ARTICOLO 30 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 101, le disposizioni dell'articolo 29 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime, comprese le attivita' intermodali che implicano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza le societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul proprio territorio sotto forma di controllate o di sedi secondarie applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle controllate e sedi secondarie di societa' di paesi terzi. Dette attivita' comprendono, fra l'altro: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la predisposizione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali con qualunque mezzo comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di intese commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della societa' e la nomina del personale lo- cale (oppure, per il personale straniero, in conformita' delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco; f) le operazioni effettuate a nome delle societa', l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.