(Accordo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
Fatti salvi i diritti e  gli  obblighi  derivanti  dalle  convenzioni
internazionali  sull'ammissione  temporanea  delle  merci  cui  hanno
aderito entrambe le Parti ciascuna di queste ultime concede all'altra
l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi  sulle  merci  in
ammissione temporanea, nei casi e secondo le  procedure  previsti  da
qualsiasi  altra  convenzione  in  materia  cui  abbia  aderito,   in
conformita'  alla  propria  legislazione.  Si  terra'   conto   delle
condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti
da tale convenzione.