(Accordo - art. 105)
                            ARTICOLO 105 
Il presente accordo  e'  approvato  dalle  Parti  conformemente  alle
rispettive procedure. 
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo  mese
successivo alla data in cui le  Parti  si  notificano  reciprocamente
l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. 
A  decorrere  dalla  sua  entrata  in  vigore  il  presente   accordo
sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra  la  Repubblica  di
Moldavia  e  la  Comunita',  l'accordo  tra  la  Comunita'  economica
europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e  l'Unione  delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e  sulla  cooperazione
economica e commerciale, firmato, il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.