(Accordo - art. 22)
                             ARTICOLO 22 
Agli scambi di materiali nucleari si applicano  le  disposizioni  del
trattato che istituisce la Comunita'  europea  dell'energia  atomica.
Ove necessario, il commercio in  materiale  nucleare  sara'  soggetto
alle disposizioni di uno specifico accordo che sara' concluso tra  la
Comunita' europea dell'energia atomica e la Repubblica di Moldavia.