ARTICOLO 43 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'accordo generale sul commercio di servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non puo' comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.