(Accordo - art. 45)
                             ARTICOLO 45 
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso  a  norma  del
presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali  gia'  concessi  o
che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia
imposizione o ad altre intese fiscali. 
2. Nessun elemento del presente titolo puo' essere  interpretato  nel
senso di impedire alle Parti di adottare  o  di  applicare  qualsiasi
misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle
disposizioni  fiscali  degli  accordi  volti  ad  evitare  la  doppia
imposizione o alla legislazione tributaria nazionale. 
3. Nessun elemento del presente titolo puo' essere  interpretato  nel
senso  di  impedire  agli  Stati  membri  o  alla  Moldavia  di  fare
distinzioni, nell'applicare le  pertinenti  disposizioni  della  loro
legislazione tributaria, tra contribuenti la cui  situazione  non  e'
identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.