(Accordo - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
Le merci originarie della Moldavia e della Comunita' sono  importate,
rispettivamente, nella  Comunita'  e  in  Moldavia  in  esenzione  da
restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli  articoli
17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo  e
le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e  280  dell'atto  di
adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea.