(Accordo - art. 29)
                             ARTICOLO 29 
1. a) Conformemente alle  rispettive  legislazioni  e  normative,  la
      Comunita' e gli Stati membri concedono  alle  societa'  moldave
      che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno
      favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi. 
   b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, conformemente 
      alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli 
      Stati membri concedono alle controllate delle societa' moldave 
      stabilite sul loro territorio un trattamento non meno 
      favorevole, per la loro  attivita',  di  quello  concesso  alle
societa' comunitarie. 
   c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la 
      Comunita' e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie 
      delle societa' moldave stabilite sul loro territorio un 
      trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di 
      quello concesso alle sedi  secondarie  di  societa'  dei  paesi
terzi. 
2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato V e  conformemente
      alle sue legislazioni e normative,  la  Moldavia  concede  alle
      societa' comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio  un
      trattamento non meno favorevole di  quello  concesso  alle  sue
      societa' o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi. 
   b) Conformemente alle sue legislazioni e normative, la Moldavia 
      concede alle controllate e alle sedi secondarie di societa' 
      comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non 
      meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle 
      sue societa'  e  sedi  secondarie  oppure,  se  migliore,  alle
societa' o sedi secondarie di paesi terzi. 
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non  possono  essere  invocate
per eludere la legislazione e le normative di una  Parte  applicabili
all'accesso a settori o attivita' specifici  per  le  controllate  di
societa' dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima. 
Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1  e  2  le  societa'
stabilite nella Comunita' e in  Moldavia  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  accordo   e,   per   le   societa'   stabilite
successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.