(Accordo - art. 30)
                             ARTICOLO 30 
1. Fatte salve le disposizioni  dell'articolo  101,  le  disposizioni
dell'articolo 29 non si applicano  al  trasporto  aereo,  fluviale  e
marittimo. 
2. Tuttavia, per i  servizi  di  trasporto  marittimo  internazionale
offerti dalle agenzie marittime, comprese  le  attivita'  intermodali
che implicano una  tratta  marittima,  ciascuna  Parte  autorizza  le
societa' dell'altra parte  ad  essere  commercialmente  presenti  sul
proprio territorio sotto forma di controllate o  di  sedi  secondarie
applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni  non
meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se  migliori,
alle controllate e sedi secondarie di societa' di paesi terzi. 
Dette attivita' comprendono, fra l'altro: 
a) la commercializzazione  e  la  vendita  di  servizi  di  trasporto
   marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti,
   dalla quotazione alla fatturazione,  quando  detti  servizi  siano
   gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori  di  servizi
   con  i  quali  il  venditore  di  servizi  ha   concluso   accordi
   commerciali permanenti; 
b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la
   rivendita a questi ultimi) di  tutti  i  servizi  di  trasporto  e
   connessi, compresi i servizi di  trasporto  interno  di  qualsiasi
   tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e  stradale,
   necessari per la fornitura di un servizio integrato; 
c) la predisposizione  dei  documenti  di  trasporto,  dei  documenti
   doganali o di altri documenti inerenti all'origine e  alla  natura
   delle merci trasportate; 
d) la fornitura  di  informazioni  commerciali  con  qualunque  mezzo
   comprendenti,   tra   l'altro,   i   sistemi    di    informazione
   computerizzati e gli scambi di dati elettronici  (fatte  salve  le
   restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); 
e) la conclusione di intese commerciali, compresa  la  partecipazione
   al capitale azionario della societa' e la nomina del personale lo-
   cale (oppure, per il personale  straniero,  in  conformita'  delle
   pertinenti  disposizioni  del  presente  accordo)  con   qualsiasi
   agenzia marittima stabilita in loco; 
f) le operazioni effettuate a nome delle  societa',  l'organizzazione
   dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.