ARTICOLO 23 1. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini moldavi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 2. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in Moldavia, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni, basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.