ALLEGATO II Misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 1. La Moldavia puo' adottare misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 sotto forma di restrizioni quantita- tive su base non discriminatoria. 2. Dette misure possono riguardare unicamente le industrie nascenti o determinati settori in fase di ristrutturazione oppure in gravi difficolta', segnatamente quando tali difficolta' siano fonte di considerevoli problemi sociali. 3. Il valore totale delle importazioni dei prodotti oggetto di queste misure non puo' superare il 15% delle importazioni totali dalla Comunita' effettuate nell'anno che precede l'introduzione di restrizioni quantitative e per il quale sono disponibili statistiche. Queste disposizioni non possono essere aggirate aumentando la protezione tariffaria sulle merci importate in questione. 4. Dette misure possono essere applicate solo per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 1988, a meno che le Parti decidano diversamente oppure, se questa data e' precedente, fino al momento in cui la Moldavia non diventera' Parte contraente del GATT. 5. La Moldavia informa il Consiglio di cooperazione in merito a tutte le misure che intende adottare a norma del presente allegato; su richiesta della Comunita', prima dell'adozione si tengono consultazioni in seno al Consiglio di cooperazione su teli misure e sui settori cui si applicano.