(Accordo - art. 102)
                            ARTICOLO 102 
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori  in  cui  si
applicano i  trattati  che  istituiscono  la  Comunita'  europea,  la
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la  Comunita'  europea
dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate,  e,  dall'altro,
al territorio della Repubblica di Moldavia.