(Accordo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
1. I prodotti del territorio di una Parte  importati  nel  territorio
dell'altra   Parte   non   sono   soggetti   ne'   direttamente   ne'
indirettamente a tasse interne o ad altri oneri  interni  di  nessuna
specie,  fatta  eccezione  per  quelli  applicati,   direttamente   o
indirettamente, ai prodotti interni simili. 
2. A questi prodotti e' inoltre  concesso  un  trattamento  non  meno
favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale
conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per
la vendita interna, l'offerta in vendita, l'acquisto,  il  trasporto,
la distribuzione o l'uso di  questi  prodotti.  Le  disposizioni  del
presente paragrafo non pregiudicano  l'applicazione  dei  vari  oneri
relativi al trasporto interno basati  esclusivamente  sulla  gestione
economica del  mezzo  di  trasporto  e  non  sulla  nazionalita'  del
prodotto.