(Accordo - art. 43)
                             ARTICOLO 43 
A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore
dei corrispondenti obblighi dell'accordo generale  sul  commercio  di
servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna  Parte  all'altra
ai sensi del presente accordo per i settori o le  misure  contemplati
dal GATS non puo' comunque essere meno favorevole di quello  concesso
dalla Parte in questione  a  norma  del  GATS  per  ciascun  settore,
sottosettore e modo di fornitura dei servizi.