(Accordo - art. 39)
                             ARTICOLO 39 
Al fine di garantire uno sviluppo coordinato  dei  trasporti  tra  le
Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni  del
reciproco accesso al mercato  nonche'  la  fornitura  di  servizi  di
trasporto stradale, ferroviario,  fluviale  e,  se  del  caso,  aereo
potranno  essere  trattate  da  specifici  accordi   negoziati,   ove
necessario, dalle Parti come definite all'articolo 96 dopo  l'entrata
in vigore dei presente accordo.