ARTICOLO 13 Le merci originarie della Moldavia e della Comunita' sono importate, rispettivamente, nella Comunita' e in Moldavia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea.