(Accordo - Allegato II)
                             ALLEGATO II 
   Misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 
1. La Moldavia  puo'  adottare  misure  eccezionali  in  deroga  alle
   disposizioni dell'articolo 13 sotto forma di restrizioni quantita-
   tive su base non discriminatoria. 
2. Dette misure possono riguardare unicamente le industrie nascenti o
   determinati settori in fase di ristrutturazione  oppure  in  gravi
   difficolta', segnatamente quando tali difficolta' siano  fonte  di
   considerevoli problemi sociali. 
3. Il valore totale delle importazioni dei prodotti oggetto di queste
   misure non puo' superare il 15% delle  importazioni  totali  dalla
   Comunita'  effettuate  nell'anno  che  precede  l'introduzione  di
   restrizioni  quantitative  e  per  il   quale   sono   disponibili
   statistiche. 
   Queste disposizioni non  possono  essere  aggirate  aumentando  la
   protezione tariffaria sulle merci importate in questione. 
4. Dette  misure  possono  essere  applicate  solo  per  un   periodo
   transitorio, fino al  31  dicembre  1988,  a  meno  che  le  Parti
   decidano diversamente oppure, se questa data e'  precedente,  fino
   al momento in cui la Moldavia non diventera' Parte contraente  del
   GATT. 
5. La Moldavia informa il Consiglio di cooperazione in merito a tutte
   le misure che intende adottare a norma del presente  allegato;  su
   richiesta  della  Comunita',  prima   dell'adozione   si   tengono
   consultazioni in seno al Consiglio di cooperazione su teli  misure
   e sui settori cui si applicano.