(Accordo - Allegato III)
                            ALLEGATO III 
Convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, 
          industriale e commerciale di cui all'articolo 49 
1. Il paragrafo 2 dell'articolo 49 riguarda le  seguenti  convenzioni
   multilaterali: 
   - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e 
     artistiche (atto di Parigi, 1971); 
   - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli 
     artisti interpreti o esecutori, dei produttori di  fonogrammi  e
     degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); 
   - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione 
     internazionale dei marchi (Madrid, 1989); 
   - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e 
     dei servizi ai  fini  del  marchio  registrato  (Ginevra,  1977,
     emendato nel 1979); 
   - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati 
     vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991). 
2. Il Consiglio di cooperazione puo' raccomandare  l'applicazione  ad
   altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo  49.
   In  caso  si  verificassero  problemi  riguardanti  la  proprieta'
   intellettuale, industriale o commerciale che abbiano  un'incidenza
   sulle attivita' commerciali, su richiesta di una  delle  Parti  si
   tengono urgentemente consultazioni al fine  di  trovare  soluzioni
   reciprocamente soddisfacenti. 
3. Le Parti  confermano  l'importanza  che  annettono  agli  obblighi
   derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: 
   - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del 
     deposito  di  microorganismi  agli   effetti   della   procedura
     brevettuale (1977, modificato nel 1980); 
   - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' 
     industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); 
   - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi 
     (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); 
   - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 
     1970, emendato e modificato nel 1984). 
4. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo,  la
   Moldavia concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per
   il riconoscimento e  la  tutela  della  proprieta'  intellettuale,
   industriale e commerciale, un trattamento non meno  favorevole  di
   quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 
5. Le disposizioni del paragrafo  4  non  si  applicano  ai  vantaggi
   concessi dalla Repubblica di Moldavia a un paese  terzo,  su  base
   reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.