(Accordo - art. 41)
                             ARTICOLO 41 
Ai fini del presente titolo, nessun  elemento  del  presente  accordo
vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi  e  regolamenti  in
materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro  e
di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche'
non le applichino in modo da vanificare o  compromettere  i  vantaggi
risultanti  per  una  delle  Parti  da  una  disposizione   specifica
dell'accordo.   Quanto   precede   non   pregiudica    l'applicazione
dell'articolo 40.