ALLEGATO III Convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 49 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 49 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991). 2. Il Consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 49. In caso si verificassero problemi riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1984). 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Moldavia concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Moldavia a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.