sue caratteristiche.  Qualora  la  raccolta  non
   venga effettuata entro due ore  dalla  mungitura,  il  latte  deve
   essere raffreddato ad una temperatura pari o inferiore a 8›  C  in
   caso di raccolta giornaliera e a 6› C se  la  raccolta  non  viene
   effettuata  giornalmente;   durante   il   trasporto   del   latte
   refrigerato  sino  agli  stabilimenti  di   trattamento   e/o   di
   trasformazione la temperatura non deve superare i 10› C, salvo  il
   caso in cui il latte sia stato raccolto nelle due  ore  successive
   alla mungitura. 
   Per motivi tecnici relativi alla fabbricazione di alcuni prodotti 
   a base di latte, il servizio veterinario puo' concedere deroghe 
   relative alle temperature di cui al precedente capoverso, purche' 
   il  prodotto   finale   sia   conforme   alle   norme,   enunciate
nell'allegato C, capitolo II. 
B. Norme di igiene relative ai locali, alle attrezzature e agli 
strumenti 
1. Le attrezzature e gli strumenti, o le loro superfici, destinati  a
   venir a contatto con il latte  (utensili,  contenitori,  cisterne,
   ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasposto  del
   latte) debbono essere fabbricati con un materiale liscio, che  sia
   di agevole  lavaggio,  pulizia  e  disinfezione,  resistente  alla
   corrosione e tale da  non  cedere  sostanze  in  quantitativi  che
   possano  risultare  dannosi  per  la  salute  umana,  alterare  la
   composizione del latte o avere  un'incidenza  negativa  sulle  sue
   caratteristiche organolettiche. 
2. Dopo  l'impiego,  gli  utensili  usati  per   la   mungitura,   le
   attrezzature per la mungitura meccanica e i contenitori  che  sono
   stati a contatto con il latte  debbono  essere  lavati,  puliti  e
   disinfettati. Dopo ogni viaggio, o ogni  serie  di  viaggi  se  il
   lasso  di  tempo  tra  lo  scarico  e  il  carico  successivo   e'
   estremamente contenuto, ma  ad  ogni  modo  almeno  una  volta  al
   giorno, i contenitori e le cisterne usati  per  il  trasporto  del
   latte crudo al centro di raccolta o di standardizzazione del latte
   o allo stabilimento di  trattamento  o  di  trasformazione  devono
   essere  lavati,  puliti  e  disinfettati   prima   di   una   loro
   riutilizzazione. 
3. I secchi contenenti il latte devono essere coperti finche' restano
   nella stalla. Se il latte ! sottoposto a  filtrazione,  il  filtro
   utilizzato deve essere sostituito o pulito, a  seconda  del  tipo,
   prima che si esaurisca la sua capacita di assorbimento. Il  filtro
   deve in ogni caso essere sostituito o  pulito  prima  di  ciascuna
   mungitura. E' vietato l'uso di tessuti filtranti. 
C. Igiene del personale 
1. Il personale deve trovarsi nelle migliori condizioni  di  pulizia.
In particolare: 
   a) le persone addette alla mungitura e alla manipolazione del 
      latte crudo devono indossare abiti da lavoro idonei e puliti; 
   b) le persone addette alla mungitura devono lavarsi le mani 
      immediatamente prima della mungitura e restare per quanto 
      possibile  con   le   mani   pulite   per   tutta   la   durata
dell'operazione. 
   A questo scopo devono trovarsi installazioni idonee attigue al lo- 
   cale di mungitura per consentire agli addetti alla mungitura e 
   alla manipolazione del  latte  crudo  di  lavarsi  le  mani  e  le
braccia. 
2. Il datore di lavoro deve prendere i  provvedimenti  necessari  per
   impedire  la  manipolazione  del  latte  crudo  alle  persone  che
   potrebbero contaminarlo fintanto che non sia dimostrato  che  sono
   atte  a  manipolarlo  senza  pericolo.  Le  persone  addette  alla
   mungitura e alla manipolazione  del  latte  crudo  sono  tenute  a
   dimostrare che, sotto l'aspetto sanitario, nulla  osta  alla  loro
   assegnazione. A tal fine devono  essere  munite  del  libretto  di
   idoneita'  sanitaria  di  cui  all'articolo  37  del  decreto  del
   Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,  n.  327  e  successive
   modifiche. 
D. Norme di igiene relative alla produzione 
1. E' posto in essere un sistema di controllo, sotto la  sorveglianza
   dal servizio veterinario, per prevenire l'aggiunta  di  acqua  nel
   latte  crudo.  Tale  sistema  deve  comprendere,  in  particolare,
   controlli regolari del punto di congelazione del latte di ciascuna
   delle aziende di produzione secondo le seguenti modalita': 
   a) il latte crudo di ciascuna azienda produttrice deve essere 
      sottoposto a controllo regolare mediante prelievi effettuati 
      per sondaggio. In caso di fornitura diretta del latte da una 
      sola azienda produttrice allo  stabilimento  di  trattamento  i
prelievi devono essere effettuati: 
      1) durante l'operazione di raccolta o di trasformazione del 
         latte, presso lo stabilimento, a condizione che siano  prese
precauzioni per impedire frodi durante il trasporto; 
      2) prima dello scarico presso lo stabilimento di trattamento o 
         di trasformazione, quando il latte e'  fornito  direttamente
dal conduttore dell'azienda. 
   b) Qualora i risultati del controllo di cui alla lettera a) 
      inducano il servizio veterinario a sospettare l'aggiunta di 
      acqua al latte crudo, essa preleva presso l'azienda un campione 
      ufficiale. Un campione ufficiale e' un campione rappresentativo 
      del latte di una mungitura mattutina o serale totalmente 
      controllata, iniziata non meno di 11 e non piu' di 13 ore  dopo
la mungitura precedente. 
   c) In caso di forniture provenienti da piu' aziende produttrici i 
      prelievi possono essere effettuati soltanto al momento 
      dell'ammissione del latte crudo nello stabilimento di 
      trattamento o di trasformazione o presso il centro di raccolta 
      o di standardizzazione, purche' sia comunque  effettuato  nelle
aziende un controllo mediante prelievo di campioni. 
   d) Qualora controlli effettuati inducano a sospettare un'aggiunta 
      d'acqua, il servizio veterinario effettua prelievi in tutte le 
      aziende presso le quali e' stata fatta la raccolta del latte 
      crudo in questione. Se necessario, l'autorita' territorialmente 
      competente effettua prelievi di  campioni  ufficiali  ai  sensi
della lettera b). 
   e) Se i risultati del controllo eliminano il sospetto di aggiunta 
      di acqua, il latte crudo puo' essere utilizzato per la 
      produzione di latte crudo alimentare, di latte trattato 
      termicamente o di latte per la fabbricazione di prodotti a base
di latte. 
2. Il  responsabile  dello  stabilimento  di   trattamento   e/o   di
   trasformazione deve informare il servizio veterinario non appena i
   livelli massimi per il tenore di germi  e  il  titolo  di  cellule
   somatiche sono raggiunti. L'autorita' territorialmente  competente
   prende i provvedimenti appropriati. 
3. Qualora entro tre mesi dalla notifica dei risultati dei  controlli
   previsti al punto 1, lettera a),  e  dalle  indagini  previste  al
   capitolo IV, lettera D, e dopo superamento dei livelli indicati al
   capitolo IV il latte proveniente  dall'azienda  in  questione  non
   soddisfi le suddette norme, l'azienda non e'  piu'  autorizzata  a
   fornire latte crudo finche' il latte crudo non sia  conforme  alle
   suddette norme. 
4. Non puo' essere destinato al consumo umano il latte il cui  tenore
   in residui di sostanze  farmacologiche  attive  superi  i  livelli
   autorizzati per ciascuna delle sostanze previste negli allegati  I
   e III del regolamento (CEE) n. 2377/90. 
                             CAPITOLO IV 
Norme da osservare al momento  della  raccolta  presso  l'azienda  di
produzione per l'ammissione del latte  crudo  nello  stabilimento  di
                  trattamento o di trasformazione. 
Ai fini dell'osservanza  delle  norme  sottoindicate,  l'analisi  del
latte   crudo   e'   effettuata   separatamente   su   un    campione
rappresentativo della raccolta di ciascuna azienda di produzione. 
A. Latte crudo di vacca 
   Fatta salva l'osservanza dei limiti fissati agli allegati I e  III
del regolamento (CEE) n. 2377/90: 
   1. Il latte crudo di vacca destinato alla produzione di latte 
      alimentare trattato termicamente, di latte con aggiunta di 
      fermenti, cagliato, gelificato o aromatizzato e di  creme  deve
soddisfare i seguenti valori: 
 
                                     
        Tenore di germi a 30 gradi C (per ml) <= 100.000 (1)   
         Titolo di cellule somatiche (per ml) <= 400.000 (2)   
                                     
   2. Il latte crudo di vacca destinato alla fabbricazione di 
      prodotti a base di latte diversi da quelli di cui  al  punto  1
deve soddisfare i seguenti valori: 
 
    fino al   a decorrere       31.12.97   dall'1.1.98               
   Tenore di germi a 30 gradi C         (per ml)   <= 400 000  (1)   
   <= 100 000 (1)     Tenore di cellule somatiche         (per ml)   
   <= 500 000 (2)   <= 400 000 (2)           3.  Il  latte  crudo  di
   vacca destinato alla fabbricazione di 
      prodotti "al latte crudo", il cui processo di fabbricazione non
comprenda alcun trattamento termico, deve: 
      a) soddisfare i valori indicati al punto 1; 
      b) conformarsi inoltre ai seguenti valori (3); 
      Staphylococcus aureus (per ml): 
      n = 5 M = 2000 
      m = 500 c = 2 
 
(1) Media geometrica calcolata su un periodo di due mesi, con  almeno
due prelievi al mese. 
(2) Media geometrica calcolata con almeno un prelievo al mese, su  un
    periodo di tre mesi; qualora  il  livello  della  produzione  sia
    molto variabile secondo la stagione, potra' essere  applicato  un
    diverso metodo di calcolo dei risultati secondo quanto  stabilito
    in sede comunitaria. 
(3) Dove: 
    n = numero di unita' di campionamento che costituiscono il 
        campione; 
    m = limite entro il quale il risultato e' soddisfacente; 
    M = limite al di sopra del quale il risultato e' insoddisfacente; 
    c = numero di unita' campionarie nelle quali e' ammessa la 
        presenza di germi entro il limite di M, se M e' superato 
        anche in una sola unita' di  campionamento  il  risultato  e'
inaccettabile. 
B. Latte crudo di bufala 
   1. Il latte crudo di bufala destinato alla fabbricazione di 
      prodotti a base di latte deve soddisfare i seguenti valori: 
 
                    fino al 30.11.99   dall'1.12.99   
                                       
                                       
          Tenore di germi   <= 3.000.000   < 1.500.000 (4)   
                      a 30 gradi C (per ml)       
                                       
   2. Il latte crudo di bufala destinato alla fabbricazione di 
      prodotti "al latte crudo", il cui processo di fabbricazione non 
      comprenda alcun trattamento termico, deve soddisfare i seguenti
valori: 
 
                    fino al 30.11.99   dall'1.12.99   
                                       
                                       
           Tenore di germi   <= 1.000.000   < 500.000 (4)   
                      a 30 gradi C (per ml)       
                                       
C. Latte crudo ovino e caprino 
   1. Il latte crudo ovino o caprino destinato alla produzione di 
      latte alimentare trattato termicamente o alla fabbricazione di 
      prodotti a base di latte ovino o caprino trattati  termicamente
deve soddisfare i seguenti valori: 
 
                    fino al 30.11.99   dall'1.12.99   
                                       
                                       
          Tenore di germi   <= 3.000.000   < 1.500.000 (4)   
                      a 30 gradi C (per ml)       
                                       
   2. Il latte crudo ovino o caprino destinato alla fabbricazione di 
      prodotti al latte crudo, il cui processo di fabbricazione non 
      comprenda alcun trattamento termico, deve soddisfare i seguenti
valori: 
 
                    fino al 30.11.99   dall'1.12.99   
                                       
                                       
           Tenore di germi   <= 1.000.000   < 500.000 (4)   
                      a 30 gradi C (per ml)       
                                       
D. Qualora i valori massimi fissati alle lettere A,  B  e  C  vengano
   superati e le analisi  effettuate  in  seguito  evidenzino  rischi
   potenziali  per  la  salute,  il  servizio  veterinario  prende  i
   provvedimenti appropriati. 
E. L'osservanza delle norme indicate alle  lettere  A,  B  e  C  deve
   essere verificata con prelievi effettuati per sondaggio al momento
   della raccolta  presso  l'azienda  di  produzione,  o  al  momento
   dell'ammissione del latte crudo nello stabilimento di  trattamento
   o di trasformazione. 
 
(4) Media geometrica, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno
due prelievi al mese.