(Accordo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
1. Le Parti convengono che la liberta' di  transito  delle  merci  e'
fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 
2. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il  transito  senza
restrizioni attraverso il proprio territorio per le merci  originarie
del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra
Parte. 
3. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT  si
applicano fra le Parti. 
4. Le disposizioni  del  presente  articolo  lasciano  impregiudicate
tutte le norme  speciali  relative  a  settori  particolari  quali  i
trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti.