(Accordo - art. 40)
                             ARTICOLO 40 
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e'  soggetta
alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico,  pubblica
sicurezza o sanita' pubblica. 
2. Dette disposizioni non si  applicano  alle  attivita'  svolte  sul
territorio   delle   Parti   e   connesse,   anche   occasionalmente,
all'esercizio delle autorita' pubbliche.