(Accordo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della  nazione
piu' favorita in tutti i settori per quanto riguarda: 
   - i dazi e gli oneri doganali applicati alle importazioni e alle 
     esportazioni, compresi i relativi metodi di riscossione; 
   - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e 
     trasbordo; 
   - le imposte e gli altri oneri interni di qualsiasi tipo applicati 
     direttamente o indirettamente ai beni importati; 
   - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; 
   -  le  regole  in  materia  di   vendita,   acquisto,   trasporto,
distribuzione e uso delle merci sul mercato nazionale. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: 
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione  doganale  o  una
   zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione  di  detta
   unione o di detta zona; 
b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al  GATT  e
   ad altre intese internazionali  a  favore  dei  paesi  in  via  di
   sviluppo; 
c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il  traffico
frontaliero. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo  11,  paragrafo  3
non si applicano, per  un  periodo  transitorio  che  scadra'  il  31
dicembre 1958  o,  se  precedente,  al  momento  dell'adesione  della
Moldavia al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla
Repubblica di Moldavia agli altri Stati indipendenti a decorrere  dal
giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.