(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
Le Parti si impegnano, soprattutto  quando  il  processo  di  riforma
economica in Moldavia sara' ulteriormente progredito, ad esaminare la
possibilita'  di   ampliare   i   titoli   pertinenti   dell'accordo,
segnatamente il Titolo III e l'articolo 48,  per  instaurare  fra  di
esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione di  cui
all'articolo 82 puo' fare alle  Parti  raccomandazioni  al  riguardo.
Agli  eventuali  ampliamenti  si  potra'  procedere  soltanto  previo
accordo tra le Parti  conformemente  alle  rispettive  procedure.  Le
Parti si consulteranno nel 1998 per decidere se le circostanze, e  in
particolare i  progressi  compiuti  dalla  Moldavia  nell'attuare  le
riforme  economiche  orientate  verso  il  mercato  e  le  condizioni
economiche prevalenti a quel momento, consentono di avviare negoziati
per la creazione della zona di libero scambio.