(Accordo - art. 20)
                             ARTICOLO 20 
Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che
rientrano nei capitoli 50-63 della  nomenclatura  combinata,  la  cui
disciplina e' contenuta in un accordo a parte siglato  il  14  maggio
1993 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1993.