(Allegato B)
                             ALLEGATO B 
                             CAPITOLO I 
Condizioni  generali  e  requisiti  per   il   riconoscimento   degli
 stabilimenti di trattamento e degli stabilimenti di trasformazione 
    1. I reparti di lavoro devono essere sufficientemente ampi per 
    potervi esercitare le attivita' professionali in condizioni 
    igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti 
    in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime e 
    dei prodotti disciplinati dal presente regolamento. La produzione 
    del latte trattato termicamente o la fabbricazione dei prodotti a 
    base di latte che possono costituire un rischio di contaminazione
per gli altri prodotti disciplinati dal presente regolamento deve 
    essere effettuata in un luogo di lavoro nettamente separato. 
2. I reparti in cui si procede alla manipolazione, alla  preparazione
   e alla trasformazione delle materie prime e alla fabbricazione dei
   prodotti disciplinati dal presente regolamento devono possedere: 
   a) un pavimento in materiale impermeabile e resistente, facile da 
      pulire e da disinfettare, tale da agevolare l'evacuazione delle
acque e munito di un dispositivo di scarico; 
   b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed 
      impermeabili, rivestite con un materiale chiaro; 
   c) un soffitto facile da pulire nei locali in cui vengono 
      manipolati, preparati o trasformati materie  prime  e  prodotti
soggetti a contaminazione e non imballati; 
   d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire; 
   e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di 
      evacuazione dei vapori; 
   f) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale; 
   g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la 
      disinfezione delle mani provvisti di acqua corrente fredda e 
      calda o di acqua premiscelata a temperatura appropriata. Nei 
      reparti di lavoro e nelle latrine i rubinetti non devono poter 
      essere azionati manualmente; tali dispositivi devono essere 
      forniti dei prodotti per la pulizia e disinfezione  nonche'  di
mezzi igienici per asciugarsi le mani; 
   h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e 
      degli impianti. 
3. I  locali  di  stoccaggio  delle  materie  prime  e  dei  prodotti
   disciplinati dal presente regolamento devono possedere gli  stessi
   requisiti di cui al punto 2, lettere da  a)  ad  f).  Viene  fatta
   eccezione: 
   a) per i locali refrigerati, nei quali e' sufficiente un pavimento 
      facile da  pulire  e  da  disinfettare  sistemato  in  modo  da
consentire una facile evacuazione delle acque; 
   b) per i locali di congelazione o surgelazione, nei quali e' 
      sufficiente  un   pavimento   di   materiale   impermeabile   e
imputrescibile, facile da pulire. 
I locali di stoccaggio in regime di  refrigerazione,  congelazione  e
surgelazione  devono  possedere  una  installazione   con   capacita'
frigorifera tale da mantenere le materie  prime  e  i  prodotti  alle
condizioni di temperatura prescritte dal presente regolamento. 
La presenza di pareti di legno e' consentita nei locali di stoccaggio
in regime di congelazione e surgelazione costruiti anteriormente al 1
gennaio 1993. 
I locali  di  stoccaggio  debbono  essere  sufficientemente  ampi  da
contenere le materie prime impiegate e i  prodotti  disciplinati  dal
presente regolamento. 
4. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, gli stabilimenti  di
trattamento e di trasformazione devono inoltre possedere: 
   a) dispositivi per la manutenzione igienica e la protezione delle 
      materie prime e di prodotti finiti non imballati o confezionati
nel corso delle operazioni di carico e scarico; 
   b) dispositivi appropriati di protezione contro animali 
      indesiderabili; 
   c) dispositivi e utensili di lavoro destinati ad entrare in 
      contatto diretto con le materie prime e i prodotti, in 
      materiale resistente alla corrosione, facili  da  lavare  e  da
disinfettare; 
   d) recipienti speciali a perfetta tenuta, costruiti con materiali 
      resistenti alla corrosione, per collocarvi le materie prime o i 
      prodotti non destinati al consumo umano. Qualora l'eliminazione 
      di tali materie prime o prodotti avvenga mediante tubi di 
      scarico, questi devono essere costruiti ed installati in modo 
      da evitare qualsiasi rischio di contaminazione di altre materie
prime o prodotti; 
   e) attrezzature adeguate per la pulizia e disinfezione del 
      materiale e degli utensili; 
   f) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue che soddisfi 
      le norme igieniche; 
   g) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai 
      sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 
      1988, n. 236. Tuttavia, in via eccezionale, e' autorizzata 
      l'erogazione di acqua non potabile per la produzione di vapore, 
      per la lotta antincendio e per il raffreddamento purche' le 
      relative condutture non permettano di usare tale acqua per 
      altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione, 
      diretta o indiretta, del prodotto. Le tubature per l'acqua non 
      potabile devono  essere  chiaramente  distinguibili  da  quelle
destinate all'acqua potabile; 
   h) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e 
      pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a 
      sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di 
      lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la 
      pulizia delle mani nonche' dispositivi igienici per asciugarsi 
      le mani; i rubinetti dei lavabi non  devono  essere  azionabili
manualmente; 
   i) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso 
      a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario, 
      se la quantita' di prodotti trattati  ne  rende  necessaria  la
presenza regolare o permanente; 
   l) un locale o un armadio per riporvi i detersivi, i disinfettanti 
      e sostanze analoghe; 
   m) un locale o un armadio in cui riporre il materiale per la 
      pulizia e la manutenzione; 
   n) attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle 
      cisterne utilizzate per il trasporto del latte e dei prodotti a 
      base di latte liquidi o in polvere. Tali attrezzature non sono 
      tuttavia obbligatorie qualora la pulizia e la disinfezione dei 
      mezzi di trasporto vengano effettuate in impianti ufficialmente
riconosciuti. 
                             CAPITOLO II 
Condizioni igieniche generali negli  stabilimenti  di  trattamento  e
                negli stabilimenti di trasformazione 
A. Condizioni igieniche generali per locali, attrezzature e utensili. 
1. Le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione delle
   materie prime e dei prodotti, i pavimenti, le pareti, i soffitti e
   tramezzi  devono  essere  tenuti  in  condizioni  di   pulizia   e
   manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili  contaminazioni
   delle materie prime e dei prodotti. 
2. Nei locali adibiti alla fabbricazione e allo stoccaggio del  latte
   e dei prodotti a  base  di  latte  non  sono  ammessi  animali.  I
   roditori, gli insetti e qualsiasi altro  parassita  devono  essere
   sistematicamente eliminati nei  locali  o  sulle  attrezzature.  I
   topicidi, gli  insetticidi,  i  disinfettanti  e  qualsiasi  altra
   sostanza tossica devono essere depositati in locali o  armadi  che
   possano essere chiusi a chiave.  Essi  non  devono  costituire  in
   alcun modo un rischio di contaminazione dei prodotti. 
3. I reparti di lavoro, gli utensili e  le  attrezzature  non  devono
   essere adibiti ad  usi  diversi  dalla  lavorazione  dei  prodotti
   autorizzati. Tuttavia,  essi  possono  essere  utilizzati  per  la
   lavorazione, simultanea o in momenti diversi,  di  altri  prodotti
   alimentari adatti al consumo umano o di altri prodotti a  base  di
   latte commestibili, ma destinati ad un  uso  diverso  dal  consumo
   umano,  previa  autorizzazione   del   servizio   veterinario,   a
   condizione che queste operazioni non provochino contaminazioni dei
   prodotti per i quali e' stata accordata l'autorizzazione. 
4. L'uso di acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente  della
   Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e' d'obbligo in qualsiasi caso;
   tuttavia, in via eccezionale, e' autorizzato l'uso  di  acqua  non
   potabile per il raffreddamento degli impianti,  la  produzione  di
   vapore, la lotta  antincendio,  a  condizione  che  le  condutture
   all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua  per  altri
   scopi e non presentino  rischi  di  contaminazione  delle  materie
   prime e dei prodotti contemplati dal presente regolamento. 
5. I disinfettanti devono essere utilizzati  in  modo  da  non  avere
   effetti negativi sulle  attrezzature,  gli  utensili,  le  materie
   prime  e  i  prodotti  contemplati  al  presente  regolamento.   I
   recipienti   che   li   contengono   devono   essere   chiaramente
   identificabili e essere muniti di una  etichetta  che  precisi  le
   istruzioni  per  l'uso.  Dopo  l'uso   di   detti   prodotti,   le
   apparecchiature  e   gli   utensili   devono   essere   sciacquati
   accuratamente con acqua potabile. 
B. Condizioni igieniche generali per il personale 
1. Al personale addetto alla manipolazione delle materie prime e  dei
   prodotti disciplinati dal presente  regolamento  si  applicano  le
   disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39,  40,  41  e  42  del
   decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.  327,  e
   successive modifiche. 
2. E' vietato fumare, sputare, bere e  mangiare  nei  locali  adibiti
   alla lavorazione e alla conservazione delle materie  prime  e  dei
   prodotti disciplinati dal presente regolamento. 
                            CAPITOLO III 
  Condizioni speciali per il riconoscimento dei centri di raccolta 
1. Oltre a soddisfare i requisiti generali previsti al capitolo I,  i
centri di raccolta devono essere muniti almeno: 
   a) di un dispositivo o di mezzi appropriati per il raffreddamento 
      del latte e, qualora il latte sia immagazzinato nel  centro  di
raccolta, di un impianto per il deposito in ambiente freddo; 
   b) di centrifughe o qualsiasi altro dispositivo appropriato per la 
      separazione fisica del latte dalle impurita', se la separazione 
      del latte  dalle  impurita'  viene  effettuata  nel  centro  di
raccolta. 
                             CAPITOLO IV 
Condizioni   speciali   per   il   riconoscimento   dei   centri   di
                          standardizzazione 
1. Oltre a soddisfare i requisiti generali previsti al capitolo I,  i
centri di standardizzazione devono disporre almeno: 
   a) di recipienti per il deposito in ambiente freddo del latte 
      crudo, di un'installazione destinata alla  standardizzazione  e
di recipienti per il deposito del latte standardizzato; 
   b) di centrifughe o di qualsiasi altro dispositivo adatto per la 
      separazione fisica del latte dalle impurita'. 
                             CAPITOLO V 
Condizioni speciali  per  il  riconoscimento  degli  stabilimenti  di
         trattamento e degli stabilimenti di trasformazione 
1. Oltre a soddisfare i requisiti generali previsti  al  capitolo  I,
   gli  stabilimenti   di   trattamento   e   gli   stabilimenti   di
   trasformazione devono avere almeno: 
   a) dispositivi che consentono di effettuare, in modo adeguato, 
      meccanicamente la riempitura e la chiusura automatica, dopo la 
      riempitura, dei recipienti destinati al confezionamento del 
      latte alimentare trattato termicamente e dei prodotti a base di 
      latte che si presentino sotto  forma  liquida,  purche'  queste
operazioni siano effettuate nello stabilimento. 
      Tale requisito non e' prescritto per i bidoni, le cisterne e le
confezioni superiori ai quattro litri. 
      Tuttavia, nel caso di produzione limitata di latte liquido da 
      bere, il servizio veterinario puo' autorizzare metodi 
      alternativi di riempitura e di chiusura non automatici, i quali
offrano garanzie equivalenti in materia di igiene; 
   b) impianti per il raffreddamento e il deposito in ambiente a re- 
      gime di freddo del latte trattato termicamente, dei prodotti 
      liquidi a base di latte e del latte crudo, nei casi previsti ai 
      capitoli III e IV. Tali impianti devono essere posseduti nella 
      misura in cui le operazioni di raffreddamento e deposito 
      vengano effettuate nello stabilimento. Gli impianti per il 
      deposito devono essere muniti di strumenti di misurazione della
temperatura tarati periodicamente; 
   c) qualora il confezionamento avvenga mediante recipienti 
      utilizzabili una sola volta, deve essere presente una zona per 
      il deposito dei contenitori e dei materiali di confezionamento. 
      Qualora il confezionamento avvenga mediante recipienti 
      riutilizzabili, deve essere presente una zona per il loro 
      deposito, nonche' un impianto che permetta di effettuare 
      meccanicamente la pulizia e la disinfezione di tali  recipienti
prima del riempimento; 
   d) recipienti per lo stoccaggio del latte crudo, nonche' impianti 
      di standardizzazione e recipienti per lo stoccaggio  del  latte
standardizzato; 
   e) se del caso, centrifughe o qualsiasi altro dispositivo idoneo 
      per la separazione fisica del latte dalle impurita'; 
   f 1) per gli stabilimenti di trattamento, un'attrezzatura per il 
      trattamento termico del latte munita di: 
         a) un regolatore automatico della temperatura; 
         b) un termometro registratore; 
         c) un sistema automatico di sicurezza che impedisca un 
            riscaldamento insufficiente; 
         d) un sistema di sicurezza adeguato che impedisca la miscela 
               del latte pastorizzato o sterilizzato con il latte non 
            completamente riscaldato; 
         e) un registratore automatico del dispositivo di sicurezza 
                  di cui alla lettera d) o una procedura di controllo 
            dell'efficacia di tale dispositivo. 
      In deroga a quanto sopra il servizio veterinario puo' 
      autorizzare, nell'ambito del riconoscimento degli stabilimenti, 
      attrezzature differenti che assicurino prestazioni  equivalenti
con le stesse garanzie sanitarie; 
      2) per gli stabilimenti di trasformazione, e purche' queste 
         operazioni siano effettuate nello stabilimento, 
         un'attrezzatura e un metodo per il riscaldamento, la 
         termizzazione  o  il  trattamento  termico  rispondenti   ai
requisiti igienici; 
   g) impianti e dispositivi per il raffreddamento, il 
      confezionamento e il deposito dei prodotti  gelati  a  base  di
latte, qualora tali operazioni vengano ivi effettuate; 
   h) impianti e dispositivi che consentano di effettuare 
      l'essiccazione e il confezionamento dei prodotti in  polvere  a
base di latte, qualora tale operazione venga ivi effettuata. 
                             CAPITOLO VI 
Requisiti di igiene dei locali, delle attrezzature  e  del  personale
degli  stabilimenti  di   trattamento   e   degli   stabilimenti   di
                           trasformazione 
1. Oltre a soddisfare i requisiti generali previsti al  capitolo  II,
gli stabilimenti devono rispettare le seguenti condizioni: 
   a) deve essere evitata la contaminazione crociata causata dalle 
      attrezzature, dalla ventilazione o dal personale. Se del caso e 
      secondo l'analisi dei rischi menzionata all'articolo 13, i 
      locali adibiti alle operazioni di produzione sono divisi in 
      zone umide e in zone secche, ciascuna sottoposta  a  specifiche
condizioni di funzionamento; 
   b) i recipienti e le cisterne utilizzati per il trasporto di latte 
      crudo al centro di raccolta o di standardizzazione o allo 
      stabilimento di trattamento o di trasformazione devono essere 
      puliti e disinfettati prima della loro riutilizzazione, al piu' 
      presto possibile, dopo ciascun viaggio o dopo ciascuna serie di 
      viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico 
      successivo e' estremamente contenuto, ma  comunque  almeno  una
volta ogni giorno lavorativo; 
   c) le attrezzature, i recipienti e gli utensili che vengono a 
      contatto con latte o prodotti a base di latte o altre materie 
      prime deperibili devono essere puliti e, se necessario, 
      disinfettati secondo una periodicita' e  procedimenti  conformi
ai principi di cui all'articolo 13, comma 2; 
   d) i locali di trattamento devono essere puliti secondo una 
      periodicita'  e  procedimenti  conformi  ai  principi  di   cui
all'articolo 13, comma 2; 
   e) per la pulitura di altri impianti, apparecchiature, recipienti 
      che vengono a contatto con prodotti a base di latte 
      microbiologicamente stabili nonche' con i locali in cui tali 
      materie sono depositate, il responsabile dello stabilimento 
      stabilisce un programma di pulitura basato sull'analisi dei 
      rischi menzionata all'articolo 13; tale programma deve 
      soddisfare il requisito di cui al comma 1, lettera a), e 
      altresi' evitare che metodi inadeguati di pulitura comportino 
      un rischio sanitario per i prodotti disciplinati  dal  presente
regolamento.