(Accordo - art. 23)
                             ARTICOLO 23 
1.  Conformemente  alle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative applicabili in ciascuno Stato membro, la  Comunita'  e
gli Stati membri si adoperano per evitare  che  i  cittadini  moldavi
legalmente  impiegati  sul  territorio  di  uno  Stato  membro  siano
oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate  sulla
nazionalita'  per  quanto  riguarda  le  condizioni  di  lavoro,   di
retribuzione o di licenziamento. 
2.  Conformemente  alle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative applicabili in Moldavia, questo paese si  adopera  per
evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati  sul
suo  territorio  siano  oggetto,  rispetto  ai  suoi  cittadini,   di
discriminazioni, basate sulla nazionalita'  per  quanto  riguarda  le
condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.