ARTICOLO 31 Ai fini del presente accordo: a) per "societa' comunitaria" o "societa' moldava" s'intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Moldavia rispettivamente che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territorio della Comunita' o della Moldavia rispettivamente. Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Moldavia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunita' o della Moldavia viene considerata una societa' rispettivamente comunitaria o moldava se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Moldavia. b) Per "controllata" di una societa' s'intende una societa' controllata di fatto dalla prima. c) Per "sede secondaria" di una societa' s'intende un centro d'affari senza personalita' giuridica, che ha l'apparenza della stabilita' quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicche' questi ultimi, fermo restando che, se del caso, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione. d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le societa' comunitarie o moldave ai sensi della lettera a) di intraprendere attivita' economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente in Moldavia o nella Comunita'. e) Per "attivita'" s'intende lo svolgimento di attivita' economiche. f) Per "attivita' economiche" s'intendono le attivita' di natura industriale, commerciale e professionale. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Moldavia stabiliti al di fuori della Comunita' o della Moldavia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Moldavia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Moldavia, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Moldavia in conformita' delle rispettive legislazioni.