ARTICOLO 39 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi negoziati, ove necessario, dalle Parti come definite all'articolo 96 dopo l'entrata in vigore dei presente accordo.