(Accordo - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
Nessuna disposizione del presente Titolo, e in particolare l'articolo
17, pregiudica ne' compromette minimamente l'adozione,  ad  opera  di
una delle Parti, di misure antidumping e  compensative  conformemente
all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo
VI del GATT,  all'accordo  sull'interpretazione  e  sull'applicazione
degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa  legislazione
interna. 
Per quanto  riguarda  le  inchieste  antidumping  o  antisovvenzioni,
ciascuna Parte accetta di esaminare  le  richieste  dell'altra  e  di
informare le parti interessate degli elementi e delle  considerazioni
principali in base ai quali sara' adottata la  decisione  definitiva.
Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna Parte fa
il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.