(Accordo - art. 32)
                             ARTICOLO 32 
1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, a  ciascuna  Parte
non e' impedito di  adottare  misure  cautelative  per  tutelare  gli
investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti
delle  quali  un  fornitore  di  servizi  finanziari  ha  un  obbligo
fiduciario, oppure per garantire l'integrita'  e  la  stabilita'  del
sistema finanziario. Qualora tali  misure  non  siano  conformi  alle
disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per
eludere gli obblighi ivi previsti. 
2. Non  ci  si  avvarra'  di  alcuna  disposizione  dell'accordo  per
chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari  e
alla contabilita' dei singoli clienti ne'  informazioni  riservate  o
esclusive in possesso di enti pubblici.