ALLEGATO B CAPITOLO I Condizioni generali e requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e degli stabilimenti di trasformazione 1. I reparti di lavoro devono essere sufficientemente ampi per potervi esercitare le attivita' professionali in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime e dei prodotti disciplinati dal presente regolamento. La produzione del latte trattato termicamente o la fabbricazione dei prodotti a base di latte che possono costituire un rischio di contaminazione per gli altri prodotti disciplinati dal presente regolamento deve essere effettuata in un luogo di lavoro nettamente separato. 2. I reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione delle materie prime e alla fabbricazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento devono possedere: a) un pavimento in materiale impermeabile e resistente, facile da pulire e da disinfettare, tale da agevolare l'evacuazione delle acque e munito di un dispositivo di scarico; b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed impermeabili, rivestite con un materiale chiaro; c) un soffitto facile da pulire nei locali in cui vengono manipolati, preparati o trasformati materie prime e prodotti soggetti a contaminazione e non imballati; d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire; e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori; f) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale; g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua premiscelata a temperatura appropriata. Nei reparti di lavoro e nelle latrine i rubinetti non devono poter essere azionati manualmente; tali dispositivi devono essere forniti dei prodotti per la pulizia e disinfezione nonche' di mezzi igienici per asciugarsi le mani; h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e degli impianti. 3. I locali di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti disciplinati dal presente regolamento devono possedere gli stessi requisiti di cui al punto 2, lettere da a) ad f). Viene fatta eccezione: a) per i locali refrigerati, nei quali e' sufficiente un pavimento facile da pulire e da disinfettare sistemato in modo da consentire una facile evacuazione delle acque; b) per i locali di congelazione o surgelazione, nei quali e' sufficiente un pavimento di materiale impermeabile e imputrescibile, facile da pulire. I locali di stoccaggio in regime di refrigerazione, congelazione e surgelazione devono possedere una installazione con capacita' frigorifera tale da mantenere le materie prime e i prodotti alle condizioni di temperatura prescritte dal presente regolamento. La presenza di pareti di legno e' consentita nei locali di stoccaggio in regime di congelazione e surgelazione costruiti anteriormente al 1 gennaio 1993. I locali di stoccaggio debbono essere sufficientemente ampi da contenere le materie prime impiegate e i prodotti disciplinati dal presente regolamento. 4. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, gli stabilimenti di trattamento e di trasformazione devono inoltre possedere: a) dispositivi per la manutenzione igienica e la protezione delle materie prime e di prodotti finiti non imballati o confezionati nel corso delle operazioni di carico e scarico; b) dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili; c) dispositivi e utensili di lavoro destinati ad entrare in contatto diretto con le materie prime e i prodotti, in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare; d) recipienti speciali a perfetta tenuta, costruiti con materiali resistenti alla corrosione, per collocarvi le materie prime o i prodotti non destinati al consumo umano. Qualora l'eliminazione di tali materie prime o prodotti avvenga mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti ed installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione di altre materie prime o prodotti; e) attrezzature adeguate per la pulizia e disinfezione del materiale e degli utensili; f) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue che soddisfi le norme igieniche; g) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Tuttavia, in via eccezionale, e' autorizzata l'erogazione di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento purche' le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione, diretta o indiretta, del prodotto. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle destinate all'acqua potabile; h) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonche' dispositivi igienici per asciugarsi le mani; i rubinetti dei lavabi non devono essere azionabili manualmente; i) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario, se la quantita' di prodotti trattati ne rende necessaria la presenza regolare o permanente; l) un locale o un armadio per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze analoghe; m) un locale o un armadio in cui riporre il materiale per la pulizia e la manutenzione; n) attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle cisterne utilizzate per il trasporto del latte e dei prodotti a base di latte liquidi o in polvere. Tali attrezzature non sono tuttavia obbligatorie qualora la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto vengano effettuate in impianti ufficialmente riconosciuti. CAPITOLO II Condizioni igieniche generali negli stabilimenti di trattamento e negli stabilimenti di trasformazione A. Condizioni igieniche generali per locali, attrezzature e utensili. 1. Le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione delle materie prime e dei prodotti, i pavimenti, le pareti, i soffitti e tramezzi devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime e dei prodotti. 2. Nei locali adibiti alla fabbricazione e allo stoccaggio del latte e dei prodotti a base di latte non sono ammessi animali. I roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere sistematicamente eliminati nei locali o sulle attrezzature. I topicidi, gli insetticidi, i disinfettanti e qualsiasi altra sostanza tossica devono essere depositati in locali o armadi che possano essere chiusi a chiave. Essi non devono costituire in alcun modo un rischio di contaminazione dei prodotti. 3. I reparti di lavoro, gli utensili e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione dei prodotti autorizzati. Tuttavia, essi possono essere utilizzati per la lavorazione, simultanea o in momenti diversi, di altri prodotti alimentari adatti al consumo umano o di altri prodotti a base di latte commestibili, ma destinati ad un uso diverso dal consumo umano, previa autorizzazione del servizio veterinario, a condizione che queste operazioni non provochino contaminazioni dei prodotti per i quali e' stata accordata l'autorizzazione. 4. L'uso di acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e' d'obbligo in qualsiasi caso; tuttavia, in via eccezionale, e' autorizzato l'uso di acqua non potabile per il raffreddamento degli impianti, la produzione di vapore, la lotta antincendio, a condizione che le condutture all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi e non presentino rischi di contaminazione delle materie prime e dei prodotti contemplati dal presente regolamento. 5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo da non avere effetti negativi sulle attrezzature, gli utensili, le materie prime e i prodotti contemplati al presente regolamento. I recipienti che li contengono devono essere chiaramente identificabili e essere muniti di una etichetta che precisi le istruzioni per l'uso. Dopo l'uso di detti prodotti, le apparecchiature e gli utensili devono essere sciacquati accuratamente con acqua potabile. B. Condizioni igieniche generali per il personale 1. Al personale addetto alla manipolazione delle materie prime e dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modifiche. 2. E' vietato fumare, sputare, bere e mangiare nei locali adibiti alla lavorazione e alla conservazione delle materie prime e dei prodotti disciplinati dal presente regolamento. CAPITOLO III Condizioni speciali per il riconoscimento dei centri di raccolta 1. Oltre a soddisfare i requisiti generali previsti al capitolo I, i centri di raccolta devono essere muniti almeno: a) di un dispositivo o di mezzi appropriati per il raffreddamento del latte e, qualora il latte sia immagazzinato nel centro di raccolta, di un impianto per il deposito in ambiente freddo; b) di centrifughe o qualsiasi altro dispositivo appropriato per la separazione fisica del latte dalle impurita', se la separazione del latte dalle impurita' viene effettuata nel centro di raccolta. CAPITOLO IV Condizioni speciali per il riconoscimento dei centri di standardizzazione 1. Oltre a soddisfare i requisiti generali previsti al capitolo I, i centri di standardizzazione devono disporre almeno: a) di recipienti per il deposito in ambiente freddo del latte crudo, di un'installazione destinata alla standardizzazione e di recipienti per il deposito del latte standardizzato; b) di centrifughe o di qualsiasi altro dispositivo adatto per la separazione fisica del latte dalle impurita'. CAPITOLO V Condizioni speciali per il riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e degli stabilimenti di trasformazione 1. Oltre a soddisfare i requisiti generali previsti al capitolo I, gli stabilimenti di trattamento e gli stabilimenti di trasformazione devono avere almeno: a) dispositivi che consentono di effettuare, in modo adeguato, meccanicamente la riempitura e la chiusura automatica, dopo la riempitura, dei recipienti destinati al confezionamento del latte alimentare trattato termicamente e dei prodotti a base di latte che si presentino sotto forma liquida, purche' queste operazioni siano effettuate nello stabilimento. Tale requisito non e' prescritto per i bidoni, le cisterne e le confezioni superiori ai quattro litri. Tuttavia, nel caso di produzione limitata di latte liquido da bere, il servizio veterinario puo' autorizzare metodi alternativi di riempitura e di chiusura non automatici, i quali offrano garanzie equivalenti in materia di igiene; b) impianti per il raffreddamento e il deposito in ambiente a re- gime di freddo del latte trattato termicamente, dei prodotti liquidi a base di latte e del latte crudo, nei casi previsti ai capitoli III e IV. Tali impianti devono essere posseduti nella misura in cui le operazioni di raffreddamento e deposito vengano effettuate nello stabilimento. Gli impianti per il deposito devono essere muniti di strumenti di misurazione della temperatura tarati periodicamente; c) qualora il confezionamento avvenga mediante recipienti utilizzabili una sola volta, deve essere presente una zona per il deposito dei contenitori e dei materiali di confezionamento. Qualora il confezionamento avvenga mediante recipienti riutilizzabili, deve essere presente una zona per il loro deposito, nonche' un impianto che permetta di effettuare meccanicamente la pulizia e la disinfezione di tali recipienti prima del riempimento; d) recipienti per lo stoccaggio del latte crudo, nonche' impianti di standardizzazione e recipienti per lo stoccaggio del latte standardizzato; e) se del caso, centrifughe o qualsiasi altro dispositivo idoneo per la separazione fisica del latte dalle impurita'; f 1) per gli stabilimenti di trattamento, un'attrezzatura per il trattamento termico del latte munita di: a) un regolatore automatico della temperatura; b) un termometro registratore; c) un sistema automatico di sicurezza che impedisca un riscaldamento insufficiente; d) un sistema di sicurezza adeguato che impedisca la miscela del latte pastorizzato o sterilizzato con il latte non completamente riscaldato; e) un registratore automatico del dispositivo di sicurezza di cui alla lettera d) o una procedura di controllo dell'efficacia di tale dispositivo. In deroga a quanto sopra il servizio veterinario puo' autorizzare, nell'ambito del riconoscimento degli stabilimenti, attrezzature differenti che assicurino prestazioni equivalenti con le stesse garanzie sanitarie; 2) per gli stabilimenti di trasformazione, e purche' queste operazioni siano effettuate nello stabilimento, un'attrezzatura e un metodo per il riscaldamento, la termizzazione o il trattamento termico rispondenti ai requisiti igienici; g) impianti e dispositivi per il raffreddamento, il confezionamento e il deposito dei prodotti gelati a base di latte, qualora tali operazioni vengano ivi effettuate; h) impianti e dispositivi che consentano di effettuare l'essiccazione e il confezionamento dei prodotti in polvere a base di latte, qualora tale operazione venga ivi effettuata. CAPITOLO VI Requisiti di igiene dei locali, delle attrezzature e del personale degli stabilimenti di trattamento e degli stabilimenti di trasformazione 1. Oltre a soddisfare i requisiti generali previsti al capitolo II, gli stabilimenti devono rispettare le seguenti condizioni: a) deve essere evitata la contaminazione crociata causata dalle attrezzature, dalla ventilazione o dal personale. Se del caso e secondo l'analisi dei rischi menzionata all'articolo 13, i locali adibiti alle operazioni di produzione sono divisi in zone umide e in zone secche, ciascuna sottoposta a specifiche condizioni di funzionamento; b) i recipienti e le cisterne utilizzati per il trasporto di latte crudo al centro di raccolta o di standardizzazione o allo stabilimento di trattamento o di trasformazione devono essere puliti e disinfettati prima della loro riutilizzazione, al piu' presto possibile, dopo ciascun viaggio o dopo ciascuna serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo e' estremamente contenuto, ma comunque almeno una volta ogni giorno lavorativo; c) le attrezzature, i recipienti e gli utensili che vengono a contatto con latte o prodotti a base di latte o altre materie prime deperibili devono essere puliti e, se necessario, disinfettati secondo una periodicita' e procedimenti conformi ai principi di cui all'articolo 13, comma 2; d) i locali di trattamento devono essere puliti secondo una periodicita' e procedimenti conformi ai principi di cui all'articolo 13, comma 2; e) per la pulitura di altri impianti, apparecchiature, recipienti che vengono a contatto con prodotti a base di latte microbiologicamente stabili nonche' con i locali in cui tali materie sono depositate, il responsabile dello stabilimento stabilisce un programma di pulitura basato sull'analisi dei rischi menzionata all'articolo 13; tale programma deve soddisfare il requisito di cui al comma 1, lettera a), e altresi' evitare che metodi inadeguati di pulitura comportino un rischio sanitario per i prodotti disciplinati dal presente regolamento.