(Accordo - art. 31)
                             ARTICOLO 31 
Ai fini del presente accordo: 
a) per "societa' comunitaria"  o  "societa'  moldava"  s'intende  una
   societa' costituita a norma delle leggi  di  uno  Stato  membro  o
   della  Moldavia  rispettivamente  che  abbia  la   sede   sociale,
   l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul
   territorio  della  Comunita'  o  della  Moldavia  rispettivamente.
   Tuttavia, una societa' costituita in conformita'  delle  leggi  di
   uno Stato membro o della Moldavia che abbia solo la  sede  sociale
   sul territorio della Comunita' o della Moldavia viene  considerata
   una societa' rispettivamente  comunitaria  o  moldava  se  le  sue
   attivita'  sono   effettivamente   e   permanentemente   collegate
   all'economia di uno degli Stati membri o della Moldavia. 
b) Per  "controllata"  di  una  societa'   s'intende   una   societa'
   controllata di fatto dalla prima. 
c) Per "sede secondaria" di una societa' s'intende un centro d'affari
   senza personalita' giuridica, che ha l'apparenza della  stabilita'
   quale estensione di una casa madre, che dispone  del  personale  e
   delle necessarie infrastrutture per  negoziare  affari  con  terzi
   cosicche' questi ultimi, fermo restando che, se del caso, vi sara'
   un rapporto giuridico con la casa madre la cui  sede  centrale  si
   trova all'estero, non deve trattare direttamente  con  detta  casa
   madre ma puo' concludere operazioni commerciali presso  il  centro
   d'affari che ne costituisce l'estensione. 
d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le societa'
   comunitarie o moldave ai sensi della lettera a)  di  intraprendere
   attivita' economiche  istituendo  controllate  o  sedi  secondarie
   rispettivamente in Moldavia o nella Comunita'. 
e) Per "attivita'" s'intende lo svolgimento di attivita'  economiche.
   f) Per "attivita' economiche" s'intendono le attivita'  di  natura
   industriale, commerciale e professionale. 
Per quanto riguarda il trasporto marittimo  internazionale,  comprese
le operazioni intermodali che comprendono  una  tratta  marittima,  i
cittadini degli Stati membri o della Moldavia stabiliti al  di  fuori
della Comunita' o della Moldavia e le agenzie marittime stabilite  al
di fuori della Comunita' o della Moldavia e controllate da  cittadini
di uno Stato membro o della Moldavia, beneficiano delle  disposizioni
del presente capitolo e  del  capitolo  III  se  le  loro  navi  sono
registrate in detto Stato membro o in Moldavia in  conformita'  delle
rispettive legislazioni.