ARTICOLO 11 1. Le Parti convengono che la liberta' di transito delle merci e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 2. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il proprio territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 3. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT si applicano fra le Parti. 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti.