(Accordo - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
1. Se un prodotto e' importato nel territorio di una delle  Parti  in
quantita' talmente aumentata e in condizioni tali da provocare  o  da
minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali  di
prodotti  simili  o  direttamente  concorrenti,  la  Comunita'  o  la
Repubblica di Moldavia, a  seconda  dei  casi,  possono  adottare  le
misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 
2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento,  ovvero  immediatamente
dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4,  la  Comunita'  o  la
Repubblica di Moldavia, a seconda dei casi, fornisce al  Comitato  di
cooperazione tutte le informazioni  utili  al  fine  di  trovare  una
soluzione accettabile per entrambe le Parti. 
3.  Ove,  in  esito  alle  consultazioni,  le  Parti  non   dovessero
raggiungere, entro 30 giorni dalla data  in  cui  e  stato  adito  il
Comitato di cooperazione, ad un accordo sulle misure  necessarie  per
porre  rimedio  alla  situazione,  la  Parte  che   ha   chiesto   le
consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti  interessati
nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o
porvi rimedio, oppure adottare altre misure appropriate. 
4. In circostanze critiche, quando  il  ritardo  provocherebbe  danni
difficilmente riparabili, le Parti possono  adottare  le  misure  del
caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime  siano
proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 
5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti
contraenti  privilegiano   quelle   meno   pregiudizievoli   per   il
conseguimento degli obiettivi del presente accordo.