ARTICOLO 24 Coordinamento della previdenza sociale Le Parti concludono accordi al fine di: i) adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalita' moldava legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro. Dette disposizioni devono garantire in particolare che: - tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri siano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' nonche' per l'assistenza medica; - tutte le pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori; ii) adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili in Moldavia, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati in Moldavia un trattamento simile a quello di cui al secondo trattino del paragrafo i).