(Accordo - art. 24)
                             ARTICOLO 24 
               Coordinamento della previdenza sociale 
Le Parti concludono accordi al fine di: 
i) adottare,  secondo  le  condizioni  e  modalita'  applicabili   in
    ciascuno   Stato   membro,   le   disposizioni   necessarie    al
    coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i  lavoratori
    di nazionalita' moldava legalmente impiegati  sul  territorio  di
    uno  Stato  membro.  Dette  disposizioni  devono   garantire   in
    particolare che: 
    - tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza 
      trascorsi dai lavoratori in questione  nei  vari  Stati  membri
      siano  cumulati  ai  fini  delle  pensioni  di  vecchiaia,   di
      invalidita'  e  di  reversibilita'  nonche'  per   l'assistenza
      medica; 
    - tutte le pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di 
      reversibilita' e quelle in seguito a infortuni sul lavoro  o  a
      malattie professionali siano  liberamente  trasferibili,  fatta
      eccezione per le  prestazioni  speciali  non  contributive,  al
      tasso previsto dalla legislazione dello Stato  membro  o  degli
      Stati membri debitori; 
ii) adottare,  secondo  le  condizioni  e  modalita'  applicabili  in
    Moldavia, le disposizioni necessarie per concedere ai  lavoratori
    di  uno  Stato  membro  legalmente  impiegati  in   Moldavia   un
    trattamento simile a  quello  di  cui  al  secondo  trattino  del
    paragrafo i).